Art. 49 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  delle  infrastrutture
                       stradali e autostradali 
 
  1. Al fine di  assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e
gestione  del  rischio,  della  valutazione  della  sicurezza  e  del
monitoraggio delle  gallerie  esistenti  lungo  la  rete  stradale  e
autostradale, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in  materia  di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade  statali  o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione  degli  interventi  di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie  esistenti  lungo  le  infrastrutture
stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche'  di  esecuzione
delle ispezioni e di programmazione degli interventi di  manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse. 
  3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  ai  commi  1  e  2,
continuano ad  applicarsi  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando  la
possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
individuare,  in  presenza  di  particolari  situazioni  di  urgenza,
specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni. 
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
i commi 1, 2 e 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "1.  Al  fine  di
assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e   gestione   del
rischio, della valutazione della sicurezza  e  del  monitoraggio  dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti
lungo strade statali  o  autostrade  gestite  da  Anas  S.p.A.  o  da
concessionari  autostradali,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  previo
parere del Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici  e  sentito  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sono adottate apposite linee  guida.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo  sono  individuate  le  modalita'  di
realizzazione e gestione in via sperimentale e  per  un  periodo  non
inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici, in collaborazione con gli enti  del  sistema  nazionale  di
protezione  civile,  di  un  sistema  di  monitoraggio  dinamico   da
applicare sulle infrastrutture di cui al  primo  periodo  gestite  da
Anas  S.p.A.  o  da   concessionari   autostradali   che   presentano
particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita'  del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori  forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i  dati  occorrenti
per l'inizializzazione e lo  sviluppo  del  sistema  di  monitoraggio
dinamico,  dotandosi  degli  occorrenti  apparati  per   operare   il
controllo strumentale costante delle condizioni  di  sicurezza  delle
infrastrutture  stesse  anche  utilizzando  il  Building  Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di  monitoraggio  dinamico  per  la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in  condizioni
di  criticita'  reca  l'identificazione  delle   opere   soggette   a
monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo  parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  adottate  le
linee guida applicabili su ponti, viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e
opere similari esistenti lungo  infrastrutture  stradali  gestite  da
enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali,  nonche'
le modalita' della loro  partecipazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione  di  cui  al
comma 1. 
  3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  adottato
secondo le  modalita'  previste  dal  comma  2,  sono  approvati  gli
adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti  i
termini e le modalita' con cui i  soggetti  che  a  qualsiasi  titolo
gestiscono  infrastrutture  stradali  e  autostradali  forniscono  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti  per
l'operativita'  a  regime  del  sistema  di  monitoraggio   dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
strumentale   costante   delle   condizioni   di   sicurezza    delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione  del  sistema  di
monitoraggio  dinamico,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate  ed  efficaci
tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e  l'elaborazione  dei
dati di interesse.". 
  5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile  1992,  n.
285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. In caso di  attraversamento  a  livelli  sfalsati  tra  due
strade appartenenti a enti diversi, ferma restando  l'obbligatorieta'
della concessione di cui al comma  1,  le  strutture  che  realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,
a quello della strada interferente. 
  1-ter. Per ragioni di sicurezza  e  di  importanza  dei  flussi  di
traffico: 
  a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A  e
B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarita' degli enti proprietari delle  strade
di tipo A e B, anche  quando  tali  enti  rilasciano  la  concessione
all'attraversamento; 
  b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo  A  e  strada  di
tipo B, le  strutture  dei  sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
proprietario della strada di tipo A; 
  c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti  a
enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza  nei  sovrappassi,  e'
indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato
o rilasciato se privo di tale indicazione; 
  d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti  a
enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza  nei  sovrappassi,  e'
indicata, con preferenza per  l'ente  cui  appartiene  la  strada  di
interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1,  che
va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. 
  1-quater. Fermo  quanto  previsto  dai  commi  1-bis  e  1-ter,  la
titolarita' delle strutture  delle  opere  d'arte  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di  sicurezza  nei  sovrappassi  e'
indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e  gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione  a  carico  dell'ente
titolare  della  strada  interferente,   stipulati   tra   gli   enti
proprietari  ovvero  tra   i   gestori   delle   strade   interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato. 
  1-quinquies. In relazione  ai  sottopassi  e  sovrappassi  stradali
esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di  quella
interferente provvedono, ove necessario anche mediante  trasferimento
della titolarita' delle opere d'arte da  realizzarsi  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  a  dare  attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
enti proprietari, nonche' i gestori  dei  medesimi  procedono,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  alla
formazione  e  all'aggiornamento  degli  elenchi  dei  sottopassi   e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione  dei
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.".