Art. 181 
 
            Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 
 
    
  1.  Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto  conto  di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. 
  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  gia'  concesse
sono presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili,
quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche'  funzionali  all'attivita'  di
cui all'articolo 5 della legge  n. 287 del 1991, non  e'  subordinata
alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo  6  comma  1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380. 
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  da  adottare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui  ricorra
la condizione prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto  medesimo  e'  comunque
adottato. 
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.