Art. 47 Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme 1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme"; b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono inserite le seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e" e le parole "alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea"; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.".