Art. 40 
 
Deroghe (decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  articolo  98,
                              comma 5) 
 
  1. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del  Ministro
della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, possono essere concesse deroghe specifiche  ai
divieti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), e  al  comma  2,
lettera e), nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1. 
  2. La deroga di cui  al  comma  1  non  esonera  la  pratica  dagli
obblighi previsti dal presente Titolo.