Art. 38 
 
Prodotti di consumo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 20;  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18-bis). 
 
  1. L'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di
materie radioattive nella produzione e  manifattura  di  prodotti  di
consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione  di  tali  prodotti,
sono soggette, su istanza  dell'interessato,  ad  autorizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con  i  Ministeri  della
salute, dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali,  sentito  l'ISIN.
L'autorizzazione e' richiesta  anche  se  dette  materie  radioattive
hanno valori di attivita' e di concentrazione  per  unita'  di  massa
inferiori a quelli stabiliti nell'allegato I. 
  2. L'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  rilasciata  quando  la
pratica risulta giustificata ai sensi dell'articolo 4. 
  3. L'autorizzazione stabilisce anche le modalita'  di  smaltimento,
di riciclo o di riutilizzo dei prodotti di consumo contenenti materie
radioattive  e  specifici  oneri  di  informazione   a   favore   del
consumatore finale. 
  4. Le disposizioni  per  il  rilascio,  la  modifica  e  la  revoca
dell'autorizzazione  di  cui  al  comma   1,   i   criteri   per   la
giustificazione di nuove classi o nuovi tipi di pratiche  relativi  a
beni di consumo e le informazioni da allegare alle  relative  istanze
sono stabiliti nell'allegato IX. 
  5. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio,  alla  modifica  e
alla revoca dell'autorizzazione e' inviata  dall'amministrazione  che
emette il provvedimento alle altre  amministrazioni,  agli  organismi
tecnici consultati nel procedimento e all'ISIN. 
  6. Le informazioni incluse nell'istanza di autorizzazione  prevista
dal decreto di cui al comma 1, riguardanti nuovi tipi o nuove  classi
di pratiche, nonche', a richiesta, la decisione presa  e  i  relativi
presupposti, sono trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico al
punto di contatto delle autorita' competenti degli altri Stati membri
dell'Unione europea. 
  7. Sono, in ogni caso, vietate la vendita e la messa a disposizione
del pubblico di prodotti di consumo non giustificati.