Art. 36 
 
        Acquisizione delle informazioni antimafia nella fase 
                della popolazione iniziale del RUNTS 
 
  1. In sede di registrazione degli  enti  nel  RUNTS  ai  sensi  del
presente  Capo,  i  competenti  Uffici  del  RUNTS  acquisiscono   le
informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6,  del  Codice  nel
caso degli enti di cui all'art. 31, comma 1, dello stesso Codice.  Ai
soli fini dell'individuazione degli stessi gli Uffici acquisiscono in
sede  di  integrazione  degli  atti  e  delle  informazioni,  qualora
disponibili, gli ultimi due bilanci d'esercizio.