Art. 46 
 
       Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
  1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario generale dell'Autorita'
di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "Il  Commissario
straordinario del Governo di cui al comma 6"; 
  2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
  "7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6,
anche  avvalendosi  del  supporto  dell'Agenzia   per   la   Coesione
territoriale: 
  a) assicura il coordinamento e l'impulso,  anche  operativo,  delle
iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la  piena
operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES,  ferme
restando le competenze delle amministrazioni centrali e  territoriali
coinvolte nell'implementazione  dei  Piani  di  Sviluppo  Strategico,
anche nell'ottica di  coordinare  le  specifiche  linee  di  sviluppo
dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite  e
istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato; 
  b) opera quale referente esterno  del  Comitato  di  Indirizzo  per
l'attrazione e l'insediamento  degli  investimenti  produttivi  nelle
aree ZES; 
  c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno
del  Piano  di  Sviluppo  Strategico,   le   aree   prioritarie   per
l'implementazione  del  Piano,  e  ne   cura   la   caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi; 
  d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e  convenzioni
tra    le    amministrazioni    locali    e     statali     coinvolte
nell'implementazione  del  Piano  Strategico,  volti  a  disciplinare
procedure semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali  per  gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
  7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la
coesione territoriale provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   e
maggiori oneri per la finanza pubblica."; 
    b) all'articolo 5, comma 1: 
  1) alla lettera a-ter), le parole "entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della  presente  disposizione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario del Governo
di cui all' articolo 4, comma 6"; 
  2) la lettera a-sexies) e' sostituita  dalla  seguente:  "a-sexies)
nelle ZES e nelle ZES interregionali possono  essere  istituite  zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  ottobre  2013,  che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e  dei  relativi  atti  di
delega e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  dette  zone  franche
doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle  regioni
proponenti entro l'anno 2019, e'  proposta  da  ciascun  Comitato  di
indirizzo  entro  il  31  dicembre   2020   ed   e'   approvata   con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;".