Art. 44 Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari (regolamento 302/2005/EURATOM, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 21 e 23). 1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all'articolo 43, sono obbligati a tenere la contabilita' delle suddette materie, minerali e combustibili, nonche' a farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere dette informazioni al sito istituzionale dell'ISIN ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell'8 febbraio 2005, concernete l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom . La denuncia delle stesse materie detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica e' effettuata dal rappresentante legale anche al Ministero dell'universita' e della ricerca. L'ISIN esercitera' sulle materie nucleari detenute i controlli necessari. 2. I contenuti e le modalita' di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, sono stabiliti nell'allegato XI. 3. I detentori soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all'obbligo di tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni relative alla contabilita' delle materie di cui all'articolo 79, primo comma, del Trattato istitutivo della CEEA, sono tenuti a trasmettere all'ISIN, le comunicazioni inviate alla Commissione europea. 4. L'ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno precedente. 5. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali, di cui al comma 1 hanno l'obbligo di confermare sul sito istituzionale dell'ISIN le informazioni fornite nell'anno solare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 6. Restano ferme le esenzioni stabilite nei decreti del Ministero dell'Industria 15 dicembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1971, e 7 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 30 aprile 1973, emanati in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n.1008, relative alla detenzione di materie grezze e minerali fuori dagli impianti e depositi definiti all'articolo 7 n.23.
Note all'art. 44: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, si veda nelle note all'art. 29. - Il testo dell'articolo 79 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA), approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, cosi' recita: «Art. 79. La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilita' relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate. Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorita' dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'articolo 78 e del primo comma del presente articolo. La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.». - Il testo dell'articolo unico della legge 19 dicembre 1969, 1008, recante modifica alla legge 31 dicembre 1962, numero 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, cosi' recita: «Articolo unico. Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita', sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, puo' essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantita' di materie fissili speciali, materie prime fonti nonche' altre materie radioattive, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunita' europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.».