Art. 38 
 
        Presentazione delle domande di iscrizione successive 
         al termine individuato per l'operativita' del RUNTS 
 
  1. A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'art. 30,
gli enti che intendano conseguire l'iscrizione in una  delle  sezioni
del RUNTS ai sensi del Titolo 2 del presente decreto,  presentano  la
domanda di iscrizione al  competente  Ufficio  statale,  regionale  o
provinciale del RUNTS. Nelle more della  piena  applicabilita'  delle
procedure  telematiche  ivi  previste,  gli   enti   utilizzano   una
modulistica   uniforme   sull'intero   territorio   nazionale,   resa
disponibile attraverso il portale del RUNTS. La  presentazione  delle
istanze viene effettuata secondo le modalita' indicate  sul  medesimo
portale, tramite il quale sara' comunicata la data a decorrere da cui
le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate. 
  2. I registri delle ODV e delle APS, di cui alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, e  alla  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  rimangono
operanti  esclusivamente  per  i   procedimenti   di   iscrizione   e
cancellazione pendenti  al  giorno  antecedente  il  termine  di  cui
all'art. 30; a conclusione degli stessi  i  dati  e  le  informazioni
degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le  modalita'  di
cui agli articoli precedenti. 
  3. L'Anagrafe unica delle Onlus di  cui  all'art.  11  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a  decorrere  dal
termine di cui all'art. 104,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma
2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai
sensi dell'art. 101, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  117  del
2017, alla data del giorno antecedente al termine di cui all'art. 30,
fatta eccezione per i  procedimenti  di  iscrizione  e  cancellazione
pendenti a tale  data;  a  conclusione  degli  stessi  i  dati  e  le
informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS  con  le
modalita' di cui agli articoli precedenti.