Art. 40
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle
imprese e dall'albo degli enti cooperativi
1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile,
nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente
alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel
registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il
conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle
societa' di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia
delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio
della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove
siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli
atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
2. Per le societa' di capitali e' causa di scioglimento senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque
anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove
l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno
una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del
capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese
dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro
delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa' a
responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'
limitata.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di
accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel
registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta
iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle
imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e
motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' e per presentare le
domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi
di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda
di prosecuzione dell'attivita' di cui al comma 4, il conservatore
iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del
provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso
il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle
imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della partita
IVA della societa' e la mancanza di beni iscritti in pubblici
registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione
della societa' dal registro medesimo.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese
e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato puo'
ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del
registro delle imprese.
8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice
civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo
9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della
trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'lNPS,
all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.
9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente:
"16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile
ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15."
10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33, e' sostituito dal seguente:
"7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.".
11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo
comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura di ogni
semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in
liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di
esercizio da oltre cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica
l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita
indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti
autorita' detentrici dei registri predetti.".
12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente:
"L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di
cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata
della conservatoria competente per territorio che provvede, senza
indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle
domande in quello indicate.".