Art. 35 Ulteriori casi 1. Le organizzazioni non governative (ONG) di cui all'art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, gia' riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i cui dati non debbano essere trasferiti al RUNTS per effetto di altra disposizione di cui al presente titolo, sono iscritte a richiesta nel RUNTS, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascun ente trasmette all'ufficio competente del RUNTS, la domanda ai sensi del presente articolo, riportando le informazioni necessarie su apposita modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS e comunicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto. Alla domanda e' allegata la documentazione di cui all'art. 34, commi 3 o 4 nonche' apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneita'. 3. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 34.