Art. 40 Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi 1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle societa' di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 2. Per le societa' di capitali e' causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa' a responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita' limitata. 3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. 4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. 5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della partita IVA della societa' e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della societa' dal registro medesimo. 6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. 7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato puo' ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese. 8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'lNPS, all'lNAIL, ed agli altri enti collegati. 9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' sostituito dal seguente: "16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15." 10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e' sostituito dal seguente: "7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.". 11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorita' detentrici dei registri predetti.". 12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.".