Art. 39 
 
                  Semplificazione di dati pubblici 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, dopo  le  parole  «registri  di  stato  civile
tenuti dai  comuni,»  sono  inserite  le  seguenti  «garantendo  agli
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo  del
medesimo» e le parole «con uno dei decreti di cui al comma 6, in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti «con uno o  piu'
decreti di cui al comma 6-bis»; 
    b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Con uno o
piu' decreti di cui al comma 6-bis  sono  definite  le  modalita'  di
integrazione nell'ANPR delle liste elettorali  e  dei  dati  relativi
all'iscrizione  nelle  liste  di  sezione  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.»; 
    c) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «del  23  luglio
2014», sono aggiunte le seguenti:  «,  esenti  da  imposta  di  bollo
limitatamente all'anno 2021» e, al quinto  periodo,  dopo  le  parole
«inoltre possono consentire,» sono aggiunte le seguenti: «mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero»; 
    d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente «6-bis.  Con  uno  o
piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ((di concerto))  con
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il  Garante  per
la protezione dei dati personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi
disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli  organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati,  nonche'  l'adeguamento  e
l'evoluzione delle  caratteristiche  tecniche  della  piattaforma  di
funzionamento dell'ANPR.». 
  2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la
semplificazione degli oneri ((per i  cittadini))  e  le  imprese,  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 50: 
      1) al comma 2-ter, primo periodo, le  parole  «delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori  di  servizi  pubblici,  attraverso  la
predisposizione di accordi quadro» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei soggetti che hanno diritto ad accedervi» e, al secondo  periodo,
le  parole  «Con  gli  stessi  accordi,  le»  sono  sostituite  dalla
seguente: «Le»; 
      2) al comma 3-bis, dopo le parole «non modifica la  titolarita'
del dato» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  del  trattamento,  ferme
restando le responsabilita'  delle  amministrazioni  che  ricevono  e
trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento»; 
      3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 50-ter: 
      1) al comma 1, dopo le parole «accedervi ai fini» sono aggiunte
le seguenti: «dell'attuazione dell'articolo 50 e» e le parole «e agli
accordi quadro previsti dall'articolo 50» sono soppresse; 
      2)  al  comma  2,  quinto  periodo,  le  parole   «il   sistema
informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui
all'articolo 62» sono sostituite dalle seguenti: «((le basi di dati))
di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis»; 
      3) al comma 2,  sesto  periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  il
processo di accreditamento e di  fruizione  del  catalogo  API»  sono
aggiunte le seguenti: «con i limiti e le condizioni di accesso  volti
ad assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai  sensi
della normativa vigente»; 
      4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i  test
e le prove tecniche  di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,
fissa il termine entro il quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla  stessa,  a  sviluppare  le
interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie  basi
dati.»; 
  ((4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il
decreto di cui al  presente  comma  e'  comunicato  alle  Commissioni
parlamentari competenti»;)) 
    c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo  la  lettera  f-ter),  sono
aggiunte le seguenti: 
      «f-quater)  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e   l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225  e  226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
      f-quinquies)  il  sistema  informativo  dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE) di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
      f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221; 
      f-septies)  l'indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle
persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto
privato, non  tenuti  all'iscrizione  in  albi,  elenchi  o  registri
professionali o  nel  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo
6-quater.»; 
    d) all'articolo 60, comma  3-ter,  dopo  le  parole  «comunitari,
individua» ((e' inserita la seguente)): «, aggiorna» e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: «, ulteriori rispetto a quelle  individuate  in
via prioritaria dal comma 3-bis». 
  3. Con esclusione ((della lettera)) c)  del  comma  1,  l'efficacia
delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a  carico  delle
risorse previste per l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,
resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte  del
Consiglio dell'Unione europea. 
  4. All'articolo 264  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3 e' abrogato. 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 72, comma 1, le parole «e  della  predisposizione
delle  convenzioni  quadro  di  cui  all'articolo   58   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82» sono soppresse. 
  6. La disposizione di cui al comma  5,  lettera  a),  ha  efficacia
dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  inserito  dal  presente
decreto.    Fino    alla    predetta    data,    resta     assicurata
l'interoperabilita' dei dati  di  cui  all'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro,  accordi  di
fruizione o apposita autorizzazione. 
  ((6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione  derivanti
dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle  amministrazioni
centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle  autorita'
indipendenti e della Corte dei conti, nonche'  di  tutti  i  soggetti
istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentiti la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e  l'Istituto  nazionale  di
statistica,  sono  individuati  gli  adempimenti  degli  enti  locali
concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti
a  seguito   dell'invio   dei   bilanci   alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.)) 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati  in  22,8
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50,  50-ter,  commi
          3-bis e 3-ter dell'articolo 60, e articolo 62  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 50.  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni).   -   1.   I   dati    delle    pubbliche
          amministrazioni sono formati,  raccolti,  conservati,  resi
          disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione che  ne  consentano
          la fruizione e  riutilizzazione,  alle  condizioni  fissate
          dall'ordinamento,   da   parte   delle   altre    pubbliche
          amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti  alla
          conoscibilita'  dei  dati  previsti  dalle  leggi   e   dai
          regolamenti, le norme in materia  di  protezione  dei  dati
          personali ed il rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  del   settore
          pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui  all'articolo  2,
          comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto degli articoli 43,  commi  4  e  71,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito  delle
          proprie funzioni istituzionali, procedono  all'analisi  dei
          propri dati anche in combinazione con  quelli  detenuti  da
          altri soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  fermi
          restando i limiti di cui al comma 1. La predetta  attivita'
          si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
          Linee guida. 
              2-ter.  Le   pubbliche   amministrazioni   certificanti
          detentrici dei dati di cui al  comma  1  ne  assicurano  la
          fruizione da  parte  dei  soggetti  che  hanno  diritto  ad
          accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati
          assicurano,  su  richiesta  dei  soggetti  privati  di  cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          28  dicembre  2000,  n.   445,   conferma   scritta   della
          corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei
          dati  da  essa  custoditi,  con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. 
              3. 
              3-bis. Il  trasferimento  di  un  dato  da  un  sistema
          informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato
          e del trattamento, ferme restando le responsabilita'  delle
          amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita'
          di titolari autonomi del trattamento. 
              3-ter.   L'inadempimento   dell'obbligo   di    rendere
          disponibili  i  dati  ai  sensi   del   presente   articolo
          costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico
          risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte   dei
          dirigenti  responsabili  delle   strutture   competenti   e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture.» 
              «Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale  Dati).  -
          1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  promuove  la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  di  una
          Piattaforma Digitale Nazionale Dati  (PDND)  finalizzata  a
          favorire  la  conoscenza  e   l'utilizzo   del   patrimonio
          informativo  detenuto,  per  finalita'  istituzionali,  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nonche'  la
          condivisione dei dati tra i soggetti che hanno  diritto  ad
          accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e  della
          semplificazione  degli   adempimenti   amministrativi   dei
          cittadini e delle imprese, in conformita'  alla  disciplina
          vigente. 
              2. La Piattaforma Digitale Nazionale  Dati  e'  gestita
          dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ed   e'
          costituita  da  un'infrastruttura  tecnologica  che   rende
          possibile l'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  e
          delle basi di dati delle pubbliche  amministrazioni  e  dei
          gestori di servizi pubblici per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e  la
          gestione  dei  livelli  di  autorizzazione   dei   soggetti
          abilitati ad operare sulla stessa, nonche'  la  raccolta  e
          conservazione delle informazioni relative  agli  accessi  e
          alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
          dati  e  informazioni  avviene  attraverso   la   messa   a
          disposizione  e   l'utilizzo,   da   parte   dei   soggetti
          accreditati,  di   interfacce   di   programmazione   delle
          applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai  soggetti
          abilitati con il supporto della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e in conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
          reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
          I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono  tenuti  ad
          accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
          a rendere disponibili le proprie basi dati  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. In  fase  di  prima
          applicazione,  la  Piattaforma  assicura   prioritariamente
          l'interoperabilita' con le basi dati di interesse nazionale
          di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con  le  banche  dati
          dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore  della
          stessa  Agenzia.  L'AgID,  sentito  il   Garante   per   la
          protezione dei dati personali e acquisito il  parere  della
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida  con
          cui  definisce  gli  standard  tecnologici  e  criteri   di
          sicurezza,  di  accessibilita',  di  disponibilita'  e   di
          interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
          il processo di accreditamento e di fruizione  del  catalogo
          API con i limiti  e  le  condizioni  di  accesso  volti  ad
          assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
              2-bis. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          transizione digitale, ultimati i test e le  prove  tecniche
          di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,  fissa  il
          termine entro il quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,
          comma  2,  sono  tenuti  ad  accreditarsi  alla  stessa,  a
          sviluppare le interfacce di cui al  comma  2  e  a  rendere
          disponibili le proprie basi dati. 
              3.  Nella  Piattaforma  Nazionale  Digitale  Dati   non
          confluiscono  i  dati  attinenti  a  ordine   e   sicurezza
          pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria
          e polizia economico-finanziaria. 
              4. Con decreto adottato dal  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente  disposizione,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministero
          dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali e acquisito il parere della Conferenza  Unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
          la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
          i  limiti,  le  finalita'  e  le  modalita'  di   messa   a
          disposizione, su richiesta della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
          titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  dando
          priorita' ai dati riguardanti gli studenti del  sistema  di
          istruzione e di istruzione e  formazione  professionale  ai
          fini della realizzazione del diritto-dovere  all'istruzione
          e  alla  formazione  e  del  contrasto   alla   dispersione
          scolastica e formativa. Il decreto di cui al presente comma
          e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. 
              5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere  disponibili
          e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati  aggregati
          e anonimizzati costituisce mancato  raggiungimento  di  uno
          specifico risultato e di un rilevante  obiettivo  da  parte
          dei dirigenti responsabili  delle  strutture  competenti  e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture. 
              6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale
          Nazionale Dati non modifica  la  disciplina  relativa  alla
          titolarita' del trattamento, ferme restando  le  specifiche
          responsabilita' ai sensi dell'articolo 28  del  Regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
          aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della  Piattaforma
          nonche' le responsabilita'  dei  soggetti  accreditati  che
          trattano i  dati  in  qualita'  di  titolari  autonomi  del
          trattamento. 
              7. Resta fermo che i soggetti di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
          interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 
              8. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
              «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1.-3.
          Omissis. 
              3-bis. In sede di prima applicazione, sono  individuate
          le seguenti basi di dati di interesse nazionale: 
                a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
                b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
                c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
          all'articolo 62-bis; 
                d) casellario giudiziale; 
                e) registro delle imprese; 
                f)  gli   archivi   automatizzati   in   materia   di
          immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
          decreto del presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.
          242; 
                f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 
                f-ter)  anagrafe  delle  aziende  agricole   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
                f-quater)  l'archivio   nazionale   dei   veicoli   e
          l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
          articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285; 
                f-quinquies) il sistema  informativo  dell'indicatore
          della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  di   cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; 
                f-sexies) l'anagrafe nazionale dei  numeri  civici  e
          delle strade urbane (ANNCSU), di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                f-septies) l'indice nazionale dei  domicili  digitali
          delle persone fisiche, dei  professionisti  e  degli  altri
          enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
          elenchi o  registri  professionali  o  nel  registro  delle
          imprese di cui all'articolo 6-quater. 
                3-ter.  AgID,  tenuto  conto  delle  esigenze   delle
          pubbliche amministrazioni e degli  obblighi  derivanti  dai
          regolamenti  comunitari,  individua,  aggiorna  e  pubblica
          l'elenco  delle  basi  di  dati  di  interesse   nazionale,
          ulteriori rispetto a quelle individuate in via  prioritaria
          dal comma 3-bis. 
              Omissis.» 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno  l'ANPR,  quale  base  di  dati  di  interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni garantendo agli stessi,  anche  progressivamente,  i
          servizi necessari all'utilizzo del medesimo  e  fornisce  i
          dati ai fini della tenuta delle liste di  cui  all'articolo
          1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  secondo  le  modalita'
          definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. 
              2-ter. Con uno o piu' decreti di  cui  al  comma  6-bis
          sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR  delle
          liste elettorali e dei dati relativi  all'iscrizione  nelle
          liste di sezione di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 
              3. L'ANPR assicura  ai  comuni  la  disponibilita'  dei
          dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
          funzioni di competenza statale  attribuite  al  sindaco  ai
          sensi dell'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie  funzioni,  il  Comune
          puo' utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  detenuti
          localmente e  costantemente  allineati  con  ANPR  al  fine
          esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
          non  fornite  da  ANPR.  L'ANPR  consente  ai   comuni   la
          certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  anche  in  modalita'
          telematica.  La  certificazione  dei  dati  anagrafici   in
          modalita'   telematica   e'   assicurata   dal    Ministero
          dell'Interno  tramite  l'ANPR   mediante   l'emissione   di
          documenti   digitali   muniti   di   sigillo    elettronico
          qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno  2021.  I
          comuni inoltre possono consentire, mediante la  piattaforma
          di cui all'articolo 50-ter ovvero anche  mediante  apposite
          convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei
          soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati
          contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino
          un  codice  identificativo   univoco   per   garantire   la
          circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita'  con
          le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e  dei
          gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2,
          lettere a) e b). 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini , i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e  delle  dichiarazioni  di  nascita  ai
          sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   e   della
          dichiarazione di morte ai sensi  degli  articoli  72  e  74
          dello  stesso  decreto  nonche'  della  denuncia  di  morte
          prevista  dall'articolo  1  del  regolamento   di   polizia
          mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1990, n. 285, compatibile con  il  sistema  di
          trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
          data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 65 del 19 marzo 2010. 
              6-bis.  Con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'interno, adottati di  concerto  con  il  Ministro  per
          l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentiti   il
          Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali   e   la
          Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   sono
          assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR alle pubbliche  amministrazioni,  agli  organismi
          che  erogano  pubblici  servizi  e  ai   privati,   nonche'
          l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
          della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 264 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  264  (Liberalizzazione  e  semplificazione   dei
          procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza).  -
          (Omissis). 
              3. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  43  e
          comma 1 dell'articolo 72 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio. - 1. Omissis. 
              2. Fermo restando il divieto di accesso a dati  diversi
          da quelli di cui e'  necessario  acquisire  la  certezza  o
          verificare l'esattezza, si considera operata per  finalita'
          di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,   la
          consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
          amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
          archivi  dell'amministrazione   certificante,   finalizzata
          all'accertamento  d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti
          ovvero  al  controllo   sulle   dichiarazioni   sostitutive
          presentate dai cittadini. 
              Omissis.» 
              «Art. 72 (L) Responsabilita' in materia di accertamento
          d'ufficio e di esecuzione dei controlli (64). - 1. Ai  fini
          dell'accertamento d'ufficio di  cui  all'articolo  43,  dei
          controlli  di   cui   all'articolo   71le   amministrazioni
          certificanti individuano un ufficio responsabile per  tutte
          le attivita' volte a gestire,  garantire  e  verificare  la
          trasmissione dei dati o l'accesso diretto  agli  stessi  da
          parte delle amministrazioni procedenti. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  per
          dare attuazione e stabilita'  al  federalismo  fiscale,  le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  34  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
              «1.-33. Omissis. 
              34.  Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  della
          riforma del lavoro sportivo, e' istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un
          apposito fondo, con dotazione di 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per  l'anno  2022,  per
          finanziare nei predetti limiti l'esonero,  anche  parziale,
          dal versamento dei contributi previdenziali a carico  delle
          federazioni   sportive   nazionali,   discipline   sportive
          associate, enti  di  promozione  sportiva,  associazioni  e
          societa'  sportive  dilettantistiche,  con  esclusione  dei
          premi e dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
          atleti,   allenatori,   istruttori,   direttori    tecnici,
          direttori sportivi, preparatori  atletici  e  direttori  di
          gara. 
              Omissis.».