Art. 41 
 
Informazioni  (direttiva  2013/59/EURATOM,   articolo   78;   decreto
           legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 19) 
 
  1. Chiunque  produce,  importa,  o  immette  sul  mercato  sostanze
radioattive,  generatori  di  radiazioni   ionizzanti,   prodotti   e
apparecchiature in genere contenenti sostanze  radioattive,  o  altre
sorgenti  di  radiazioni,  e'  obbligato  a  fornire   all'acquirente
complete informazioni a corredo degli stessi. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in forma  scritta
e devono contenere: 
    a) le indicazioni sul  corretto  utilizzo,  sul  collaudo,  sulla
manutenzione, sulle modalita' di smaltimento o comunque di cessazione
della  detenzione  e  sui  potenziali  rischi  radiologici  associati
all'utilizzo,  incluse  le  precauzioni  tecniche  da  adottare   per
prevenire eventuali esposizioni indebite; 
    b) la  certificazione  che  le  caratteristiche  progettuali  dei
medesimi prodotti consentono di limitare le  esposizioni  al  livello
piu' basso ragionevolmente ottenibile; 
    c) le indicazioni sul  corretto  uso  da  parte  del  consumatore
finale. 
  3. Chiunque produce, importa o  immette  sul  mercato  attrezzature
medico-radiologiche e' obbligato a fornire all'acquirente  a  corredo
delle stesse,  informazioni  scritte  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste al comma 2 sulla valutazione del rischio per  i  pazienti  e
sugli elementi utili per la valutazione clinica. 
  4. Le modalita' di attuazione dell'obbligo di informativa di cui ai
commi 1 e 3 sono stabilite nell'Allegato IX.