Art. 41 Disposizioni finali e finanziarie 1. Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 315 euro per assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 430 euro per sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 540 euro per sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera p), del presente decreto legislativo.
Note all'art. 41: - Per il testo vigente dell'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 40.