Art. 37 
 
Importazione  e  produzione  a  fini  commerciali  di   sorgenti   di
  radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
  articolo 18). 
 
  1. Sono soggette  a  notifica  preventiva  ai  sensi  del  comma  3
l'importazione e la produzione  a  fini  commerciali  delle  seguenti
sorgenti di radiazioni ionizzanti con esclusione  dei  generatori  di
radiazioni medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive, per
i quali si applicano le procedure di cui al  decreto  legislativo  24
febbraio 1997, n. 46. 
    a) le materie radioattive con valore massimo della concentrazione
di attivita'  per  unita'  di  massa  superiore  ai  valori  indicati
nell'allegato I; 
    b) le materie radioattive con attivita'  totale  riferita  ad  un
anno solare di produzione o importazione superiore ai valori indicati
nell'allegato I; 
    c) le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti comunque soggette a
obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 46. 
  2. La produzione comprende la manipolazione, il  frazionamento,  la
diluizione o qualsiasi altra operazione,  effettuati  su  sostanze  o
materiali radioattivi o sul  dispositivo  che  li  contiene,  che  ne
modificano le caratteristiche originarie  e  comportano  l'immissione
sul mercato di un nuovo prodotto. 
  3.  Chiunque  intende  importare  o  produrre  a  fini  commerciali
sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti  ne  effettua  la  notifica   ai
Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute,  dell'interno  e  all'ISIN,  almeno  sessanta  giorni   prima
dell'inizio  dell'attivita',  nel  rispetto  delle  modalita'  e  dei
requisiti stabiliti nell'allegato IX. 
  4. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, le disposizioni dell'allegato  IX  aventi  contenuto  tecnico
possono essere modificate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentiti i  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della
salute, dell'interno e l'ISIN. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,
          recante "attuazione della direttiva 93/42/CEE,  concernente
          i  dispositivi  medici",  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 36  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, recante norme generali  sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  cosi'
          recita: 
              "Art. 36  Adeguamenti  tecnici  e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea. 
              1. Alle norme  dell'Unione  europea  non  autonomamente
          applicabili,   che   modificano   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche  di  ordine  tecnico  di   direttive   gia'
          recepite  nell'ordinamento  nazionale,  e  agli   atti   di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
              1-bis. In relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo
          117, quinto comma, della Costituzione, i  provvedimenti  di
          cui al presente  articolo  possono  essere  adottati  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano al fine  di  porre
          rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti  enti  nel  dare
          attuazione a norme dell'Unione europea.  In  tale  caso,  i
          provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
          e per le province autonome nelle quali non  sia  ancora  in
          vigore la rispettiva normativa di attuazione,  a  decorrere
          dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
          pertinente normativa europea e perdono  comunque  efficacia
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa   di
          attuazione di ciascuna  regione  o  provincia  autonoma.  I
          provvedimenti recano l'esplicita indicazione  della  natura
          sostitutiva del potere esercitato e del carattere  cedevole
          delle disposizioni in essi contenute.ยป.