Art. 179 
 
                   Promozione turistica in Italia 
 
  1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito il  "Fondo  per  la
promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuati,  anche  avvalendosi  dell'Enit-Agenzia   nazionale   del
turismo, i soggetti destinatari delle  risorse  e  le  iniziative  da
finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.  Anche  in
ragione  dell'esigenza  di  assicurare  l'attuazione  tempestiva   ed
efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e  sono
aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:   «Il   Consiglio   di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  con
funzioni di amministratore delegato, e  da  un  membro  nominato  dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio
dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi,  uno  dei
quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e  da  due
supplenti, nominati  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali  e  per  il  turismo,  che  altresi'  designa  il
Presidente.»; 
  b) al comma 6, il terzo periodo e' soppresso. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  provvede  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del  decreto-legge
n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio
2014, n.  106,  come  modificato  dal  comma  1.  Nei  trenta  giorni
successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo  adegua  il  proprio
statuto alle disposizioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  5,  del
decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni  di
euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.