Art. 177
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore
turistico
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria
da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili
degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della
gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.