Art. 38 Presentazione delle domande di iscrizione successive al termine individuato per l'operativita' del RUNTS 1. A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'art. 30, gli enti che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi del Titolo 2 del presente decreto, presentano la domanda di iscrizione al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS. Nelle more della piena applicabilita' delle procedure telematiche ivi previste, gli enti utilizzano una modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, resa disponibile attraverso il portale del RUNTS. La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalita' indicate sul medesimo portale, tramite il quale sara' comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate. 2. I registri delle ODV e delle APS, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalita' di cui agli articoli precedenti. 3. L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, alla data del giorno antecedente al termine di cui all'art. 30, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalita' di cui agli articoli precedenti.