Art. 47 
 
Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed  europei  per
           gli investimenti nella coesione e nelle riforme 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Accelerazione
nell'utilizzazione  dei  fondi   nazionali   ed   europei   per   gli
investimenti nella coesione e nelle riforme"; 
  b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono inserite  le
seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e" e le parole
"alla realizzazione dei progetti realizzati  con  i  medesimi  fondi"
sono sostituite dalle seguenti:  "alla  realizzazione  dei  programmi
nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso  il  bilancio
dell'Unione europea"; 
  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli  Enti  e  le
Amministrazioni interessate inseriscono nei  sistemi  di  valutazione
delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali  ed  europei
per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.".