Art. 182 
 
        Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico 
 
  1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour  operator  a
seguito delle misure di contenimento del  COVID-19,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita'  di  ripartizione  e  assegnazione   delle   risorse   agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo  conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  2. In riferimento ai beni del  demanio  marittimo  in  concessione,
tenuto conto degli effetti derivanti nel  settore  dall'emergenza  da
COVID-19 nonche' dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti
giuridici  e  la  parita'  di  trattamento  tra  gli  operatori,   in
conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative  pertinenze
oggetto di riacquisizione gia'  disposta  o  comunque  avviata  o  da
avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli  operatori
proseguono  l'attivita'  nel  rispetto  degli  obblighi  inerenti  al
rapporto concessorio  gia'  in  atto,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  34  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e
gli  enti  concedenti  procedono  alla  ricognizione  delle  relative
attivita', ferma restando l'efficacia dei titoli gia' rilasciati.  Le
disposizioni del presente comma non si applicano  in  riferimento  ai
beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, ne'  quando
la  riacquisizione  dell'area  e   delle   relative   pertinenze   e'
conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure
della decadenza del titolo per fatto del concessionario. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.