((Art. 39 quinquies 
 
Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies  del  codice  di
  cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  altre  norme  in
  materia di istituzione dell'Anagrafe  nazionale  dell'istruzione  e
  dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore 
 
  1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti,  in
fine, i seguenti articoli: 
  «Art. 62-quater  (Anagrafe  nazionale  dell'istruzione).  - 1.  Per
rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare  il
processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi  per  i
cittadini  e  per  le  pubbliche   amministrazioni,   e'   istituita,
nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato  hubscuola,
realizzato  dal  Ministero  dell'istruzione,   l'Anagrafe   nazionale
dell'istruzione (ANIST). 
  2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per
tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi  e
alle banche di  dati  degli  studenti,  dei  docenti,  del  personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),   delle   istituzioni
scolastiche e degli edifici scolastici,  anche  istituite  a  livello
regionale, provinciale  e  locale  per  le  medesime  finalita',  che
mantengono la  titolarita'  dei  dati  di  propria  competenza  e  ne
assicurano l'aggiornamento. 
  3. L'ANIST assicura alle regioni,  ai  comuni  e  alle  istituzioni
scolastiche la disponibilita' dei  dati  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di   propria   competenza,   garantisce
l'accesso  ai  dati  in  essa  contenuti  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni per le relative finalita'  istituzionali  e  mette  a
disposizione del Ministero dell'interno le informazioni  relative  ai
titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR. 
  4.  Anche  ai  fini  del  comma  5  dell'articolo  62,  l'ANIST  e'
costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i  dati  degli
studenti e delle loro famiglie, dei  docenti  e  del  personale  ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento
scolastico  degli  studenti  attraverso  l'interoperabilita'  con   i
registri  scolastici  di  cui   all'articolo   7,   comma   31,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  L'ANIST,  con  riferimento  alla
codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti,  e'
costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le  risultanze
dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui
al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso
di  cui  all'articolo  64-bis.  L'ANIST  rende  disponibili  i   dati
necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on  line  alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di  cui  all'articolo
7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale  e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il
30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti: 
  a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST,  con  riferimento
alle tre componenti degli studenti, dei docenti  e  personale  ATA  e
delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici; 
  b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare,  le  modalita'
di cooperazione dell'ANIST con banche di  dati  istituite  a  livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le
modalita' di alimentazione da parte dei registri  scolastici  di  cui
all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali
e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di  dati  di  rilevanza
nazionale, regionale, provinciale e  locale  avviene  in  conformita'
alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'. 
  Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale  dell'istruzione  superiore).
- 1. Per rafforzare gli interventi  nel  settore  dell'universita'  e
della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche  amministrazioni,
e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS). 
  2. L'ANIS e'  alimentata,  con  le  modalita'  individuate  con  il
decreto di  cui  al  comma  5,  dalle  istituzioni  della  formazione
superiore,  che  mantengono  la  titolarita'  dei  dati  di   propria
competenza  e  ne   assicurano   l'aggiornamento,   nonche'   tramite
l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei  diplomati  e  dei  laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la  disponibilita'  dei
dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  propria
competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da  parte
delle   pubbliche   amministrazioni   per   le   relative   finalita'
istituzionali.  L'ANIS  rende  disponibili  i  dati   necessari   per
automatizzare le procedure di iscrizione  on  line  alle  istituzioni
della formazione superiore  e  assicura  l'interoperabilita'  con  le
altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse  del
Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative  finalita'
istituzionali. 
  3. Ai sensi del comma  5  dell'articolo  62  del  presente  codice,
l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per  quanto  riguarda  i
dati degli studenti e dei laureati. 
  4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di
cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero  tramite  il  punto  di
accesso di cui all'articolo 64-bis. 
  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
transizione  digitale   e   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito  il
parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
stabiliti: 
  a) i  contenuti  dell'ANIS,  tra  i  quali  i  dati  relativi  alle
iscrizioni degli  studenti,  all'istituzione  di  appartenenza  e  al
relativo corso di studi, i titoli conseguiti  e  gli  ulteriori  dati
relativi presenti nelle altre banche di dati di  rilevanza  nazionale
di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca  cui  lo
stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali; 
  b) le garanzie e le misure di  sicurezza  da  adottare  nonche'  le
modalita'  di  alimentazione  da  parte   delle   istituzioni   della
formazione  superiore  nonche'  tramite  l'Anagrafe  nazionale  degli
studenti,  dei  diplomati  e  dei  laureati  degli  istituti  tecnici
superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione  superiore,   nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali
e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.
L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti  tecnici  superiori  e  delle
istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR  e  con  le  altre
anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca
per le relative finalita' istituzionali avviene in  conformita'  alle
linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 62, del
          comma 2-quater dell'articolo 64 e dell'articolo 64-bis  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale). 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - (omissis). 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini (512), i  soggetti  di
          cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a tal fine necessari. 
              (omissis).» 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati  in  rete  dalle  pubbliche   amministrazioni).   -
          (omissis). 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              (omissis).» 
              «Art.  64-bis  (Accesso  telematico  ai  servizi  della
          Pubblica  Amministrazione).  -  1.  I   soggetti   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri  servizi
          in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il  punto
          di accesso telematico attivato  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. 
              1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto  di  cui
          all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, i fornitori di identita' digitali e  i  prestatori
          dei servizi fiduciari qualificati, in sede  di  evoluzione,
          progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in  modo
          da garantire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  tra  i
          diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
          e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
          applicative e,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del
          rispetto degli  standard  e  livelli  di  qualita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di  analisi
          individuati dall'AgID con le Linee guida. 
              1-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), rendono  fruibili  i  propri  servizi  in  rete
          tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso
          il punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
          salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
          societa' di cui all'articolo 8, comma 2  del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
              1-quater. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche  in
          modalita' digitale  e,  al  fine  di  attuare  il  presente
          articolo, avviano i  relativi  progetti  di  trasformazione
          digitale entro il 28 febbraio 2021. 
              1-quinquies.  La  violazione  dell'articolo  64,  comma
          3-bis e delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,
          costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico
          risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte   dei
          dirigenti  responsabili  delle   strutture   competenti   e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento  della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture.». 
              - Si riporta il testo dei commi 28 e  31  dell'articolo
          7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              «Art. 7 (Riduzione della  spesa  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri). - (omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013,  le
          iscrizioni alle istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni
          ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
          esclusivamente in modalita' on line attraverso un  apposito
          applicativo    che    il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle
          scuole e delle famiglie. 
              (omissis.) 
              31.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le
          istituzioni scolastiche e i docenti  adottano  registri  on
          line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie
          in formato elettronico. 
              (omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              «Art. 3  (Censimento  permanente  della  popolazione  e
          delle abitazioni e Archivio  nazionale  dei  numeri  civici
          delle strade urbane). - 1. Entro 60 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e   la   semplificazione,   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i  tempi
          di realizzazione del censimento della popolazione  e  delle
          abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del
          decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  effettuato
          dall'ISTAT  con  cadenza  annuale,   nel   rispetto   delle
          raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          stabiliti i contenuti dell'Archivio  nazionale  dei  numeri
          civici  delle  strade  urbane   (ANNCSU),   realizzato   ed
          aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia  del  territorio,  gli
          obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e
          stradari comunali tenuti dai singoli comuni  ai  sensi  del
          regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente,  le
          modalita' di  accesso  all'ANNCSU  da  parte  dei  soggetti
          autorizzati,  nonche'  i  criteri  per  l'interoperabilita'
          dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale
          e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema
          pubblico di connettivita' di cui al decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT
          puo' stipulare apposite convenzioni  con  concessionari  di
          servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati
          toponomastici puntuali sino a livello di numero  civico  su
          tutto    il    territorio    nazionale,     standardizzati,
          georeferenziati  a  livello  di  singolo  numero  civico  e
          mantenuti  sistematicamente   aggiornati.   Dall'attuazione
          della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.
          All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
          risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  dalla
          legislazione vigente. 
              3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita'  preparatorie  all'introduzione  del   censimento
          permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale,
          nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si  provvede  nei
          limiti  dei  complessivi  stanziamenti   gia'   autorizzati
          dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122.  Per  fare  fronte  alle  esigenze  connesse  alla
          realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al
          comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo  50  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2015. 
              4. Allo scopo di rafforzare la funzione  statistica  in
          coerenza  con  le  raccomandazioni   internazionali   e   i
          regolamenti comunitari e di  aumentare  l'efficienza  e  la
          qualita' dei servizi informativi resi al sistema  economico
          e  sociale  del  Paese  dal  Sistema  statistico  nazionale
          (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  previa  intesa  con   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali, il Governo emana entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto un regolamento ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400  per  la
          revisione del decreto legislativo n.  322  del  1989  e  il
          complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT
          e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN; 
                b) migliorare gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT
          anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera  b),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n. 166,  e  rafforzarne  i  compiti  di  indirizzo  e
          coordinamento  tecnico-metodologico,  di   definizione   di
          metodi e formati per la  raccolta  e  lo  scambio  di  dati
          amministrativi e statistici,  nonche'  di  regolamentazione
          del SISTAN; 
                c) favorire l'armonizzazione  del  funzionamento  del
          SISTAN con i principi europei in materia di  organizzazione
          e di produzione delle  statistiche  ufficiali,  assicurando
          l'utilizzo  da  parte  del  Sistema  delle  piu'   avanzate
          metodologie statistiche e  delle  piu'  moderne  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione; 
                d) semplificare  e  razionalizzare  la  procedura  di
          adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina
          in materia di obbligo a fornire i dati statistici; 
                e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e
          rafforzare  i  sistemi  di  vigilanza  e  controllo   sulla
          qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri  soggetti
          pubblici e privati; 
                f)   adeguare   alla   normativa   europea   e   alle
          raccomandazioni internazionali la disciplina in materia  di
          tutela del  segreto  statistico,  di  protezione  dei  dati
          personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche,
          nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati  amministrativi
          a fini statistici. 
              5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
              6. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'articolo 12 del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «Art. 12 (Commissione per la  garanzia  della  qualita'
          dell'informazione  statistica)  -  1.   E'   istituita   la
          Commissione    per    la    garanzia     della     qualita'
          dell'informazione statistica avente il compito di: 
                a) vigilare sull'imparzialita', sulla  completezza  e
          sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche'  sulla
          sua conformita'  con  i  regolamenti,  le  direttive  e  le
          raccomandazioni   degli    organismi    internazionali    e
          comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale; 
                b)  contribuire  ad  assicurare  il  rispetto   della
          normativa in materia di segreto statistico e di  protezione
          dei dati personali, garantendo al Presidente  dell'Istat  e
          al Garante per la protezione dei  dati  personali  la  piu'
          ampia collaborazione, ove richiesta; 
                c)  esprimere  un  parere  sul  Programma  statistico
          nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13; 
                d) redigere un rapporto annuale, che si  allega  alla
          relazione di cui all'articolo 24. 
              2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al
          comma  1,  puo'  formulare  osservazioni   e   rilievi   al
          Presidente  dell'ISTAT,  il  quale  provvede  a  fornire  i
          necessari   chiarimenti   entro   trenta    giorni    dalla
          comunicazione, sentito il Comitato di  cui  all'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i  chiarimenti
          non siano ritenuti esaustivi, la Commissione  ne  riferisce
          al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              3.  La   Commissione   e'   sentita   ai   fini   della
          sottoscrizione  dei  codici  di  deontologia  e  di   buona
          condotta  relativi  al  trattamento  dei   dati   personali
          nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 
              4.  La  Commissione  e'  composta  da  cinque   membri,
          nominati con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti
          tra professori ordinari in materie statistiche,  economiche
          ed affini o tra direttori di istituti di  statistica  o  di
          ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico
          nazionale,  ovvero   tra   alti   dirigenti   di   enti   e
          amministrazioni  pubbliche,  che  godano   di   particolare
          prestigio  e  competenza  nelle  discipline  e  nei   campi
          collegati  alla  produzione,  diffusione  e  analisi  delle
          informazioni statistiche e che non siano preposti a  uffici
          facenti parte del  Sistema  statistico  nazionale.  Possono
          essere  nominati  anche  cittadini  di  Paesi   dell'Unione
          europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri  della
          Commissione restano in carica per cinque anni e non possono
          essere riconfermati. Il Presidente e' eletto  dagli  stessi
          membri. 
              5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno
          e alle riunioni  partecipa  il  Presidente  dell'ISTAT.  Il
          Presidente della Commissione partecipa  alle  riunioni  del
          Comitato di cui al comma 2. 
              6.  Alle  funzioni  di  segreteria  della   Commissione
          provvede il  Segretariato  generale  della  Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri  che  istituisce,  a  questo  fine,
          un'apposita struttura di segreteria. 
              7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli
          eventuali rimborsi spese del Presidente  e  dei  componenti
          derivanti dalle riunioni di cui al comma  5  sono  posti  a
          carico del bilancio dell'ISTAT.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.). 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170: 
              «Art. 1-bis (Anagrafe  nazionale  degli  studenti,  dei
          diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e
          delle istituzioni della formazione superiore). - 1.  Per  i
          fini  di  cui   all'articolo   1,   presso   il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,
          e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  l'Anagrafe   nazionale   degli   studenti,   dei
          diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
          delle istituzioni  della  formazione  superiore,  avente  i
          seguenti obiettivi: 
                a) valutare l'efficacia e l'efficienza  dei  processi
          formativi  attraverso  il  monitoraggio  tempestivo   delle
          carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 
                b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
          degli  studenti  agevolando  le   procedure   connesse   ai
          riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; 
                c)  fornire  elementi  di  orientamento  alle  scelte
          attraverso un quadro informativo sugli esiti  occupazionali
          dei diplomati e laureati e  sui  fabbisogni  formativi  del
          sistema produttivo e dei servizi; 
                d) individuare idonei  interventi  di  incentivazione
          per sollecitare la domanda e lo sviluppo  di  servizi  agli
          studenti,  avendo  come  riferimento  specifiche   esigenze
          disciplinari e territoriali, nonche' le  diverse  tipologie
          di studenti in ragione del  loro  impegno  temporale  negli
          studi; 
                e)   supportare   i   processi   di    accreditamento
          dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti
          tecnici superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione
          superiore; 
                f) monitorare e sostenere le esperienze formative  in
          ambito lavorativo degli studenti iscritti,  anche  ai  fini
          del riconoscimento dei periodi di alternanza  studio-lavoro
          come crediti formativi. 
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  con  propri  decreti,  da  emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  individua,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, il Consiglio universitario  nazionale,  l'Agenzia
          nazionale per la  valutazione  delle  universita'  e  della
          ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
          e le altre consulte  degli  studenti,  i  dati  che  devono
          essere presenti  nei  sistemi  informativi  degli  istituti
          tecnici superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione
          superiore  da  trasmettere  periodicamente,  con  modalita'
          telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».