Art. 36 
 
Autorizzazione  al  commercio  di  materiali   radioattivi(legge   31
                 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4) 
 
  1. Il  commercio  nel  territorio  nazionale  dei  minerali,  delle
materie   grezze,   di   materiale   o   sorgenti    radioattivi    e
l'intermediazione  nelle  attivita'  di  commercio,  importazione   e
esportazione  degli  stessi  sono  autorizzati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, sentito l'ISIN. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito
l'ISIN, sono stabilite  le  modalita'  procedurali  per  il  rilascio
dell'autorizzazione. Nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al
primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII. 
  3. Il  commercio  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  dei
minerali, delle materie grezze e delle materie  radioattivi,  qualora
la Comunita' europea per l'energia atomica non  abbia  esercitato  il
diritto di  opzione  ai  sensi  dell'articolo  57  del  Trattato,  e'
soggetto, fatta salva  la  disciplina  sull'approvvigionamento  delle
materie fissili previste dal Trattato EURATOM, ad autorizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Il testo dell'articolo 57 del trattato che istituisce
          la Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA), approvato
          con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, cosi' recita: 
              «Art. 57. 
              1.  Il  diritto  d'opzione   dell'Agenzia   copre:   a)
          l'acquisizione dei diritti di utilizzazione  e  di  consumo
          delle materie la cui proprieta' spetta  alla  Comunita'  in
          virtu' delle disposizioni del capo 8, b) l'acquisizione del
          diritto di proprieta' in tutti gli altri casi. 
              2.  L'Agenzia  esercita  il  suo  diritto  di   opzione
          mediante la conclusione di contratti con  i  produttori  di
          minerali, materie grezze o materie fissili speciali.  Fatte
          salve le disposizioni degli articoli  58,  62  e  63,  ogni
          produttore e' tenuto  a  offrire  all'Agenzia  i  minerali,
          materie grezze o materie fissili speciali che egli  produce
          nei   territori   degli   Stati   membri,   preventivamente
          all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione  in
          scorta di tali minerali o materie.».