Art. 37 
 
        Pubblicita' dei dati e delle informazioni disponibili 
           nella fase della popolazione iniziale del RUNTS 
 
  1. Fino alla piena attivazione  su  base  telematica  di  tutte  le
funzionalita' del sistema informativo unitario, la conoscibilita' dei
dati e delle informazioni fornite dagli enti provenienti dai registri
esistenti al giorno antecedente il termine  di  cui  all'art.  30  e'
assicurata in forma semplificata attraverso il Portale  del  RUNTS  a
seguito del perfezionamento dei rispettivi procedimenti di iscrizione
allo stesso, a far  data  dal  raggiungimento  di  un  volume  minimo
iniziale di enti iscritti. 
  2. La data iniziale per  la  attivazione  della  conoscibilita'  in
forma semplificata e' individuata a cura del Ministero  e  pubblicata
sul Portale. 
  3. Nella prima fase,  la  conoscibilita'  delle  informazioni  deve
garantire,  per  ciascun  ente  iscritto,  il  codice   fiscale,   la
denominazione, la sede  legale,  le  generalita'  del  rappresentante
legale,  l'eventuale  dichiarazione   di   accreditamento   ai   fini
dell'accesso al contributo  del  5  per  mille  nonche',  quale  dato
storico, se disponibile, l'indicazione del registro di provenienza  e
gli estremi del relativo provvedimento di  iscrizione.  Il  complesso
delle informazioni  disponibili  per  ciascun  ente  e'  implementato
attraverso successivi aggiornamenti fino a garantire  la  completezza
delle informazioni previste secondo il regime ordinario.