Art. 35 
 
                           Ulteriori casi 
 
  1. Le organizzazioni non governative  (ONG)  di  cui  all'art.  32,
comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, gia' riconosciute idonee
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i cui dati non  debbano
essere trasferiti al RUNTS per effetto di altra disposizione  di  cui
al presente titolo, sono  iscritte  a  richiesta  nel  RUNTS,  previo
adeguamento del relativo statuto alle disposizioni  inderogabili  del
Codice. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  ciascun  ente  trasmette
all'ufficio competente del RUNTS, la domanda ai  sensi  del  presente
articolo,  riportando  le   informazioni   necessarie   su   apposita
modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS e  comunicando  la
sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto.  Alla  domanda
e' allegata la documentazione di cui all'art. 34, commi 3 o 4 nonche'
apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneita'. 
  3. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 34.