Art. 46
Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario generale dell'Autorita'
di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario
straordinario del Governo di cui al comma 6";
2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
"7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6,
anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione
territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle
iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena
operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES, ferme
restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico,
anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo
dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e
istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per
l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle
aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno
del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per
l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni
tra le amministrazioni locali e statali coinvolte
nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare
procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la
coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.";
b) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera a-ter), le parole "entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite
dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario del Governo
di cui all' articolo 4, comma 6";
2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalla seguente: "a-sexies)
nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di
delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche
doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni
proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di
indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed e' approvata con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;".