((Art. 38 ter 
 
        Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali 
 
  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e
di semplificare le procedure di invio e  ricezione  di  comunicazioni
tra imprese e utenti, all'articolo  1,  comma  291,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio  digitale
del   destinatario   ai   sensi   dell'articolo    6    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 291, della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «291. I gestori di servizi di pubblica utilita' e gli
          operatori  di  telefonia,   di   reti   televisive   e   di
          comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo  di  trasmettere
          agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo
          chiaro e dettagliato, gli eventuali  mancati  pagamenti  di
          fatture e si comunica la  sospensione  delle  forniture  in
          caso di mancata regolarizzazione, con  adeguato  preavviso,
          non inferiore a quaranta giorni, tramite  raccomandata  con
          avviso di ricevimento  ovvero  mediante  posta  elettronica
          certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi
          dell'articolo 6 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».