Art. 36 Acquisizione delle informazioni antimafia nella fase della popolazione iniziale del RUNTS 1. In sede di registrazione degli enti nel RUNTS ai sensi del presente Capo, i competenti Uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6, del Codice nel caso degli enti di cui all'art. 31, comma 1, dello stesso Codice. Ai soli fini dell'individuazione degli stessi gli Uffici acquisiscono in sede di integrazione degli atti e delle informazioni, qualora disponibili, gli ultimi due bilanci d'esercizio.