((Art. 39 quater 
 
Disposizioni in materia  di  comunicazione  di  trattamenti  sanitari
           obbligatori all'autorita' di pubblica sicurezza 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «uffici  delle  Forze  dell'ordine»  sono
sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le
modalita' informatiche e telematiche con  le  quali  il  sindaco,  in
qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle
Forze  di  polizia  l'adozione  di  misure  o  trattamenti   sanitari
obbligatori connessi a patologie che possono  determinare  il  venire
meno dei requisiti psico-fisici per  l'idoneita'  all'acquisizione  e
alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di  armi,
nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35,  comma  7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come   da   ultimo   sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto». 
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,
come da ultimo modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  il
sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi
dei soggetti nei  cui  confronti  ha  adottato  trattamenti  sanitari
obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire  meno
dei requisiti psico-fisici per l'idoneita'  all'acquisizione  e  alla
detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al  rilascio  di
qualsiasi licenza di porto di armi, nonche'  al  rilascio  del  nulla
osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.
Il prefetto, quando accerti, per il tramite  dell'ufficio  o  comando
delle Forze  di  polizia  competente,  che  il  soggetto  interessato
detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie  esplodenti  o
e' titolare di una  licenza  di  porto  di  armi,  adotta  le  misure
previste dall'articolo 39 del citato testo  unico  di  cui  al  regio
decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio  o
comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare  delle
armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del  medesimo  articolo
39, secondo comma.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2008/51/CE,  che  modifica  la  direttiva
          91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Disposizioni transitorie e  finali).  -  1.Con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  emanato,  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri della  giustizia,  dell'economia  e
          delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico,  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro dodici  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   un
          regolamento per la modifica  del  regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione  di
          quanto previsto dal  presente  decreto,  nel  rispetto  dei
          principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi
          e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi,
          anche con riferimento  alla  comunicazione  dell'avviso  di
          trasporto previsto dall' articolo 34 del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso  mezzi
          informatici o telematici. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          disciplinate le modalita'  di  accertamento  dei  requisiti
          psico-fisici   per   l'idoneita'   all'acquisizione,   alla
          detenzione ed al  conseguimento  di  qualunque  licenza  di
          porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
          all' articolo 35, comma 7, del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza approvato con regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773, come modificato dall' articolo  3,  comma  1,
          lettera d), del  presente  decreto,  prevedendo  anche  una
          specifica disciplina transitoria per coloro che  alla  data
          di entrata in vigore del decreto gia' detengono  armi.  Con
          il medesimo decreto, sentito il Garante per  la  protezione
          dei dati personali, sono, altresi', definite  le  modalita'
          dello scambio  protetto  dei  dati  informatizzati  tra  il
          Servizio sanitario nazionale e uffici e comandi delle Forze
          di polizia nei procedimenti  finalizzati  all'acquisizione,
          alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
          porto delle armi. 
              2-bis. Con il decreto di cui al comma 2  sono  altresi'
          stabilite le modalita' informatiche e  telematiche  con  le
          quali il  sindaco,  in  qualita'  di  autorita'  sanitaria,
          comunica agli uffici  e  comandi  delle  Forze  di  polizia
          l'adozione di misure  o  trattamenti  sanitari  obbligatori
          connessi a patologie che possono determinare il venire meno
          dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione
          e alla detenzione e al rilascio  di  qualsiasi  licenza  di
          porto di armi, nonche' al rilascio del nulla  osta  di  cui
          all'articolo 35, comma 7, del testo unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1,
          lettera d), del presente decreto. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi
          entro 12 mesi dalla data in vigore  del  presente  decreto,
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento  e  di
          utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei  dati
          relativi alle armi ed  alle  munizioni  in  relazione  alla
          tracciabilita' delle stesse. 
              4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti  di
          attuazione di cui al comma 2,  nonche'  agli  articoli  35,
          comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57  del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, come modificati  dall'articolo  3  del
          presente decreto, continuano ad applicarsi le  disposizioni
          vigenti in materia. 
              5. Alle armi  di  cui  alla  categoria  A,  B,  C  e  D
          dell'allegato I della direttiva  91/477/CEE,  e  successive
          modificazioni, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti relative, rispettivamente,  alle  armi  da  guerra,
          tipo guerra o a spiccata capacita'  offensiva,  nonche'  ai
          materiali di  armamento  ed  a  quelle  comuni,  alle  armi
          sportive e alle armi da caccia. 
              6. Per armi da caccia di cui al comma  1  dell'articolo
          13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i
          fucili ad anima rigata, le  carabine  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica, qualora siano in essi  camerabili  cartucce
          in calibro 5,6 millimetri con bossolo a  vuoto  di  altezza
          uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili  e  le
          carabine ad anima  rigata  dalle  medesime  caratteristiche
          tecnico-funzionali  che  utilizzano  cartucce  di   calibro
          superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto  e'
          di altezza inferiore a millimetri 40. 
              7. Per i fucili da  caccia  in  grado  di  camerare  le
          cartucce per pistola o rivoltella,  si  applica  il  limite
          detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all' articolo  97
          del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, e successive modificazioni.».