Art. 34 Gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus 1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30. I dati e le informazioni devono comprendere, per ciascun ente, almeno il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalita' e il codice fiscale del rappresentante legale. 2. L'elenco degli enti di cui al comma 1 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati delle Onlus aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi con le modalita' di cui al comma 1. 3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda ai sensi del presente articolo, indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a). 4. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Codice, iscritti all'anagrafe delle Onlus ed inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, allegano alla richiesta di iscrizione ai sensi del presente articolo, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 14. 5. Nel caso in cui l'ente chieda l'iscrizione nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, la domanda di cui al comma 3 viene presentata all'Ufficio statale del RUNTS; analogamente si procede anche nel caso in cui oltre che la sezione Reti associative, l'iscrizione riguardi anche una diversa sezione del RUNTS. 6. Gli enti di cui al comma 1 che intendono acquisire la qualifica di impresa sociale presentano la richiesta di iscrizione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, all'ufficio del registro delle imprese presso la cui circoscrizione e' stabilita la sede legale. 7. Qualora l'ente di cui al comma 1 abbia ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, verificata la sussistenza delle relative condizioni in conformita' all'art. 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'art. 16 del presente decreto, provvede al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo ai sensi del presente articolo l'iscrizione dell'ente nella sezione prescelta. L'Ufficio del RUNTS, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del presente decreto. 8. Ciascun Ufficio del RUNTS, sulla base dei criteri di competenza di cui ai commi 3 e 5, ricevuta l'apposita domanda ai sensi del presente articolo verifica per ciascun ente, entro sessanta dalla ricezione della stessa, la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel RUNTS nella sezione prescelta. Entro lo stesso termine puo' richiedere all'ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all'iscrizione, proporre l'iscrizione in una diversa sezione del RUNTS rispetto a quella richiesta. Si applicano in quanto compatibili, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5, i commi da 4 a 10 dell'art. 31. 9. L'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica in maniera unitaria oltre ai requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale ulteriore sezione; qualora sussistano, ne da' comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione. Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel suo complesso. L'ente puo' proporre nuova istanza per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente. 10. In caso di mancata pronuncia con provvedimento espresso da parte dell'Ufficio competente del RUNTS, l'ente deve comunque essere iscritto nella sezione richiesta. 11. Gli enti di cui al comma 1 che, al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30, erano iscritti anche ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, o alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, non devono effettuare la richiesta di iscrizione di cui al presente articolo. 12. Qualora, fermo restando il termine di cui al comma 3 per la presentazione dell'apposita domanda, la procedura di iscrizione dell'ente di cui al comma 1 al RUNTS si completi nel corso del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del Codice, la qualifica di ETS si intendera' acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall'inizio del predetto periodo di imposta. 13. Gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti conseguono l'iscrizione nel RUNTS sono cancellati dall'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La cancellazione dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 14. In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997. 15. Agli enti iscritti all'Anagrafe unica delle Onlus in data successiva al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30, diversi da quelli indicati al terzo alinea del comma 2, che intendano conseguire l'iscrizione al RUNTS, si applicano le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.