Art. 36 Autorizzazione al commercio di materiali radioattivi(legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4) 1. Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi e l'intermediazione nelle attivita' di commercio, importazione e esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' procedurali per il rilascio dell'autorizzazione. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII. 3. Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattivi, qualora la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili previste dal Trattato EURATOM, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
Note all'art. 36: - Il testo dell'articolo 57 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA), approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, cosi' recita: «Art. 57. 1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre: a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprieta' spetta alla Comunita' in virtu' delle disposizioni del capo 8, b) l'acquisizione del diritto di proprieta' in tutti gli altri casi. 2. L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali. Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore e' tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.».