Art. 43 
 
Trasporto di materiali radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n.  1860,
  articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  21). 
 
  1. Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto  terzi,
con mezzi propri o  con  mezzi  altrui,  attivita'  di  trasporto  di
materiali radioattivi,  deve  essere  autorizzato  come  vettore  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  il  Ministro
dell'interno e l'ISIN. 
  2. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  e'  rilasciata  previa
istruttoria   tecnica   e   verifica   dei   requisiti    soggettivi,
dell'idoneita' finanziaria, delle garanzie  prestate,  dell'idoneita'
tecnica  dei  singoli  mezzi  utilizzati  dal  richiedente,  e   puo'
stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto
alle regolamentazioni tecniche internazionali di  settore  anche  con
riferimento alla quantita', tipologia e caratteristiche dei materiali
radioattivi trasportati. 
  3.  Il  soggetto  che  effettua  o  organizza  la   spedizione   e'
responsabile: 
    a)  della  corretta  classificazione  dei  materiali  radioattivi
conferiti al vettore; 
    b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai materiali  radioattivi
trasportati e del rispetto del limite in quantita' di  radioattivita'
dei materiali radioattivi che l'imballaggio puo' contenere; 
    c) del rispetto dei limiti  dell'irraggiamento  esterno  e  della
contaminazione sulla superficie esterna del collo; 
    d) della corretta  marcatura  ed  etichettatura  dell'imballaggio
utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo; 
    e) delle certificazioni richieste per il trasporto; 
    f) del corretto confezionamento del collo. 
  4. Il vettore e' responsabile: 
    a) della verifica della presenza della marcatura ed etichettatura
dell'imballaggio  utilizzato   per   il   trasporto   del   materiale
radioattivo; 
    b) del rispetto delle distanze di sicurezza dell'imballaggio  dai
luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le  operazioni
di trasporto e immagazzinamento durante il transito, ove previste dai
pertinenti regolamenti modali; 
    c)  della  verifica  delle  certificazioni   richieste   per   il
trasporto. 
  5. Il  soggetto  che  effettua  o  organizza  la  spedizione,  deve
registrarsi  e  trasmettere  al  sito  istituzionale   dell'ISIN   le
informazioni relative  ai  materiali  radioattivi  prima  dell'inizio
della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da  norme
internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche
tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione. 
  6. Il vettore deve essere registrato e, entro  le  settantadue  ore
successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere  al  sito
istituzionale dell'ISIN le informazioni  relative  allo  scarico  dei
materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario. 
  7. Le modalita' di registrazione e le informazioni  da  trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato X.