((Art. 38 bis 
 
Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali  attraverso  la
  diffusione  delle   comunicazioni   digitali   con   le   pubbliche
  amministrazioni 
 
  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale
o in triplice esemplare in forma cartacea»; 
  b) all'articolo 25: 
  1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro  il  venerdi'
precedente l'elezione,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il
giovedi' precedente  l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica
certificata,»; 
  2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  «Le autenticazioni di cui al primo  periodo  del  primo  comma  del
presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti  siano
firmati digitalmente  o  con  un  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma,
o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato  digitalmente  o
con un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  e  i  documenti
siano trasmessi mediante posta elettronica certificata». 
  2. Al testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Il contrassegno  deve  essere  depositato  a  mano  su
supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»; 
  b) all'articolo 32, settimo comma: 
  1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
  «1) un modello  di  contrassegno  depositato  a  mano  su  supporto
digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»; 
  2) al numero 4) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «.
L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto  sia  stato
firmato digitalmente  dai  delegati  e  il  documento  sia  trasmesso
mediante posta elettronica certificata»; 
  c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdi'  precedente
l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti:
«giovedi' precedente l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica
certificata, al segretario del Comune,». 
  3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali,  riportante
i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero  di  iscrizione  alle
liste elettorali,  necessario  per  la  sottoscrizione  di  liste  di
candidati per  le  elezioni  politiche,  dei  membri  del  Parlamento
europeo  spettanti  all'Italia  e  amministrative,  di  proposte   di
referendum  e  di  iniziative  legislative  popolari,   puo'   essere
richiesto  anche  in  formato  digitale,  tramite  posta  elettronica
certificata, dal segretario,  dal  presidente  o  dal  rappresentante
legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da
uno dei soggetti promotori del referendum dell'iniziativa legislativa
popolare,  o  da  un  suo  delegato,  mediante   domanda   presentata
all'ufficio elettorale, accompagnata da  copia  di  un  documento  di
identita'  del  richiedente.  In  caso  di  richiesta  tramite  posta
elettronica certificata, e' allegata alla domanda l'eventuale delega,
firmata  digitalmente,  del  segretario,   del   presidente   o   del
rappresentante legale del partito o del movimento politico o  di  uno
dei soggetti promotori del referendum o  dell'iniziativa  legislativa
popolare. 
  4.  Qualora  la  domanda  presentata  tramite   posta   elettronica
certificata  o  un  servizio  elettronico  di  recapito   certificato
qualificato sia riferita a  sottoscrizioni  di  liste  di  candidati,
l'ufficio elettorale deve rilasciare  in  formato  digitale,  tramite
posta elettronica  certificata,  i  certificati  richiesti  entro  il
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda.  Qualora  la
domanda  presentata  tramite  posta  elettronica  certificata  o   un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita
a  sottoscrizioni  di  proposte  di  referendum  popolare,  l'ufficio
elettorale  deve  rilasciare  in  formato  digitale,  tramite   posta
elettronica certificata, i certificati  richiesti  entro  il  termine
improrogabile di quarantotto ore dalla domanda. 
  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4  costituiscono  ad
ogni effetto di legge copie conformi all'originale e  possono  essere
utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono
stati trasmessi dall'amministrazione. 
  6.  La  conformita'  all'originale  delle  copie   analogiche   dei
certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del  comma  4  e'
attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato
con dichiarazione autografa autenticata  resa  in  calce  alla  copia
analogica dei certificati medesimi. Sono  competenti  a  eseguire  le
autenticazioni previste  dal  primo  periodo  del  presente  comma  i
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
  7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
  «14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle
elezioni politiche,  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia, regionali e amministrative,  escluse  quelle  relative  a
comuni con  popolazione  fino  a  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i
movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma
11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito  internet  ovvero,
per le liste di cui al citato primo periodo del comma  11,  nel  sito
internet  del  partito  o  del  movimento  politico  sotto   il   cui
contrassegno si sono presentate  nella  competizione  elettorale,  il
curriculum  vitae  di  ciascun  candidato,  fornito   dal   candidato
medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di  cui
all'articolo 24 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi  pendenti,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,
rilasciato non oltre novanta giorni  prima  della  data  fissata  per
l'elezione. I rappresentanti  legali  dei  partiti  e  dei  movimenti
politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma
11, o persone da loro delegate, possono  richiedere,  anche  mediante
posta  elettronica  certificata,   i   certificati   del   casellario
giudiziale dei  candidati,  compreso  il  candidato  alla  carica  di
sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del
primo periodo  del  presente  comma,  previo  consenso  e  su  delega
dell'interessato, da sottoscrivere all'atto  dell'accettazione  della
candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al  richiedente  i
certificati entro il termine di cinque  giorni  dalla  richiesta.  Ai
fini  dell'ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicazione  nel  sito
internet di cui al  presente  comma  non  e'  richiesto  il  consenso
espresso degli interessati.  Nel  caso  in  cui  il  certificato  del
casellario  giudiziale  sia  richiesto  da   coloro   che   intendono
candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali  sono
stati   convocati   i   comizi   elettorali,   ed   essi   dichiarino
contestualmente  sotto   la   propria   responsabilita',   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici  i
dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte
di bollo e ogni altra spesa, imposta e  diritto  dovuti  ai  pubblici
uffici sono ridotti della meta'»; 
  b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono
sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale  di
cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,»  e  le  parole:  «dal
casellario giudiziale» sono soppresse. 
  8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Sono competenti ad eseguire le  autenticazioni  che  non  siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951,  n.  122,  dal  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la  composizione  e  la
elezione degli organi  delle  Amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio  1976,  n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  1976,  n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  e  dalla  legge  25  maggio
1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge  7  aprile
2014, n.  56,  i  notai,  i  giudici  di  pace,  i  cancellieri  e  i
collaboratori  delle  cancellerie  delle  corti   d'appello   e   dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i  membri  del
Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle  province,  i
sindaci  metropolitani,  i  sindaci,   gli   assessori   comunali   e
provinciali,  i  componenti   della   conferenza   metropolitana,   i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri  provinciali,
i consiglieri metropolitani e i  consiglieri  comunali,  i  segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal  sindaco  e  dal
presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad  eseguire  le
autenticazioni  di  cui  al  presente  comma  gli  avvocati  iscritti
all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di
appartenenza, i cui nominativi sono  tempestivamente  pubblicati  nel
sito internet istituzionale dell'ordine. 
  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le  modalita'  di  cui
all'articolo  21,  comma  2,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445». 
  9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7  agosto  2018,  n.
99, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle  formazioni  politiche,
dei movimenti e delle liste civiche che  aderiscono  alle  norme  del
codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono
trasmettere alla Commissione, con il consenso degli  interessati,  le
liste delle candidature provvisorie per le elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti  all'Italia,  nonche'  per  le  elezioni
politiche nazionali, regionali,  comunali  e  circoscrizionali  entro
settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime  elezioni.  La
Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni  ostative
alle candidature ai sensi del citato codice di  autoregolamentazione,
con riguardo ai nominativi trasmessi nelle  proposte  di  candidature
provvisorie.  Con  un  regolamento  interno  adottato  dalla   stessa
Commissione  sono  disciplinate  le  modalita'  di  controllo   sulla
selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera  i),
stabilendo in particolare: 
  a) il regime di pubblicita' della declaratoria di  incompatibilita'
dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; 
  b) la riservatezza sull'esito del controllo  concernente  le  liste
provvisorie di candidati; 
  c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei  controlli  sulle
liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e  tempi
tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti
e alle  liste  civiche  l'effettiva  possibilita'  di  modificare  la
composizione  delle  liste  prima  dello  scadere  dei   termini   di
presentazione  a  pena  di  decadenza  previsti  dalla   legislazione
elettorale. 
  3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni  del  comma
3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro
dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione». 
  10. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 627, dopo  le  parole:  «politiche»  sono  inserite  le
seguenti: «, regionali, amministrative»; 
  b) al comma 628 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del decreto di cui al primo periodo si  applicano  anche
alle  elezioni  regionali  e  amministrative,  previo  il  necessario
adeguamento da realizzare  entro  il  31  ottobre  2021  al  fine  di
consentire la  sperimentazione  per  il  turno  elettorale  dell'anno
2022». 
  11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alla  relativa
attuazione  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.))