((Art. 39 septies Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle societa' start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalita' alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime societa' conservano l'iscrizione nel registro delle imprese. 2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile. 3. Il compenso per l'attivita' notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 e' determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. «Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione e pubblicita'). - (omissis). 2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a); b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa . (omissis).». - Si riporta il testo del comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. «Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - (omissis) 10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita' imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu' uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. (omissis).». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 (Modalita' di redazione degli atti costitutivi di societa' a responsabilita' limitata start-up innovative), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016. - Si riporta il testo dell'articolo 2480 del codice civile. «Art. 2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.». Il testo del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012, n. 195. - Si riporta il testo dell'articolo della tabella D -Notai, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. «Tabella D - Notai Altri atti: A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i seguenti atti: autentica di firma; accettazione di eredita'; acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione; atto di avveramento della condizione; atto di accettazione di eredita'; atto di accettazione di nomina; verbale di asseverazione di perizie; associazione temporanea di Imprese (A.T.I.); atto notorio; atto di consenso a cancellazione di ipoteca; atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale di beni; atto di convalida; atto di rettifica; atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile; convenzione matrimoniale diversa da quella di costituzione del fondo patrimoniale; deliberazione di proroga della durata di societa'; deposito di documento (verbale di deposito) anche non avente contenuto patrimoniale; atto di dichiarazione di nomina; impresa familiare (atto dichiarativo); procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle precedenti; revoca di procura; pubblicazione (verbale di ) di testamento olografo o segreto; quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati); atto di ratifica; atto di rinuncia all'eredita'; atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art. 563 e.e.); testamento internazionale; testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore); testamento pubblico - verbale di passaggio agli atti tra vivi; testamento segreto (ricevimento o ritiro di). B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad euro 4.000,00: Costituzione di Enti in genere, Associazione, Consorzio tra imprese ex art. 2602 c.c., quando e' indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento; Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale; Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra convenzione urbanistica; Verbale di assemblea e deliberazioni di organi sociali di societa', associazioni, consorzi ed enti in genere; Modifica di patti di societa' di persone: trasferimento sede (con immobili); modifica denominazione sociale (con immobili), scioglimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalita' di ripartizione utili/perdite; Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune; Verbali di inventario.».