Art. 42 
 
Registro delle operazioni commerciali (decreto legislativo  17  marzo
                     1995, n. 230, articolo 20) 
 
  1. Chiunque importa  o  produce  a  fini  commerciali,  o  comunque
esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o
effettua attivita' di intermediazione degli stessi, deve  registrarsi
sul  sito  istituzionale  dell'ISIN  e   inviare   allo   stesso   le
informazioni  relative  a  ciascuna  operazione   effettuata,   anche
gratuita, ai  contraenti,  alla  tipologia  e  alla  quantita'  delle
sorgenti oggetto dell'operazione.  Tali  informazioni  devono  essere
trasmesse entro i dieci giorni successivi dall'operazione  effettuata
secondo le modalita' stabilite nell'Allegato VIII. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma   1   non   si   applicano
all'importazione, alla produzione e al commercio  dei  generatori  di
radiazioni attrezzature radiogene medico-radiologici  che  non  siano
sorgenti radioattive in uso  nelle  strutture  sanitarie  a  fini  di
esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
          febbraio 1997, n. 46, si veda nelle note all'articolo 37.