((Art. 38 bis 
 
Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali  attraverso  la
  diffusione  delle   comunicazioni   digitali   con   le   pubbliche
  amministrazioni 
 
  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale
o in triplice esemplare in forma cartacea»; 
  b) all'articolo 25: 
  1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro  il  venerdi'
precedente l'elezione,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il
giovedi' precedente  l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica
certificata,»; 
  2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  «Le autenticazioni di cui al primo  periodo  del  primo  comma  del
presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti  siano
firmati digitalmente  o  con  un  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma,
o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato  digitalmente  o
con un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  e  i  documenti
siano trasmessi mediante posta elettronica certificata». 
  2. Al testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Il contrassegno  deve  essere  depositato  a  mano  su
supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»; 
  b) all'articolo 32, settimo comma: 
  1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
  «1) un modello  di  contrassegno  depositato  a  mano  su  supporto
digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»; 
  2) al numero 4) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «.
L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto  sia  stato
firmato digitalmente  dai  delegati  e  il  documento  sia  trasmesso
mediante posta elettronica certificata»; 
  c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdi'  precedente
l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti:
«giovedi' precedente l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica
certificata, al segretario del Comune,». 
  3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali,  riportante
i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero  di  iscrizione  alle
liste elettorali,  necessario  per  la  sottoscrizione  di  liste  di
candidati per  le  elezioni  politiche,  dei  membri  del  Parlamento
europeo  spettanti  all'Italia  e  amministrative,  di  proposte   di
referendum  e  di  iniziative  legislative  popolari,   puo'   essere
richiesto  anche  in  formato  digitale,  tramite  posta  elettronica
certificata, dal segretario,  dal  presidente  o  dal  rappresentante
legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da
uno dei soggetti promotori del referendum dell'iniziativa legislativa
popolare,  o  da  un  suo  delegato,  mediante   domanda   presentata
all'ufficio elettorale, accompagnata da  copia  di  un  documento  di
identita'  del  richiedente.  In  caso  di  richiesta  tramite  posta
elettronica certificata, e' allegata alla domanda l'eventuale delega,
firmata  digitalmente,  del  segretario,   del   presidente   o   del
rappresentante legale del partito o del movimento politico o  di  uno
dei soggetti promotori del referendum o  dell'iniziativa  legislativa
popolare. 
  4.  Qualora  la  domanda  presentata  tramite   posta   elettronica
certificata  o  un  servizio  elettronico  di  recapito   certificato
qualificato sia riferita a  sottoscrizioni  di  liste  di  candidati,
l'ufficio elettorale deve rilasciare  in  formato  digitale,  tramite
posta elettronica  certificata,  i  certificati  richiesti  entro  il
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda.  Qualora  la
domanda  presentata  tramite  posta  elettronica  certificata  o   un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita
a  sottoscrizioni  di  proposte  di  referendum  popolare,  l'ufficio
elettorale  deve  rilasciare  in  formato  digitale,  tramite   posta
elettronica certificata, i certificati  richiesti  entro  il  termine
improrogabile di quarantotto ore dalla domanda. 
  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4  costituiscono  ad
ogni effetto di legge copie conformi all'originale e  possono  essere
utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono
stati trasmessi dall'amministrazione. 
  6.  La  conformita'  all'originale  delle  copie   analogiche   dei
certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del  comma  4  e'
attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato
con dichiarazione autografa autenticata  resa  in  calce  alla  copia
analogica dei certificati medesimi. Sono  competenti  a  eseguire  le
autenticazioni previste  dal  primo  periodo  del  presente  comma  i
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
  7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
  «14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle
elezioni politiche,  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia, regionali e amministrative,  escluse  quelle  relative  a
comuni con  popolazione  fino  a  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i
movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma
11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito  internet  ovvero,
per le liste di cui al citato primo periodo del comma  11,  nel  sito
internet  del  partito  o  del  movimento  politico  sotto   il   cui
contrassegno si sono presentate  nella  competizione  elettorale,  il
curriculum  vitae  di  ciascun  candidato,  fornito   dal   candidato
medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di  cui
all'articolo 24 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi  pendenti,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,
rilasciato non oltre novanta giorni  prima  della  data  fissata  per
l'elezione. I rappresentanti  legali  dei  partiti  e  dei  movimenti
politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma
11, o persone da loro delegate, possono  richiedere,  anche  mediante
posta  elettronica  certificata,   i   certificati   del   casellario
giudiziale dei  candidati,  compreso  il  candidato  alla  carica  di
sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del
primo periodo  del  presente  comma,  previo  consenso  e  su  delega
dell'interessato, da sottoscrivere all'atto  dell'accettazione  della
candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al  richiedente  i
certificati entro il termine di cinque  giorni  dalla  richiesta.  Ai
fini  dell'ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicazione  nel  sito
internet di cui al  presente  comma  non  e'  richiesto  il  consenso
espresso degli interessati.  Nel  caso  in  cui  il  certificato  del
casellario  giudiziale  sia  richiesto  da   coloro   che   intendono
candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali  sono
stati   convocati   i   comizi   elettorali,   ed   essi   dichiarino
contestualmente  sotto   la   propria   responsabilita',   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici  i
dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte
di bollo e ogni altra spesa, imposta e  diritto  dovuti  ai  pubblici
uffici sono ridotti della meta'»; 
  b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono
sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale  di
cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,»  e  le  parole:  «dal
casellario giudiziale» sono soppresse. 
  8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Sono competenti ad eseguire le  autenticazioni  che  non  siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951,  n.  122,  dal  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la  composizione  e  la
elezione degli organi  delle  Amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio  1976,  n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  1976,  n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  e  dalla  legge  25  maggio
1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge  7  aprile
2014, n.  56,  i  notai,  i  giudici  di  pace,  i  cancellieri  e  i
collaboratori  delle  cancellerie  delle  corti   d'appello   e   dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i  membri  del
Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle  province,  i
sindaci  metropolitani,  i  sindaci,   gli   assessori   comunali   e
provinciali,  i  componenti   della   conferenza   metropolitana,   i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri  provinciali,
i consiglieri metropolitani e i  consiglieri  comunali,  i  segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal  sindaco  e  dal
presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad  eseguire  le
autenticazioni  di  cui  al  presente  comma  gli  avvocati  iscritti
all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di
appartenenza, i cui nominativi sono  tempestivamente  pubblicati  nel
sito internet istituzionale dell'ordine. 
  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le  modalita'  di  cui
all'articolo  21,  comma  2,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445». 
  9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7  agosto  2018,  n.
99, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle  formazioni  politiche,
dei movimenti e delle liste civiche che  aderiscono  alle  norme  del
codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono
trasmettere alla Commissione, con il consenso degli  interessati,  le
liste delle candidature provvisorie per le elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti  all'Italia,  nonche'  per  le  elezioni
politiche nazionali, regionali,  comunali  e  circoscrizionali  entro
settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime  elezioni.  La
Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni  ostative
alle candidature ai sensi del citato codice di  autoregolamentazione,
con riguardo ai nominativi trasmessi nelle  proposte  di  candidature
provvisorie.  Con  un  regolamento  interno  adottato  dalla   stessa
Commissione  sono  disciplinate  le  modalita'  di  controllo   sulla
selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera  i),
stabilendo in particolare: 
  a) il regime di pubblicita' della declaratoria di  incompatibilita'
dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; 
  b) la riservatezza sull'esito del controllo  concernente  le  liste
provvisorie di candidati; 
  c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei  controlli  sulle
liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e  tempi
tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti
e alle  liste  civiche  l'effettiva  possibilita'  di  modificare  la
composizione  delle  liste  prima  dello  scadere  dei   termini   di
presentazione  a  pena  di  decadenza  previsti  dalla   legislazione
elettorale. 
  3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni  del  comma
3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro
dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione». 
  10. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 627, dopo  le  parole:  «politiche»  sono  inserite  le
seguenti: «, regionali, amministrative»; 
  b) al comma 628 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del decreto di cui al primo periodo si  applicano  anche
alle  elezioni  regionali  e  amministrative,  previo  il  necessario
adeguamento da realizzare  entro  il  31  ottobre  2021  al  fine  di
consentire la  sperimentazione  per  il  turno  elettorale  dell'anno
2022». 
  11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alla  relativa
attuazione  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15 (T. U. 5 febbraio  1948,  n.  26,  art.  16,
          comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7).  -
          Il deposito del contrassegno di cui  all'articolo  14  deve
          essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre
          le  ore  16  del  42°  giorno  antecedente   quello   della
          votazione, da persona munita  di  mandato,  autenticato  da
          notaio, da  parte  del  presidente  o  del  segretario  del
          partito o del gruppo politico organizzato. 
              Agli  effetti  del  deposito,  l'apposito  Ufficio  del
          Ministero dell'interno  rimane  aperto,  anche  nei  giorni
          festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 
              Il  contrassegno  deve  essere  depositato  a  mano  su
          supporto  digitale  o  in  triplice  esemplare   in   forma
          cartacea.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 25. (T. U. 5 febbraio 1948,  n.  26,  art.  17,
          comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). -
          Omissis. 
                L'atto di designazione dei rappresentanti presso  gli
          uffici  elettorali  di  sezione  e'  presentato  entro   il
          giovedi'  precedente  l'elezione,  anche   mediante   posta
          elettronica certificata, al segretario del  comune  che  ne
          dovra' curare la trasmissione ai presidenti  delle  sezioni
          elettorali  o  e'  presentato   direttamente   ai   singoli
          presidenti delle sezioni il  sabato  pomeriggio  oppure  la
          mattina stessa delle elezioni,  purche'  prima  dell'inizio
          della votazione. Le autenticazioni di cui al primo  periodo
          del primo comma del presente articolo non  sono  necessarie
          nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente  o  con
          un altro tipo di firma elettronica qualificata da  uno  dei
          delegati di cui all'articolo  20,  ottavo  comma,  o  dalle
          persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o
          con un altro tipo di  firma  elettronica  qualificata  e  i
          documenti  siano  trasmessi  mediante   posta   elettronica
          certificata. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203,  art.  27,  e
          Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15). - (Omissis). 
                6. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il
          certificato  di  iscrizione  nelle  liste   elettorali   di
          qualsiasi Comune della  Repubblica.  Il  contrassegno  deve
          essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice
          esemplare in forma  cartacea.  Nessuno  puo'  accettare  le
          candidature in piu' di una lista nello  stesso  comune.  La
          presentazione delle  candidature  deve  essere  fatta  alla
          segreteria del comune dalle ore  8  del  trentesimo  giorno
          alle ore 12 del ventinovesimo giorno  antecedenti  la  data
          della votazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 32. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203,  art.  30,  e
          Legge 23 marzo 1956, n. 136, art.  18).  -  Il  numero  dei
          presentatori non puo' eccedere di oltre la meta'  le  cifre
          indicate nel precedente comma. La popolazione del Comune e'
          determinata in base  ai  risultati  dell'ultimo  censimento
          ufficiale.  I  sottoscrittori   debbono   essere   elettori
          iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere
          apposta su appositi moduli recanti  il  contrassegno  della
          lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i
          candidati, nonche'  in  nome,  cognome,  data  e  luogo  di
          nascita dei sottoscrittori stessi: le firme  devono  essere
          autenticate da uno dei  soggetti  di  cui  all'articolo  14
          della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per  i  presentatori  che
          non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni  di
          cui al quarto comma dell'art. 28. 
                Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu'  di  una
          dichiarazione di presentazione di lista. 
                Di tutti i  candidati  dev'essere  indicato  cognome,
          nome, luogo e data di nascita, e  la  relativa  elencazione
          deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di
          presentazione. Nessuno puo' essere candidato in piu' di una
          lista di uno stesso  Comune.  Con  la  lista  devesi  anche
          presentare: 
                  1) un modello di contrassegno depositato a mano  su
          supporto  digitale  o  in  triplice  esemplare   in   forma
          cartacea; 
                  2) la  dichiarazione  autenticata  di  accettazione
          della candidatura; 
                  3)  il  certificato  di  iscrizione   nelle   liste
          elettorali di qualsiasi Comune  della  Repubblica  di  ogni
          candidato; 
                  4) l'indicazione  di  due  delegati  che  hanno  la
          facolta' di designare i rappresentanti delle  liste  presso
          ogni seggio e presso l'Ufficio  centrale:  le  designazioni
          debbono essere fatte per iscritto e la firma  dei  delegati
          deve essere autenticata nei modi indicati al  quarto  comma
          dell'art. 28. L'autenticazione non e' necessaria  nel  caso
          in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e
          il  documento  sia  trasmesso  mediante  posta  elettronica
          certificata. 
                La lista e gli allegati devono essere presentati alla
          segreteria del comune dalle ore  8  del  trentesimo  giorno
          alle ore 12 del ventinovesimo giorno  antecedenti  la  data
          della  votazione.  Il  segretario  comunale,   o   chi   lo
          sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli
          atti  presentati,  indicando  il  giorno  e   l'ora   della
          presentazione, e provvede  a  rimetterli  entro  lo  stesso
          giorno alla Commissione elettorale mandamentale  competente
          per territorio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 35 (T. U. 5 aprile 1951, n.  203,  art.  34,  e
          Legge 23 marzo 1956, n 136,  art.  22).  -  La  Commissione
          elettorale mandamentale, entro il  giovedi'  precedente  la
          elezione,  trasmette  al  Sindaco,  per  la   consegna   al
          presidente di ogni sezione  elettorale,  contemporaneamente
          agli oggetti ed atti indicati nell'art.  27,  l'elenco  dei
          delegati autorizzati a designare i  due  rappresentanti  di
          lista presso ogni seggio e presso L'Ufficio centrale.  Tale
          designazione potra' essere  comunicata  entro  il  giovedi'
          precedente l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica
          certificata, al segretario del Comune, che ne dovra' curare
          la trasmissione ai  presidenti  delle  sezioni  elettorali,
          ovvero  direttamente  ai  singoli  presidenti   il   sabato
          pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purche'
          prima dell'inizio della votazione.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge  9  gennaio  2019,  n.  3,  recante  «Misure  per  il
          contrasto dei reati  contro  la  pubblica  amministrazione,
          nonche' in materia di prescrizione del reato e  in  materia
          di trasparenza dei  partiti  e  movimenti  politici»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la
          data delle elezioni politiche, dei  membri  del  Parlamento
          europeo spettanti all'Italia, regionali  e  amministrative,
          escluse quelle relative a comuni  con  popolazione  fino  a
          15.000 abitanti, i partiti e i movimenti  politici  nonche'
          le liste di  cui  al  primo  periodo  del  comma  11  hanno
          l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet  ovvero,
          per le liste di cui al citato primo periodo del  comma  11,
          nel sito internet del  partito  o  del  movimento  politico
          sotto  il  cui  contrassegno  si  sono   presentate   nella
          competizione elettorale, il  curriculum  vitae  di  ciascun
          candidato, fornito dal candidato medesimo,  e  il  relativo
          certificato del casellario giudiziale di  cui  all'articolo
          24  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          casellario giudiziale europeo, di anagrafe  delle  sanzioni
          amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi
          pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          14 novembre 2002, n.  313,  rilasciato  non  oltre  novanta
          giorni  prima  della  data  fissata   per   l'elezione.   I
          rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti  politici
          nonche' delle liste di cui  al  citato  primo  periodo  del
          comma 11, o persone da loro delegate,  possono  richiedere,
          anche mediante posta elettronica certificata, i certificati
          del  casellario  giudiziale  dei  candidati,  compreso   il
          candidato alla carica di  sindaco,  per  i  quali  sussiste
          l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo  periodo  del
          presente   comma,   previo    consenso    e    su    delega
          dell'interessato,      da      sottoscrivere       all'atto
          dell'accettazione  della  candidatura.  Il  tribunale  deve
          rendere disponibili al richiedente i certificati  entro  il
          termine  di  cinque  giorni  dalla   richiesta.   Ai   fini
          dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione  nel  sito
          internet di cui al  presente  comma  non  e'  richiesto  il
          consenso espresso degli interessati. Nel  caso  in  cui  il
          certificato del  casellario  giudiziale  sia  richiesto  da
          coloro che intendono candidarsi alle  elezioni  di  cui  al
          presente comma, per le quali sono stati convocati i  comizi
          elettorali, ed essi  dichiarino  contestualmente  sotto  la
          propria responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  47  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la richiesta di tale certificato e' finalizzata
          a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione  della
          propria candidatura, le  imposte  di  bollo  e  ogni  altra
          spesa, imposta e diritto dovuti  ai  pubblici  uffici  sono
          ridotti della meta'. 
                15.  In  apposita   sezione,   denominata   «Elezioni
          trasparenti», del sito internet dell'ente cui si  riferisce
          la   consultazione   elettorale,   ovvero   del   Ministero
          dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o
          dei membri del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,
          entro  il  settimo  giorno  antecedente   la   data   della
          consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad
          essa collegato nonche'  per  ciascun  partito  o  movimento
          politico che presentino candidati alle elezioni di  cui  al
          comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente  accessibile
          il  curriculum  vitae  e  il  certificato  del   casellario
          giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, dei candidati rilasciato non oltre  novanta  giorni
          prima della data fissata per  l'elezione,  gia'  pubblicati
          nel sito internet del partito o movimento  politico  ovvero
          della lista o del candidato con essa collegato  di  cui  al
          comma 11, primo periodo, previamente comunicati  agli  enti
          di  cui  al  presente  periodo.   La   pubblicazione   deve
          consentire all'elettore di accedere alle  informazioni  ivi
          riportate  attraverso  la   ricerca   per   circoscrizione,
          collegio,  partito  e  per  cognome  e  nome  del   singolo
          candidato.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  sono  definite  le  modalita'
          tecniche di acquisizione dei dati su  apposita  piattaforma
          informatica. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  21
          marzo 1990, n. 53, recante «Misure urgenti atte a garantire
          maggiore  efficienza  al  procedimento  elettorale»,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14.  -  1.  Sono  competenti  ad  eseguire  le
          autenticazioni che non siano attribuite  esclusivamente  ai
          notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948,  n.
          29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi  per  la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          Amministrazioni comunali, di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570,  dalla  legge  17
          febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976,  n.
          161, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  maggio
          1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  e  dalla
          legge 25 maggio 1970,  n.  352,  nonche'  per  le  elezioni
          previste dalla legge 7 aprile  2014,  n.  56,  i  notai,  i
          giudici di pace, i  cancellieri  e  i  collaboratori  delle
          cancellerie  delle  corti  d'appello  e  dei  tribunali,  i
          segretari delle procure  della  Repubblica,  i  membri  del
          Parlamento, i consiglieri  regionali,  i  presidenti  delle
          province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori
          comunali  e  provinciali,  i  componenti  della  conferenza
          metropolitana,  i  presidenti  dei  consigli   comunali   e
          provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei  consigli
          circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i  consiglieri
          metropolitani  e  i  consiglieri  comunali,   i   segretari
          comunali  e  provinciali  e  i  funzionari  incaricati  dal
          sindaco e dal presidente  della  provincia.  Sono  altresi'
          competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente
          comma gli avvocati iscritti all'albo che  hanno  comunicato
          la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui
          nominativi  sono  tempestivamente   pubblicati   nel   sito
          internet istituzionale dell'ordine. 
                2.  L'autenticazione  deve  essere  compiuta  con  le
          modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le
          sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono  nulle  se
          anteriori al centottantesimo giorno precedente  il  termine
          fissato per la presentazione delle candidature. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  7
          agosto 2018, n. 99, recante «Istituzione di una Commissione
          parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e  sulle
          altre  associazioni  criminali,  anche   straniere»,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                3.  Ai   fini   dell'applicazione   del   codice   di
          autoregolamentazione   sulla   formazione    delle    liste
          elettorali  richiamato  al  comma   1,   lettera   i),   la
          Commissione  puo'  richiedere  al   procuratore   nazionale
          antimafia e antiterrorismo  di  trasmettere  le  pertinenti
          informazioni,  non  coperte   da   segreto   investigativo,
          contenute nei registri  e  nelle  banche  di  dati  di  cui
          all'articolo 117, comma  2-bis,  del  codice  di  procedura
          penale. 
                3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni
          politiche,  dei  movimenti  e  delle  liste   civiche   che
          aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di
          cui al  comma  1,  lettera  i),  possono  trasmettere  alla
          Commissione, con il consenso degli  interessati,  le  liste
          delle candidature provvisorie per le  elezioni  dei  membri
          del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonche' per le
          elezioni  politiche  nazionali,   regionali,   comunali   e
          circoscrizionali   entro   settantacinque   giorni    dallo
          svolgimento  delle  medesime   elezioni.   La   Commissione
          verifica la sussistenza di  eventuali  condizioni  ostative
          alle  candidature   ai   sensi   del   citato   codice   di
          autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi  trasmessi
          nelle  proposte  di   candidature   provvisorie.   Con   un
          regolamento interno adottato dalla stessa Commissione  sono
          disciplinate le modalita' di controllo  sulla  selezione  e
          sulle candidature ai fini di cui al comma  1,  lettera  i),
          stabilendo in particolare:  a)  il  regime  di  pubblicita'
          della declaratoria di incompatibilita' dei candidati con le
          disposizioni del  codice  di  autoregolamentazione;  b)  la
          riservatezza sull'esito del controllo concernente le  liste
          provvisorie  di  candidati;  c)  la  celerita'  dei   tempi
          affinche' gli esiti dei controlli sulle  liste  provvisorie
          di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali  da
          garantire  ai  partiti,  alle  formazioni   politiche,   ai
          movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilita'  di
          modificare la composizione delle liste prima dello  scadere
          dei termini di presentazione a pena di  decadenza  previsti
          dalla legislazione elettorale. 
                3-ter.  In   sede   di   prima   applicazione   delle
          disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere
          trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 627 e 628,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «627. Allo scopo di introdurre  in  via  sperimentale
          modalita' di espressione del voto in via  digitale  per  le
          elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee  e
          per i referendum previsti dagli articoli  75  e  138  della
          Costituzione, e' istituito nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con
          uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. 
                628.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
          digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono
          definite le modalita' attuative di utilizzo  del  Fondo  di
          cui al comma 627 e della relativa sperimentazione  limitata
          a  modelli  che  garantiscano  il  concreto  esercizio  del
          diritto di voto degli italiani all'estero e degli  elettori
          che, per motivi  di  lavoro,  studio  o  cure  mediche,  si
          trovino in un comune di una regione diversa da  quella  del
          comune nelle cui liste elettorali  risultano  iscritti.  Le
          disposizioni  del  decreto  di  cui  al  primo  periodo  si
          applicano anche alle elezioni regionali  e  amministrative,
          previo il necessario adeguamento da realizzare entro il  31
          ottobre 2021 al fine di consentire la  sperimentazione  per
          il turno elettorale dell'anno 2022.».