Art. 37 Pubblicita' dei dati e delle informazioni disponibili nella fase della popolazione iniziale del RUNTS 1. Fino alla piena attivazione su base telematica di tutte le funzionalita' del sistema informativo unitario, la conoscibilita' dei dati e delle informazioni fornite dagli enti provenienti dai registri esistenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 e' assicurata in forma semplificata attraverso il Portale del RUNTS a seguito del perfezionamento dei rispettivi procedimenti di iscrizione allo stesso, a far data dal raggiungimento di un volume minimo iniziale di enti iscritti. 2. La data iniziale per la attivazione della conoscibilita' in forma semplificata e' individuata a cura del Ministero e pubblicata sul Portale. 3. Nella prima fase, la conoscibilita' delle informazioni deve garantire, per ciascun ente iscritto, il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalita' del rappresentante legale, l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille nonche', quale dato storico, se disponibile, l'indicazione del registro di provenienza e gli estremi del relativo provvedimento di iscrizione. Il complesso delle informazioni disponibili per ciascun ente e' implementato attraverso successivi aggiornamenti fino a garantire la completezza delle informazioni previste secondo il regime ordinario.