Art. 44
Misure a favore degli aumenti di capitale
1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia
rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, non si applica la
maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del
capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368,
secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo
2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni
aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai
sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente
di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441,
quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal
presente articolo;
c) l'attribuzione agli amministratori della facolta' di aumentare
il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.
2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione e' pertanto
validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze piu' elevate.
3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con
nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile,
anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del
20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di
mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento
del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla
norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per
discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della meta'.
4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del
codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti
dai seguenti:
"L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa',
con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,
l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della
societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso
un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta sul sito internet della societa' con le modalita' sopra
descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle
imprese.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella
sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in
azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in
mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione, la societa' puo' prevedere che il diritto di prelazione
sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente
all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di
azioni sottoscritte.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione
che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere
liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione il diritto di opzione puo' essere escluso dallo
statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle
azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni
preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita
relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione
legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono
risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata
presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della societa'
entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto
previsto dalle leggi speciali.".