Art. 45 
 
Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso  non  autorizzato  di
  sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti  (direttiva   2013/59/EURATOM,
  articoli 85,  86;  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
  articolo 25). 
 
  1. In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di
una sorgente  di  radiazioni  ionizzanti,  il  detentore  deve  darne
immediatamente  comunicazione  agli  organi  del  Servizio  sanitario
nazionale, all'ARPA/APPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti
per territorio, alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza,  al
Comandante del porto, e all'Ufficio di sanita' marittima, aerea e  di
frontiera e dei  Servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al
personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e  all'ISIN.
Il detentore  da'  immediata  comunicazione  del  ritrovamento  delle
sorgenti alle medesime amministrazioni. 
  2. Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni
grafiche  o  contrassegni  che  rendono  chiaramente  desumibile   la
presenza di radioattivita',  lo  comunica  immediatamente  alla  piu'
vicina autorita' di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le
altre amministrazioni di cui al comma 1.