((Art. 38 quater 
 
Misure di semplificazione per la raccolta di firme  digitali  tramite
  piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli  adempimenti
  di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 341, le parole: «di raccolta delle  firme  digitali  da
utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della  legge  25
maggio 1970, n. 352» sono sostituite dalle seguenti: «per la raccolta
delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli
articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di
legge previsti dall'articolo 71, secondo comma,  della  Costituzione,
anche mediante la  modalita'  prevista  dall'articolo  65,  comma  1,
lettera b), del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  La  piattaforma  mette  a
disposizione del sottoscrittore,  a  seconda  delle  finalita'  della
raccolta  delle  firme,   le   specifiche   indicazioni   prescritte,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio
1970, n.  352.  La  piattaforma  acquisisce,  inoltre,  il  nome,  il
cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune
nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini
italiani  residenti  all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle   liste
elettorali dell'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero.  Gli
obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della  legge
n.  352  del  1970  sono  assolti  mediante  il   caricamento   nella
piattaforma, da parte dei promotori della  raccolta,  successivamente
alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'annuncio  di  cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n.  352  del  1970,
della proposta recante, a  seconda  delle  finalita'  della  raccolta
delle firme, le  specifiche  indicazioni  previste,  rispettivamente,
dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge  n.  352  del  1970.  La
piattaforma,  acquisita  la  proposta,  le  attribuisce  data   certa
mediante  uno  strumento   di   validazione   temporale   elettronica
qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE)  n.  910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,  entro
due giorni, rende disponibile  alla  sottoscrizione  la  proposta  di
referendum anche ai fini del decorso del termine di cui  all'articolo
28 della legge n. 352 del 1970»; 
  b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, con
proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le
caratteristiche tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di
sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma,  i
casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta  il  suo  malfunzionamento  e  comunica  il
ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre,
sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di  cui  al
comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le  categorie
di interessati e, in  generale,  le  modalita'  e  le  procedure  per
assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  nonche'
le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione  dell'Ufficio
centrale per il referendum  presso  la  Corte  di  cassazione,  nella
stessa  data  in  cui  effettuano  il  deposito  di  eventuali  firme
autografe raccolte per il  medesimo  referendum,  le  firme  raccolte
elettronicamente. L'Ufficio centrale  per  il  referendum  presso  la
Corte di  cassazione  verifica  la  validita'  delle  firme  raccolte
elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma»; 
  c) il comma 344 e' sostituito dal seguente: 
  «344.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2021  e  fino  alla  data  di
operativita' della piattaforma di cui al comma 341,  le  firme  degli
elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75,  132
e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di  legge  previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della  Costituzione  possono  essere
raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento  temporale
validamente  opponibile  ai  terzi.  I   promotori   della   raccolta
predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita'
della   raccolta,   reca   le   specifiche   indicazioni    previste,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio
1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome,  del  cognome,  del
luogo e della data di nascita del sottoscrittore e  il  comune  nelle
cui liste elettorali e' iscritto ovvero,  per  i  cittadini  italiani
residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali
dell'Anagrafe  degli  italiani   residenti   all'estero.   Le   firme
elettroniche    qualificate    raccolte     non     sono     soggette
all'autenticazione  prevista  dalla  legge  n.  352  del  1970.   Gli
obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge
n. 352 del 1970, sono assolti mediante la  messa  a  disposizione  da
parte  dei  promotori,  successivamente  alla   pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale  dell'annuncio  di  cui  all'articolo  7,  secondo
comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento  informatico
di cui al secondo periodo, da  sottoscrivere  con  firma  elettronica
qualificata. I promotori del referendum depositano le firme  raccolte
elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il  deposito  di
eventuali firme autografe raccolte per  il  medesimo  referendum.  Le
firme raccolte  elettronicamente  possono  essere  depositate  presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la  Corte  di  cassazione
come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies), del codice dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia  analogica
di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa  di  cui
all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice». 
  2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati  elettorali
rilasciati mediante  posta  elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,  possono  essere
depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio  a
cui sono acclusi, come duplicato informatico ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1, lettera  i-quinquies),  del  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero
come  copia  analogica  di  documento  informatico  se   dotati   del
contrassegno a stampa  di  cui  all'articolo  23,  comma  2-bis,  del
medesimo codice».))