Art. 40 Deroghe (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98, comma 5) 1. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere concesse deroghe specifiche ai divieti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), e al comma 2, lettera e), nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1. 2. La deroga di cui al comma 1 non esonera la pratica dagli obblighi previsti dal presente Titolo.