Art. 45 Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 85, 86; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 25). 1. In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale, all'ARPA/APPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza, al Comandante del porto, e all'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e all'ISIN. Il detentore da' immediata comunicazione del ritrovamento delle sorgenti alle medesime amministrazioni. 2. Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattivita', lo comunica immediatamente alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le altre amministrazioni di cui al comma 1.