Art. 185 
 
            Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   i   Commissari   liquidatori   dell'IMAIE    in
liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,  n.
100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche
dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione  e'
indicata, come  voce  distinta  dal  residuo  attivo,  l'entita'  dei
crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e  sono  altresi'
indicati  i  nominativi  dei  creditori   dell'ente   e   i   crediti
complessivamente  riferibili  ad   artisti,   interpreti,   esecutori
dell'area  musicale  e  quelli  riferibili  ad  artisti,  interpreti,
esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati  passivi
esecutivi  per  i  quali  sia  stato  autorizzato  il  pagamento  dei
creditori. 
  2. Ai crediti di cui al comma 1 si  applica  il  termine  stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio  1992,  n.  93,  con
decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai
sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in  attuazione
del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per  i  titolari  dei
crediti ammessi agli  stati  passivi  i  cui  nominativi  sono  stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda,  n.  130  del  3
novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente decreto. 
  3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo
attivo, comprese le somme relative  ai  diritti  non  esercitati  nei
termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  e
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed  esecutori,  secondo
le modalita' definite con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  e  per  il   turismo,   anche   tenendo   conto
dell'impatto  economico  conseguente  all'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19. 
  4. Al termine della procedura di esecuzione  dell'ultimo  piano  di
riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le  ulteriori
somme relative ai diritti non esercitati nei  termini  stabiliti,  e'
versato all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per  il  turismo  e  ripartito  in  favore  dei
medesimi soggetti secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del
Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
adottato ai sensi del comma 3. 
  5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto  legislativo
15 marzo 2017, n. 35.