Art. 39 Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98). 1. E' vietata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o mediante attivazione, nella produzione di: a) prodotti per l'igiene e cosmesi; b) oggetti di uso domestico o personale; c) giocattoli; d) alimenti e bevande; e) mangimi per animali; f) dispositivi antifulmine. 2. Sono altresi' vietati: a) l'importazione, l'acquisizione tramite commercio elettronico, l'esportazione, il commercio, la distribuzione, l'impiego, la manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante attivazione; b) le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportano un aumento dell'attivita' nei prodotti di consumo; c) le pratiche che comportano l'attivazione di materiali usati nei giocattoli e negli oggetti d'uso personale, nonche' l'importazione e l'esportazione di tali prodotti o materiali; d) l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non e' effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo quanto disposto dall'articolo 169; e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di apparati elettronici di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISIN.