Art. 183 
 
                    Misure per il settore cultura 
 
  1.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente  "I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di  245
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di  euro  per  la
parte corrente e 100 milioni di euro  per  gli  interventi  in  conto
capitale"; 
  b) al comma 2, le  parole:  "Con  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Con uno o piu' decreti"; 
  c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis.  Il  Fondo  di
cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di  50  milioni
di euro per  l'anno  2021  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
previa delibera del  CIPE  volta  a  rimodulare  e  ridurre  di  pari
importo, per il  medesimo  anno,  le  somme  gia'  assegnate  con  le
delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e  10/2018  al  Piano  operativo
"Cultura e turismo" di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.". 
  2. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo  emergenze
imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni  di
euro  per  l'anno  2020,  destinato  al  sostegno   delle   librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, nonche' dei musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma
3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle perdite  derivanti
dall'annullamento,  in  seguito   all'emergenza   epidemiologica   da
Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle  risorse,
tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 
  3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei  e  dei  luoghi
della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore  museale,  tenuto  conto
delle mancate  entrate  da  bigliettazione  conseguenti  all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  somme  di  cui  al  presente
comma sono  assegnate  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge  30
aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche  per
l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita  sulla  base  della  media
delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in  deroga  ai
criteri  generali  e  alle  percentuali  di   ripartizione   previsti
dall'articolo 1 decreto del Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo 3 febbraio 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022,  detti  criteri
sono   adeguati   in   ragione   dell'attivita'   svolta   a   fronte
dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  delle  esigenze  di  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a  valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo per  il  triennio  2018-2020,  diversi  dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo  del  contributo
fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.  Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, adottati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le  modalita'  per
l'erogazione  della  restante  quota,  tenendo  conto  dell'attivita'
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da  Covid-19,  della  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli,  nonche',
in deroga alla durata triennale della  programmazione,  le  modalita'
per l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla  base
delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno
2020.6.  Decorso  il  primo  periodo  di  applicazione  pari  a  nove
settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
2020,  n.  27,  gli  organismi  dello  spettacolo  dal  vivo  possono
utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico dello spettacolo di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.  163,
anche per integrare le misure di  sostegno  del  reddito  dei  propri
dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte  fissa  della
retribuzione continuativamente erogata prevista dalla  contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in
ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti. 
  7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
puo' adottare,  limitatamente  agli  stanziamenti  relativi  all'anno
2020, e nel limite delle risorse individuate con il  decreto  di  cui
all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o
piu' decreti ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5,  della  medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste  per  i  crediti  di
imposta di cui alla sezione II del  capo  III  e  al  limite  massimo
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge.  Nel  caso
in cui dall'attuazione del primo periodo derivino  nuovi  o  maggiori
oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti  delle  risorse
disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Alle finalita'  di  mitigazione  degli  effetti  subiti  dal
settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi
previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III  della  legge  di  14
novembre 2016, n. 220. 
  8. Il titolo di capitale  italiana  della  cultura  conferito  alla
citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno  2021.  La
procedura  di  selezione  relativa  al  conferimento  del  titolo  di
«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si  intende  riferita
all'anno 2022. 
  9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106,  dopo
le parole: ''di distribuzione'' sono aggiunte  le  seguenti:  ",  dei
complessi strumentali, delle societa' concertistiche  e  corali,  dei
circhi e degli spettacoli viaggianti". 
  10. Al di fine di sostenere la ripresa delle  attivita'  culturali,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo
realizza una piattaforma digitale per  la  fruizione  del  patrimonio
culturale  e  di  spettacoli,  anche   mediante   la   partecipazione
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri
soggetti  pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e
con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,
per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,
possono essere stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che
gli  operatori  beneficiari  dei  relativi   finanziamenti   pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per  le
finalita' di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2020. 
  11. All'articolo 88,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile,  n.  27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del medesimo  decreto"  sono  sostituite  delle  seguenti:  "e
comunque  in  ragione  degli  effetti  derivanti  dall'emergenza   da
Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020"; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I soggetti  acquirenti
presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  o  dalla   diversa   data   della   comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita  istanza
di rimborso al  soggetto  organizzatore  dell'evento,  anche  per  il
tramite dei canali di vendita da quest'ultimo  utilizzati,  allegando
il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento  provvede
alla emissione di un voucher di pari importo al titolo  di  acquisto,
da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione  dei  voucher
previsti  dal  presente  comma  assolve  i  correlativi  obblighi  di
rimborso e non richiede alcuna forma di  accettazione  da  parte  del
destinatario"; 
  c) il comma 3 e' abrogato. 
  12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3,  9  e  10,  pari  a  435
milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di  euro
per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.