((Art. 39 septies 
 
   Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative 
 
  1.  Gli  atti  costitutivi,  gli  statuti  e  le  loro   successive
modificazioni delle societa' start-up innovative di cui  all'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  costituite
in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche  semplificata,
depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
redatti con le  modalita'  alternative  all'atto  pubblico  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e
secondo le  disposizioni  dettate  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  17  febbraio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 56 dell'8 marzo  2016,  restano  validi  ed  efficaci  e
conseguentemente le medesime  societa'  conservano  l'iscrizione  nel
registro delle imprese. 
  2. Fino  all'adozione  delle  nuove  misure  concernenti  l'uso  di
strumenti  e  processi  digitali   nel   diritto   societario,   alle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate  dalle
societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, si applica  la  disciplina
di cui all'articolo 2480 del codice civile. 
  3. Il  compenso  per  l'attivita'  notarile  concernente  gli  atti
deliberati ai  sensi  del  comma  2  e'  determinato  in  misura  non
superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D -
Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della  giustizia
20 luglio 2012, n. 140.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 25  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              «Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
          finalita', definizione e pubblicita'). - (omissis). 
              2. Ai fini del  presente  decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
                a); 
                b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
                c) e' residente in Italia ai sensi  dell'articolo  73
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia; 
                d) a partire dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
                e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
                f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o  prevalente,
          lo sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
                g) non e' stata costituita da una fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
                h)  possiede  almeno  uno  dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
                  1) le spese in ricerca e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
                  2)  impiego  come  dipendenti  o  collaboratori   a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a due terzi della forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270; 
                  3) sia titolare o depositaria  o  licenziataria  di
          almeno una privativa industriale relativa a una  invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa . 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 10-bis dell'articolo  4
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
              «Art.  4  (Piccole  e  medie  imprese  innovative).   -
          (omissis) 
              10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio  di  attivita'
          imprenditoriale e con l'obiettivo  di  garantire  una  piu'
          uniforme applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          start-up innovative e  di  incubatori  certificati,  l'atto
          costitutivo  e  le  successive  modificazioni  di  start-up
          innovative sono redatti per atto pubblico ovvero  per  atto
          sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24  e
          25 del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
          e le  successive  modificazioni  sono  redatti  secondo  un
          modello uniforme adottato con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e sono trasmessi al  competente  ufficio
          del registro delle imprese  di  cui  all'articolo  8  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
              (omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17
          febbraio  2016   (Modalita'   di   redazione   degli   atti
          costitutivi di societa' a responsabilita' limitata start-up
          innovative), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  56
          dell'8 marzo 2016. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2480  del  codice
          civile. 
              «Art. 2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo). -  Le
          modificazioni   dell'atto   costitutivo   sono   deliberate
          dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis.  Il
          verbale e'  redatto  da  notaio  e  si  applica  l'articolo
          2436.». 
              Il testo del decreto del Ministro  della  giustizia  20
          luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la  determinazione
          dei parametri per la liquidazione da  parte  di  un  organo
          giurisdizionale   dei   compensi   per    le    professioni
          regolarmente vigilate dal  Ministero  della  giustizia,  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
          agosto 2012, n. 195. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  della  tabella  D
          -Notai, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
          della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. 
              «Tabella D - Notai 
              Altri atti: 
                A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento  fino  al
          doppio, per i seguenti atti: 
                  autentica di firma; 
                  accettazione di eredita'; 
                  acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione; 
                  atto di avveramento della condizione; 
                  atto di accettazione di eredita'; 
                  atto di accettazione di nomina; 
                  verbale di asseverazione di perizie; 
                  associazione temporanea di Imprese (A.T.I.); 
                  atto notorio; 
                  atto di consenso a cancellazione di ipoteca; 
                  atto  di  consenso  a  riduzione   di   ipoteca   e
          liberazione parziale di beni; 
                  atto di convalida; 
                  atto di rettifica; 
                  atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile; 
                  convenzione  matrimoniale  diversa  da  quella   di
          costituzione del fondo patrimoniale; 
                  deliberazione di proroga della durata di societa'; 
                  deposito di documento (verbale di  deposito)  anche
          non avente contenuto patrimoniale; 
                  atto di dichiarazione di nomina; 
                  impresa familiare (atto dichiarativo); 
                  procura  generale,  generale  alle  liti,   procura
          institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle
          precedenti; 
                  revoca di procura; 
                  pubblicazione (verbale di ) di testamento  olografo
          o segreto; 
                  quietanza di somme concesse a mutuo  stipulata  con
          atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di
          credito fondiario, agrario ed equiparati); 
                  atto di ratifica; 
                  atto di rinuncia all'eredita'; 
                  atto  di  rinuncia  alla  opposizione  ad  atto  di
          donazione (art. 563 e.e.); 
                  testamento internazionale; 
                  testamento olografo (deposito o ritiro da parte del
          testatore); 
                  testamento pubblico -  verbale  di  passaggio  agli
          atti tra vivi; 
                  testamento segreto (ricevimento o ritiro di). 
                B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad  euro
          4.000,00: 
                  Costituzione  di  Enti  in  genere,   Associazione,
          Consorzio  tra  imprese  ex  art.  2602  c.c.,  quando   e'
          indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento; 
                  Convenzione matrimoniale di costituzione del  fondo
          patrimoniale; 
                  Atti di obbligo edilizi,  Convenzioni  urbanistiche
          di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni  di
          cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n.  10,
          convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra
          convenzione urbanistica; 
                  Verbale di  assemblea  e  deliberazioni  di  organi
          sociali di societa',  associazioni,  consorzi  ed  enti  in
          genere; 
                  Modifica  di  patti   di   societa'   di   persone:
          trasferimento sede (con immobili);  modifica  denominazione
          sociale (con immobili),  scioglimento  (senza  assegnazione
          beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalita'  di
          ripartizione utili/perdite; 
                  Contratti di rete senza costituzione di  patrimonio
          comune; 
                  Verbali di inventario.».