Art. 47
Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per
gli investimenti nella coesione e nelle riforme
1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Accelerazione
nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli
investimenti nella coesione e nelle riforme";
b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono inserite le
seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e" e le parole
"alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi"
sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione dei programmi
nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio
dell'Unione europea";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le
Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione
delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei
per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.".