Art. 41
Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche
1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti
pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione
amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e
unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita' di utilizzo
del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici,
all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti
codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il
Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica economica, il
Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento
per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione
e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi
progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico
danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei
propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione
finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita' politica
delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione
della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine,
il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale, con il supporto
del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa
sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo
sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria
dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica e del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione
applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni
pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui
alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove
presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007,
n. 144.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali
disponibili allo scopo a legislazione vigente.".
2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del fondo pari a
900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.".
3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee
guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri
di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli di
regolarita' amministrativo contabile degli atti di spesa previsti
dalla legislazione vigente.".