((Art. 38 quater 
 
Misure di semplificazione per la raccolta di firme  digitali  tramite
  piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli  adempimenti
  di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 341, le parole: «di raccolta delle  firme  digitali  da
utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della  legge  25
maggio 1970, n. 352» sono sostituite dalle seguenti: «per la raccolta
delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli
articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di
legge previsti dall'articolo 71, secondo comma,  della  Costituzione,
anche mediante la  modalita'  prevista  dall'articolo  65,  comma  1,
lettera b), del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  La  piattaforma  mette  a
disposizione del sottoscrittore,  a  seconda  delle  finalita'  della
raccolta  delle  firme,   le   specifiche   indicazioni   prescritte,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio
1970, n.  352.  La  piattaforma  acquisisce,  inoltre,  il  nome,  il
cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune
nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini
italiani  residenti  all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle   liste
elettorali dell'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero.  Gli
obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della  legge
n.  352  del  1970  sono  assolti  mediante  il   caricamento   nella
piattaforma, da parte dei promotori della  raccolta,  successivamente
alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'annuncio  di  cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n.  352  del  1970,
della proposta recante, a  seconda  delle  finalita'  della  raccolta
delle firme, le  specifiche  indicazioni  previste,  rispettivamente,
dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge  n.  352  del  1970.  La
piattaforma,  acquisita  la  proposta,  le  attribuisce  data   certa
mediante  uno  strumento   di   validazione   temporale   elettronica
qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE)  n.  910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,  entro
due giorni, rende disponibile  alla  sottoscrizione  la  proposta  di
referendum anche ai fini del decorso del termine di cui  all'articolo
28 della legge n. 352 del 1970»; 
  b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, con
proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le
caratteristiche tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di
sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma,  i
casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta  il  suo  malfunzionamento  e  comunica  il
ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre,
sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di  cui  al
comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le  categorie
di interessati e, in  generale,  le  modalita'  e  le  procedure  per
assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  nonche'
le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione  dell'Ufficio
centrale per il referendum  presso  la  Corte  di  cassazione,  nella
stessa  data  in  cui  effettuano  il  deposito  di  eventuali  firme
autografe raccolte per il  medesimo  referendum,  le  firme  raccolte
elettronicamente. L'Ufficio centrale  per  il  referendum  presso  la
Corte di  cassazione  verifica  la  validita'  delle  firme  raccolte
elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma»; 
  c) il comma 344 e' sostituito dal seguente: 
  «344.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2021  e  fino  alla  data  di
operativita' della piattaforma di cui al comma 341,  le  firme  degli
elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75,  132
e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di  legge  previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della  Costituzione  possono  essere
raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento  temporale
validamente  opponibile  ai  terzi.  I   promotori   della   raccolta
predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita'
della   raccolta,   reca   le   specifiche   indicazioni    previste,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio
1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome,  del  cognome,  del
luogo e della data di nascita del sottoscrittore e  il  comune  nelle
cui liste elettorali e' iscritto ovvero,  per  i  cittadini  italiani
residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali
dell'Anagrafe  degli  italiani   residenti   all'estero.   Le   firme
elettroniche    qualificate    raccolte     non     sono     soggette
all'autenticazione  prevista  dalla  legge  n.  352  del  1970.   Gli
obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge
n. 352 del 1970, sono assolti mediante la  messa  a  disposizione  da
parte  dei  promotori,  successivamente  alla   pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale  dell'annuncio  di  cui  all'articolo  7,  secondo
comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento  informatico
di cui al secondo periodo, da  sottoscrivere  con  firma  elettronica
qualificata. I promotori del referendum depositano le firme  raccolte
elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il  deposito  di
eventuali firme autografe raccolte per  il  medesimo  referendum.  Le
firme raccolte  elettronicamente  possono  essere  depositate  presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la  Corte  di  cassazione
come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies), del codice dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia  analogica
di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa  di  cui
all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice». 
  2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati  elettorali
rilasciati mediante  posta  elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,  possono  essere
depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio  a
cui sono acclusi, come duplicato informatico ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1, lettera  i-quinquies),  del  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero
come  copia  analogica  di  documento  informatico  se   dotati   del
contrassegno a stampa  di  cui  all'articolo  23,  comma  2-bis,  del
medesimo codice».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 341, 343 e
          344 della legge 30 dicembre 2020 n. 178  recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,  come
          modificato dalal presente legge: 
                «341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli
          che impediscono la piena inclusione sociale  delle  persone
          con  disabilita'  e  di  garantire  loro  il  diritto  alla
          partecipazione democratica, nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio
          dei  ministri,  destinato   alla   realizzazione   di   una
          piattaforma per la  raccolta  delle  firme  degli  elettori
          necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132
          e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di  legge
          previsti   dall'articolo   71,   secondo    comma,    della
          Costituzione,  anche   mediante   la   modalita'   prevista
          dall'articolo  65,  comma  1,  lettera   b),   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  La  piattaforma  mette  a
          disposizione del sottoscrittore, a seconda delle  finalita'
          della  raccolta  delle  firme,  le  specifiche  indicazioni
          prescritte, rispettivamente, dagli  articoli  4,  27  e  49
          della  legge  25  maggio  1970,  n.  352.  La   piattaforma
          acquisisce, inoltre, il nome, il cognome,  il  luogo  e  la
          data di nascita del sottoscrittore e il  comune  nelle  cui
          liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini
          italiani residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle
          liste elettorali  dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti
          all'estero. Gli obblighi previsti  dall'articolo  7,  commi
          terzo e quarto, della legge n. 352 del  1970  sono  assolti
          mediante il caricamento nella  piattaforma,  da  parte  dei
          promotori    della    raccolta,    successivamente     alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
          all'articolo 7, secondo comma, della stessa  legge  n.  352
          del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita'
          della  raccolta  delle  firme,  le  specifiche  indicazioni
          previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49  della
          citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita  la
          proposta, le attribuisce data certa mediante uno  strumento
          di validazione temporale  elettronica  qualificata  di  cui
          all'articolo  42  del  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,  e,
          entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione  la
          proposta di  referendum  anche  ai  fini  del  decorso  del
          termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970. 
                343.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri
          assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui  al
          comma 341 entro il 31 dicembre 2021 e, con proprio  decreto
          adottato di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          definisce  le  caratteristiche   tecniche,   l'architettura
          generale,  i  requisiti  di  sicurezza,  le  modalita'   di
          funzionamento  della  stessa   piattaforma,   i   casi   di
          malfunzionamento nonche'  le  modalita'  con  le  quali  il
          gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
          comunica il ripristino  delle  sue  funzionalita'.  Con  il
          medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di
          accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le  tipologie
          di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati
          e, in generale, le modalita' e le procedure per  assicurare
          il rispetto dell'articolo 5  del  regolamento  (UE)2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          nonche'  le  modalita'  con  cui  i  promotori  mettono   a
          disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso
          la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano
          il deposito di eventuali firme autografe  raccolte  per  il
          medesimo referendum, le  firme  raccolte  elettronicamente.
          L'Ufficio centrale per il referendum  presso  la  Corte  di
          cassazione  verifica  la  validita'  delle  firme  raccolte
          elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma. 
              344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di
          operativita' della piattaforma di  cui  al  comma  341,  le
          firme degli elettori necessarie per i  referendum  previsti
          dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per
          i progetti di  legge  previsti  dall'articolo  71,  secondo
          comma, della Costituzione  possono  essere  raccolte  anche
          mediante  documento  informatico,  sottoscritto  con  firma
          elettronica qualificata, a cui e' associato un  riferimento
          temporale validamente  opponibile  ai  terzi.  I  promotori
          della raccolta predispongono un documento informatico  che,
          a  seconda  delle  finalita'  della   raccolta,   reca   le
          specifiche  indicazioni  previste,  rispettivamente,  dagli
          articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n.  352,  e
          consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo  e
          della data di nascita del sottoscrittore e il comune  nelle
          cui liste elettorali e' iscritto ovvero,  per  i  cittadini
          italiani residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle
          liste elettorali  dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti
          all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte  non
          sono soggette all'autenticazione prevista  dalla  legge  n.
          352 del 1970. Gli obblighi previsti dall'articolo 7,  commi
          terzo e quarto, della legge n. 352 del  1970  sono  assolti
          mediante la messa a disposizione da  parte  dei  promotori,
          successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo  comma,  della
          stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico  di
          cui  al  secondo  periodo,  da  sottoscrivere   con   firma
          elettronica  qualificata.  I   promotori   del   referendum
          depositano le firme raccolte elettronicamente nella  stessa
          data in cui  effettuano  il  deposito  di  eventuali  firme
          autografe raccolte per il  medesimo  referendum.  Le  firme
          raccolte elettronicamente possono essere depositate  presso
          l'Ufficio centrale per il referendum  presso  la  Corte  di
          cassazione,   come   duplicato   informatico    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ovvero  come   copia
          analogica  di   documento   informatico   se   dotate   del
          contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma  2-bis,
          del medesimo codice.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  25
          maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti
          dalla  costituzione  e  sull'iniziativa   legislativa   del
          popolo», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8. - Larichiesta di referendum viene effettuata
          con la firma da parte  degli  elettori  dei  fogli  di  cui
          all'articolo precedente. Accantoalle firme  debbono  essere
          indicati per esteso il  nome,  cognome,  luogo  e  data  di
          nascita del sottoscrittore e  il  comune  nelle  cui  liste
          elettorali questi  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini
          italiani residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle
          liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
          residenti  all'estero.  Le  firme  stesse  debbono   essere
          autenticate da un notaio o da un giudice di pace  o  da  un
          cancelliere della pretura, del tribunale o della  corte  di
          appello nella cui  circoscrizione  e'  compreso  il  comune
          dovee' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la  cui
          firma e' autenticata, ovvero dal  giudice  conciliatore,  o
          dal segretario di detto comune. 
                Per  i  cittadini   elettori   residenti   all'estero
          l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia  competente.
          L'autenticazione deve recare l'indicazione  della  data  in
          cui avviene e puo'  essere  anche  collettiva,  foglio  per
          foglio; in questo caso, oltre alla data, deve  indicare  il
          numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale
          che   procede   alle   autenticazioni   da'   atto    della
          manifestazione  di  volonta'  dell'elettore  analfabeta   o
          comunque impedito di  apporre  la  propria  firma.  Per  le
          prestazioni  del  notaio,  del  cancelliere,  del   giudice
          conciliatore e del segretario  comunale,  sono  dovuti  gli
          onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo
          unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8
          giugno 1962, n. 604. Alla richiesta di  referendum  debbono
          essere  allegati  i  certificati,  anche  collettivi,   dei
          sindaci  dei  singoli  comuni,  ai  quali  appartengono   i
          sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle  liste
          elettorali dei comuni  medesimi  ovvero,  per  i  cittadini
          italiani   residenti   all'estero,   la   loro   iscrizione
          nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero  di
          cui alla legge in materia di esercizio del diritto di  voto
          dei cittadini  italiani  residenti  all'estero.  I  sindaci
          debbono rilasciare tali  certificati  entro  48  ore  dalla
          relativa richiesta.  I  certificati  elettorali  rilasciati
          mediante  posta  elettronica  certificata  o  un   servizio
          elettronico di recapito  certificato  qualificato,  possono
          essere depositati, unitamente alla richiesta di  referendum
          e  al  messaggio  a  cui  sono  acclusi,   come   duplicato
          informatico ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera
          i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come
          copia analogica di  documento  informatico  se  dotati  del
          contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma  2-bis,
          del medesimo codice.».