((Art. 39 quater
Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari
obbligatori all'autorita' di pubblica sicurezza
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «uffici delle Forze dell'ordine» sono
sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le
modalita' informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in
qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle
Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari
obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire
meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e
alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi,
nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto».
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il
sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi
dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari
obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno
dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e alla
detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di
qualsiasi licenza di porto di armi, nonche' al rilascio del nulla
osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando
delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato
detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o
e' titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure
previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio o
comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle
armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo
39, secondo comma.))