Art. 44 
 
              Misure a favore degli aumenti di capitale 
 
  1. Sino alla  data  del  30  aprile  2021,  a  condizione  che  sia
rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, non si applica la
maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno  due  terzi  del
capitale rappresentato in assemblea,  richiesta  dall'articolo  2368,
secondo comma, secondo periodo, del  codice  civile  e  dall'articolo
2369, terzo e settimo comma, del codice  civile,  alle  deliberazioni
aventi ad oggetto: 
  a) gli aumenti del capitale  sociale  con  nuovi  conferimenti,  ai
sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile; 
  b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente
di escludere il diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'articolo  2441,
quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal
presente articolo; 
  c) l'attribuzione agli amministratori della facolta'  di  aumentare
il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile. 
  2. Nei casi di  cui  al  comma  1,  la  deliberazione  e'  pertanto
validamente assunta con il  voto  favorevole  della  maggioranza  del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze piu' elevate. 
  3. Sino alla data del  30  aprile  2021,  le  societa'  con  azioni
quotate in  mercati  regolamentati  o  in  sistemi  multilaterali  di
negoziazione possono deliberare  aumenti  del  capitale  sociale  con
nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione,  ai  sensi
dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile,
anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei  limiti  del
20 per cento del capitale sociale preesistente  ovvero,  in  caso  di
mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per  cento
del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste  dalla
norma  medesima.  I  termini  di  convocazione   dell'assemblea   per
discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della meta'. 
  4. Il secondo, il terzo e il quarto comma  dell'articolo  2441  del
codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti
dai seguenti: 
  "L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  per  l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese  e  contestualmente  resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della  societa',
con modalita' atte  a  garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,
l'autenticita'  dei  documenti  e   la   certezza   della   data   di
pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede  della
societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso
un termine non inferiore a  quattordici  giorni  dalla  pubblicazione
dell'offerta sul sito internet della societa' con le modalita'  sopra
descritte,  o,  in  mancanza,  dall'iscrizione  nel  registro   delle
imprese. 
  Coloro che esercitano il diritto di opzione,  purche'  ne  facciano
contestuale   richiesta,   hanno   diritto   di   prelazione    nella
sottoscrizione delle azioni  e  delle  obbligazioni  convertibili  in
azioni che siano rimaste non optate. Se le  azioni  sono  quotate  in
mercati  regolamentati  o  negoziate  in  sistemi  multilaterali   di
negoziazione, la societa' puo' prevedere che il diritto di prelazione
sulle azioni  non  optate  debba  essere  esercitato  contestualmente
all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo  di
azioni sottoscritte. 
  Il diritto di opzione non spetta per le azioni di  nuova  emissione
che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono  essere
liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa'  con  azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione il diritto  di  opzione  puo'  essere  escluso  dallo
statuto,  nei  limiti  del  dieci  per  cento  del  capitale  sociale
preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle
azioni, nei limiti del  dieci  per  cento  del  numero  delle  azioni
preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda  al
valore di mercato delle azioni e  cio'  sia  confermato  in  apposita
relazione da un revisore  legale  o  da  una  societa'  di  revisione
legale.  Le  ragioni  dell'esclusione  o  della  limitazione   devono
risultare da  apposita  relazione  degli  amministratori,  depositata
presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della  societa'
entro il termine  della  convocazione  dell'assemblea,  salvo  quanto
previsto dalle leggi speciali.".