((Art. 39 quater 
 
Disposizioni in materia  di  comunicazione  di  trattamenti  sanitari
           obbligatori all'autorita' di pubblica sicurezza 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «uffici  delle  Forze  dell'ordine»  sono
sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le
modalita' informatiche e telematiche con  le  quali  il  sindaco,  in
qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle
Forze  di  polizia  l'adozione  di  misure  o  trattamenti   sanitari
obbligatori connessi a patologie che possono  determinare  il  venire
meno dei requisiti psico-fisici per  l'idoneita'  all'acquisizione  e
alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di  armi,
nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35,  comma  7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come   da   ultimo   sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto». 
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,
come da ultimo modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  il
sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi
dei soggetti nei  cui  confronti  ha  adottato  trattamenti  sanitari
obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire  meno
dei requisiti psico-fisici per l'idoneita'  all'acquisizione  e  alla
detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al  rilascio  di
qualsiasi licenza di porto di armi, nonche'  al  rilascio  del  nulla
osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.
Il prefetto, quando accerti, per il tramite  dell'ufficio  o  comando
delle Forze  di  polizia  competente,  che  il  soggetto  interessato
detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie  esplodenti  o
e' titolare di una  licenza  di  porto  di  armi,  adotta  le  misure
previste dall'articolo 39 del citato testo  unico  di  cui  al  regio
decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio  o
comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare  delle
armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del  medesimo  articolo
39, secondo comma.))