Art. 44 
 
Detenzione di materie fissili speciali, materie  grezze,  minerali  e
  combustibili  nucleari  (regolamento  302/2005/EURATOM,  legge   31
  dicembre 1962, n. 1860, articolo 4; decreto  legislativo  17  marzo
  1995, n. 230, articoli 21 e 23). 
 
  1. I detentori di materie fissili speciali, di materie  grezze,  di
minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui
all'articolo 43,  sono  obbligati  a  tenere  la  contabilita'  delle
suddette materie, minerali e combustibili, nonche' a  farne  denuncia
al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e  trasmettere
dette informazioni al  sito  istituzionale  dell'ISIN  ai  sensi  del
Regolamento Euratom n. 302/2005  della  Commissione  dell'8  febbraio
2005,  concernete   l'applicazione   del   controllo   di   sicurezza
dell'Euratom . La denuncia delle stesse materie detenute da  istituti
universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica
e'  effettuata  dal  rappresentante   legale   anche   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. L'ISIN  esercitera'  sulle  materie
nucleari detenute i controlli necessari. 
  2. I contenuti e le modalita' di  trasmissione  dei  dati  e  delle
informazioni di cui al comma 1, sono stabiliti nell'allegato XI. 
  3. I detentori  soggetti  all'obbligo  di  dichiarazione  ai  sensi
dell'articolo 3 del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all'obbligo  di
tenuta e presentazione delle  specifiche  delle  operazioni  relative
alla contabilita' delle materie di cui all'articolo 79, primo  comma,
del  Trattato  istitutivo  della  CEEA,  sono  tenuti  a  trasmettere
all'ISIN, le comunicazioni inviate alla Commissione europea. 
  4. L'ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro  il
30  giugno  di  ogni  anno  un  rapporto   contenente   i   risultati
dell'elaborazione dei dati relativi alle  denunce  di  detenzione  ed
agli  aggiornamenti  annuali,  presentati  dai  detentori   nell'anno
precedente. 
  5. I detentori di materie fissili speciali, grezze e  minerali,  di
cui al comma 1 hanno l'obbligo di confermare sul  sito  istituzionale
dell'ISIN le  informazioni  fornite  nell'anno  solare  entro  il  31
gennaio dell'anno successivo. 
  6. Restano ferme le esenzioni stabilite nei decreti  del  Ministero
dell'Industria 15 dicembre 1970 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 39 del 15 febbraio 1971, e 7 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 30 aprile 1973, emanati  in  applicazione  della
legge 19 dicembre 1969, n.1008, relative alla detenzione  di  materie
grezze  e  minerali  fuori  dagli  impianti   e   depositi   definiti
all'articolo 7 n.23. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo
          2011,   che   fissa   condizioni   armonizzate    per    la
          commercializzazione  dei  prodotti  da  costruzione  e  che
          abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, si veda nelle
          note all'art. 29. 
              - Il testo dell'articolo 79 del trattato che istituisce
          la Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA), approvato
          con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, cosi' recita: 
              «Art. 79. 
              La Commissione esige la tenuta e  la  presentazione  di
          specifiche delle  operazioni,  al  fine  di  permettere  la
          contabilita' relativa ai minerali, materie grezze e materie
          fissili  speciali,  utilizzati  o  prodotti.   Gli   stessi
          obblighi sussistono per le  materie  grezze  e  le  materie
          fissili speciali trasportate. 
              Quanti siano soggetti a tali obblighi  notificano  alle
          autorita' dello Stato membro interessato  le  comunicazioni
          che inviano alla Commissione a mente dell'articolo 78 e del
          primo comma del presente articolo. 
              La natura e la portata degli obblighi di cui  al  primo
          comma del presente articolo sono definite in un regolamento
          elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.». 
              - Il testo dell'articolo unico della legge 19  dicembre
          1969, 1008, recante modifica alla legge 31  dicembre  1962,
          numero 1860, sull'impiego pacifico  dell'energia  nucleare,
          cosi' recita: 
              «Articolo unico. 
              Con decreti del Ministro per l'industria, il  commercio
          e  l'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          sanita',  sentito  il  Comitato  nazionale  per   l'energia
          nucleare, puo' essere disposto l'esonero dalla  denuncia  e
          dalle autorizzazioni prescritte  dalla  legge  31  dicembre
          1962, n.  1860,  per  la  detenzione,  il  commercio  e  il
          trasporto di modiche quantita' di materie fissili speciali,
          materie prime  fonti  nonche'  altre  materie  radioattive,
          ferma  restando  l'osservanza  delle  prescrizioni  per  la
          tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli
          delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
          dell'energia nucleare. 
              Per materie prime fonti si intendono le materie  grezze
          e i minerali definiti nell'articolo 197  del  Trattato  che
          istituisce la  Comunita'  europea  per  l'energia  atomica,
          approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.».