Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico 1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonche' dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parita' di trattamento tra gli operatori, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione gia' disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attivita' nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio gia' in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attivita', ferma restando l'efficacia dei titoli gia' rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, ne' quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze e' conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario. 3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.