((Art. 39 bis 
 
Ulteriore proroga del termine per la  raccolta  di  sottoscrizioni  a
                          fini referendari 
 
  1. Al comma 1-bis dell'articolo  11  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «15  maggio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
giugno»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  termini  previsti
dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata  legge  n.
352 del 1970 sono differiti di un mese».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo  11
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di
          emergenza  epidemiologica  da  COVID-19).   -   1-bis.   In
          conseguenza  della  proroga  dello   stato   di   emergenza
          epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021,
          per le richieste di referendum  previsto  dall'articolo  75
          della Costituzione,  annunciate  nella  Gazzetta  Ufficiale
          entro il 15 giugno 2021, ai sensi  dell'articolo  27  della
          legge 25 maggio 1970, n. 352,  in  deroga  all'articolo  28
          della medesima legge il deposito dei  fogli  contenenti  le
          firme  e  dei  certificati  elettorali  dei  sottoscrittori
          presso  la  cancelleria  della  Corte  di   cassazione   e'
          effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto
          sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7,  ultimo  comma,
          della citata legge n. 352  del  1970.  I  termini  previsti
          dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della  citata
          legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese.».