Art. 43 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legislativo, valutati in 49.892.616 euro per l'anno 2019, in 121.283.626 euro per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno 2021, in 105.576.540 euro per l'anno 2022, in 129.915.352 euro per l'anno 2023, in 127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro per l'anno 2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in 120.728.587 euro per l'anno 2027, in 123.759.995 euro per l'anno 2028 e in 124.860.733 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede: a) quanto a 44.978.408 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 4.914.208 euro per l'anno 2019, in 121.283.626 euro per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno 2021, in 105.576.540 euro per l'anno 2022, in 129.915.352 euro per l'anno 2023, in 127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro per l'anno 2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in 120.728.587 euro per l'anno 2027, in 123.759.995 per l'anno 2028, ed euro 124.860.733 annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato e incrementato ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro annui a decorrere dall'anno 2020, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Lamorgese, Ministro dell'interno Guerini, Ministro della difesa Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 43: - Per il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 v. nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 3 e 3 bis del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, v. nelle note all'articolo 40.