Art. 49
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali
1. Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e
gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e
autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture
stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' di esecuzione
delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2,
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di
ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la
possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza,
specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni.
4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di
assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del
rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti
lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da
concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo
parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo
decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di
realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non
inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di
protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da
applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da
Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano
particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita' del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti
per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio
dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il
controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni
di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a
monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e
opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da
enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche'
le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al
comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati gli
adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i
termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo
gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per
l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di
monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci
tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei
dati di interesse.".
5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.
285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due
strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorieta'
della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,
a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di
traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e
B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarita' degli enti proprietari delle strade
di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione
all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di
tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente
proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a
enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e'
indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato
o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a
enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e'
indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di
interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che
va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la
titolarita' delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e'
indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente
titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti
proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali
esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella
interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento
della titolarita' delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
enti proprietari, nonche' i gestori dei medesimi procedono, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla
formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.".