Art. 40 
 
Semplificazioni    del    procedimento    di    autorizzazione    per
  l'installazione di infrastrutture di  comunicazione  elettronica  e
  agevolazione per l'infrastrutturazione  digitale  degli  edifici  e
  delle unita' immobiliari 
 
  1. ((All'articolo 86)) del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, ((alinea,)) le parole «sei mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni»; 
  ((a-bis) al comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «proprieta'
pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, compresi i  parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione
esterna dei parchi,»;)) 
    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto del procedimento autorizzatorio  semplificato  di  cui  agli
((articoli 87 e 88 del presente codice»)). 
  2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, primo periodo, la parola «denuncia» e'  sostituita
dalla seguente:  «segnalazione»  ((e  sono  aggiunti)),  in  fine,  i
seguenti periodi: «L'istanza ha valenza di istanza  unica  effettuata
per  tutti  i  profili  connessi  agli  interventi  e  per  tutte  le
amministrazioni  o  enti  comunque  coinvolti  nel  procedimento.  Il
soggetto richiedente da' notizia della presentazione  dell'istanza  a
tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»; 
    b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
      «6. Quando l'installazione dell'infrastruttura  e'  subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione,
autorizzazione o  assenso,  co-munque  denominati,  ivi  comprese  le
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza
di diverse amministrazioni o  enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
servizi pubblici, il responsabile  del  procedimento  convoca,  entro
cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,   una
conferenza  di  servizi,  alla  quale   prendono   parte   tutte   le
amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati  dall'installazione,  nonche'   un   rappresentante   dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge  22
febbraio 2001, n. 36. 
      7. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'installazione  delle
infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  di  tutte  le
amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica  utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza  dei  lavori.  Della   convocazione   e
dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero. 
      8.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei termini ivi indicati, ((ad eccezione  dei  termini))  di  cui  al
suddetto  articolo  14-quinquies,  e  fermo  restando  l'obbligo   di
rispettare il termine perentorio finale di conclusione  del  presente
procedimento indicato al comma 9 ((del presente articolo)). 
      9. Le istanze di autorizzazione si intendono  accolte  qualora,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del
progetto e ((della relativa domanda)) non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un  dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione  preposta  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali.
Nei predetti casi di dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia
stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di  cui
al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter,  della  legge
((7 agosto 1990, n. 241.)) Gli Enti locali possono prevedere  termini
piu' brevi  per  la  conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero
ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il  suddetto
termine, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente. Sono fatti salvi i  casi  in  cui  disposizioni  del
diritto dell'Unione europea richiedono  l'adozione  di  provvedimenti
((espressi»)). 
  3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a  tutte  le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»; 
    b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      «3. Quando l'installazione di infrastrutture  di  comunicazione
elettronica  e'  subordinata   all'acquisizione   di   uno   o   piu'
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o  assenso,   comunque
denominati,  ivi  incluse  le  autorizzazioni  previste  dal  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  da  adottare  a  conclusione  di
distinti procedimenti di  competenza  di  diverse  amministrazioni  o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione
procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca,  entro  cinque  giorni
lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,  una  conferenza   di
servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni,  enti  e
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. 
      4. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso,   comunque   denominati,   necessari   per   l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli
enti e dei gestori di beni o  servizi  pubblici  interessati  e  vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori. 
      5.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei  termini  ivi  indicati,  ad  eccezione  dei   termini   di   cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma  7
((del presente  articolo))  e  l'obbligo  di  rispettare  il  termine
perentorio finale di conclusione del presente  procedimento  indicato
al comma 9 ((del presente articolo»)); 
    c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «ivi
compreso il sedime ferroviario e  autostradale.  Decorsi  i  suddetti
termini, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente»; 
    d) il comma 7-bis e' abrogato; 
    e) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  «9.  Fermo  restando
quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi
entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla  data  di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi  in  cui  disposizioni
del   diritto   dell'Unione   europea   richiedono   l'adozione    di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
decisoria della  conferenza  entro  il  predetto  termine  perentorio
equivale ad  accoglimento  dell'istanza,  salvo  che  non  sia  stato
espresso  un   dissenso,   congruamente   motivato,   da   parte   di
un'Amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di
dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia  stata  adottata  la
determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo  periodo,
si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto  1990,  n.
241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti
di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati e vale altresi'  come  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori,  anche  ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Della  convocazione  e  dell'esito
della  conferenza  viene  tempestivamente  informato  il   Ministero.
Decorso  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione
procedente comunica, entro il termine  perentorio  di  sette  giorni,
l'attestazione  di  avvenuta  autorizzazione,  scaduto  il  quale  e'
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.». 
  ((e-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:)) 
  ((«9-bis. Per i progetti gia' autorizzati  ai  sensi  del  presente
articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia  in  caso
di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti  dal
comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso
d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori  previsti  nell'istanza  unica,  l'operatore  comunica   la
variazione all'amministrazione procedente che ha  ricevuto  l'istanza
originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con  un
preavviso di almeno quindici  giorni,  allegando  una  documentazione
cartografica dell'opera che dia conto  delle  modifiche.  L'operatore
avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione
della variazione,  i  soggetti  e  gli  enti  coinvolti  non  abbiano
comunicato  un  provvedimento  negativo.  Gli  enti  locali   possono
prevedere  termini  piu'  brevi  per  la  conclusione  dei   relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo».)) 
  4.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino  al  31  dicembre  2026,  in  deroga  agli
articoli 5 e 7 del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,
nonche' ai  regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,  qualora  sia
tecnicamente  fattibile  per  l'operatore,  la  posa  in   opera   di
infrastrutture  a  banda  ultra  larga  viene   effettuata   con   la
metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo
e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00  a
4,00 cm, con profondita'  variabile  da  10  cm  fino  a  massimo  35
((cm) )), in ambito urbano ed extraurbano, anche in  prossimita'  del
bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi  di  posa
in opera di infrastrutture a banda  ultra  larga  effettuati  con  la
metodologia della micro trincea, nonche' per  quelli  effettuati  con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con  minitrincea,  non
sono richieste le autorizzazioni di cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  e  non  si  applicano  le  previsioni  di  cui
all'articolo 7, commi 2-bis  e  2-ter,  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2016, n.33. ((Resta  ferma,  in  ogni  caso,  l'applicazione
dell'ulteriore   semplificazione   di   cui   all'articolo   20   del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.)) L'operatore  di
rete si limita a comunicare, con  un  preavviso  di  almeno  quindici
giorni ((e di  otto  giorni  per  i  lavori  di  scavo  di  lunghezza
inferiore a duecento metri)), l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente,  allegando  la   documentazione   cartografica   prodotta
dall'operatore medesimo relativamente al  proprio  tracciato  e,  nel
caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri  storici,  un
elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della
strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondita' ((stabilite)) dall'operatore in funzione  delle  esigenze
di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare  con
l'operatore  stesso  accorgimenti   in   merito   al   posizionamento
dell'infrastruttura  allo  scopo  di  garantire  le   condizioni   di
sicurezza dell'infrastruttura stradale. 
  5.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui
agli articoli 87 bis e 87 ter del  decreto  legislativo  ((1°  agosto
2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti  dal  punto  A.24
dell'allegato  A  annesso  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2017,  n.   31,))   sono
realizzati    previa    comunicazione    di    avvio    dei    lavori
all'amministrazione  comunale,  corredata  da   un'autocertificazione
descrittiva degli interventi e delle caratteristiche  tecniche  degli
impianti e non sono richieste le autorizzazioni  di  cui  al  decreto
legislativo ((22 gennaio 2004, n. 42, purche' non comportino  aumenti
delle altezze superiori a 1,5 metri e  aumenti  della  superficie  di
sagoma superiori a 1,5 metri quadrati)). Gli impianti sono attivabili
qualora,  entro  trenta  giorni  dalla   richiesta   di   attivazione
all'organismo competente  di  cui  all'articolo  14  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36,  non  sia  stato  comunicato  dal  medesimo  un
provvedimento negativo. 
  ((5-bis.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  91  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' inserito il seguente:)) 
  ((«2-bis. Il proprietario o  l'inquilino,  in  qualita'  di  utente
finale di un servizio di comunicazione elettronica,  deve  consentire
all'operatore  di  comunicazione  di  effettuare  gli  interventi  di
adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento
della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento  non
si configura  come  attivita'  avente  carattere  commerciale  e  non
costituisce  modifica  delle  condizioni  contrattuali  per  l'utente
finale, purche' consenta a quest'ultimo di  continuare  a  fruire  di
servizi  funzionalmente   equivalenti,   alle   medesime   condizioni
economiche gia' previste dal contratto in essere».)) 
  ((5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2019, n. 160, e' inserito il seguente:)) 
    «831-bis. Gli operatori che  forniscono  i  servizi  di  pubblica
utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui
al  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui  al   decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  che  non  rientrano  nella
previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a  800
euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.  Il
canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad  esso  non  e'
applicabile  alcun  altro  tipo  di  onere   finanziario,   reale   o
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per  qualsiasi
ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del
decreto  legislativo  n.  259  del  2003.  I  relativi  importi  sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31  dicembre  dell'anno  precedente.  Il  versamento  del
canone e' effettuato entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  in  unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del  codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 86, 87,  88  e  91
          del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259  recante
          «Codice delle comunicazioni elettroniche», come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica
          e diritti di passaggio). - 1. Le autorita' competenti  alla
          gestione del suolo pubblico adottano senza  indugio  e,  in
          ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo  per
          i  casi  di  espropriazione,  le  occorrenti  decisioni   e
          rispettano  procedure  semplici,   efficaci,   trasparenti,
          pubbliche e non discriminatorie, ai  sensi  degli  articoli
          87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per  la  concessione
          del diritto di installare infrastrutture: a) su  proprieta'
          pubbliche  o  private,  compresi  i  parchi  e  le  riserve
          nazionali o regionali, nonche' i  territori  di  protezione
          esterna dei parchi, ovvero al di sopra o  al  di  sotto  di
          esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti  pubbliche
          di comunicazione; b) su proprieta' pubbliche ovvero  al  di
          sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato  a
          fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle
          fornite al pubblico. 
                (Omissis). 
                4. Restano ferme le disposizioni a  tutela  dei  beni
          ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n. 490,  nonche'  le  disposizioni  a  tutela
          delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro  II,
          del codice  dell'ordinamento  militare,  nel  rispetto  del
          procedimento  autorizzatorio  semplificato  di   cui   agli
          articoli 87 e 88 del presente codice. 
              (Omissis).» 
                «Art. 87 (Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle
          infrastrutture di comunicazione  elettronica  per  impianti
          radioelettrici). - (Omissis). 
                4. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
          inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma  1,
          che si pronuncia entro trenta giorni  dalla  comunicazione.
          Lo sportello locale  competente  provvede  a  pubblicizzare
          l'istanza,  pur  senza  diffondere  i  dati  caratteristici
          dell'impianto.  L'istanza  ha  valenza  di  istanza   unica
          effettuata per tutti i profili connessi agli  interventi  e
          per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti  nel
          procedimento. Il soggetto  richiedente  da'  notizia  della
          presentazione dell'istanza a  tutte  le  amministrazioni  o
          enti coinvolti nel procedimento. 
                (Omissis). 
                6.  Quando  l'installazione  dell'infrastruttura   e'
          subordinata all'acquisizione di uno o  piu'  provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque  denominati,  ivi   comprese   le   autorizzazioni
          previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
          adottare  a  conclusione  di   distinti   procedimenti   di
          competenza di diverse amministrazioni  o  enti,  inclusi  i
          gestori di beni o servizi  pubblici,  il  responsabile  del
          procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi  dalla
          presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
          quale prendono  parte  tutte  le  amministrazioni,  enti  e
          gestori   di   beni   o   servizi   pubblici    interessati
          dall'installazione, nonche' un rappresentante dei  soggetti
          preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
          febbraio 2001, n. 36. 
                7.  La  determinazione  positiva   della   conferenza
          sostituisce  ad  ogni  effetto   tutti   i   provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque denominati, necessari  per  l'installazione  delle
          infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
          amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi  pubblici
          interessati e vale altresi' come dichiarazione di  pubblica
          utilita', indifferibilita' ed  urgenza  dei  lavori.  Della
          convocazione e dell'esito della conferenza  viene  comunque
          informato il Ministero. 
                8. Alla predetta conferenza di servizi  si  applicano
          le disposizioni di cui agli articoli  14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad  eccezione
          dei termini di cui al  suddetto  articolo  14-quinquies,  e
          fermo  restando  l'obbligo   di   rispettare   il   termine
          perentorio finale di conclusione del presente  procedimento
          indicato al comma 9 del presente articolo. 
              9. Le istanze di autorizzazione  si  intendono  accolte
          qualora, entro il  termine  perentorio  di  novanta  giorni
          dalla presentazione del progetto e della  relativa  domanda
          non sia stato comunicato un provvedimento di diniego  o  un
          parere  negativo  da  parte  dell'organismo  competente  ad
          effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della  legge
          22 febbraio 2001, n.  36,  e  non  sia  stato  espresso  un
          dissenso,    congruamente    motivato,    da    parte    di
          un'Amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale  o  dei  beni   culturali.   Nei
          predetti casi di dissenso congruamente  motivato,  ove  non
          sia stata adottata la determinazione decisoria  finale  nel
          termine di cui al primo periodo, si applica  l'articolo  2,
          comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Gli  Enti
          locali  possono  prevedere  termini  piu'  brevi   per   la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
          disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il
          suddetto termine,  l'amministrazione  procedente  comunica,
          entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
          di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente. Sono  fatti  salvi  i
          casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione  europea
          richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. 
                (Omissis).» 
                «Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
          pubblico). - 1. Qualora l'installazione  di  infrastrutture
          di comunicazione elettronica presupponga  la  realizzazione
          di opere civili o, comunque,  l'effettuazione  di  scavi  e
          l'occupazione di suolo  pubblico,  i  soggetti  interessati
          sono tenuti  a  presentare  apposita  istanza  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  Enti   locali   e,   ove   non
          predisposti,  al  modello  C  di  cui  all'allegato   n.13,
          all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva  pubblica
          proprietaria delle aree. L'istanza cosi'  presentata  avra'
          valenza di istanza unica effettuata  per  tutti  i  profili
          connessi agli interventi di cui al  presente  articolo.  Il
          richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza  a
          tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. 
                (Omissis). 
                3.  Quando  l'installazione  di   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica e'  subordinata  all'acquisizione
          di  uno  o  piu'  provvedimenti,  determinazioni,   pareri,
          intese, concerti, nulla osta o altri atti  di  concessione,
          autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi  incluse
          le  autorizzazioni  previste  dal  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di  distinti
          procedimenti di competenza  di  diverse  amministrazioni  o
          enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi  pubblici,
          l'amministrazione procedente  che  ha  ricevuto  l'istanza,
          convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
          dell'istanza,  una  conferenza  di  servizi,   alla   quale
          prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori  di
          beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. 
                4.  La  determinazione  positiva   della   conferenza
          sostituisce  ad  ogni  effetto   tutti   i   provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque   denominati,   necessari   per    l'installazione
          dell'infrastruttura,   di   competenza    di    tutte    le
          amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
          pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei  lavori.
          5. Alla predetta conferenza  di  servizi  si  applicano  le
          disposizioni di  cui  agli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad  eccezione
          dei  termini  di  cui  all'articolo   14-quinquies,   fermo
          restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e
          l'obbligo di rispettare il  termine  perentorio  finale  di
          conclusione del presente procedimento indicato al  comma  9
          del presente articolo. 
                (Omissis). 
                7.  Trascorso  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a dieci giorni.  Nel  caso  di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei o altri elementi di rete su  infrastrutture  e
          siti esistenti, allacciamento utenti il termine e'  ridotto
          a otto giorni. I predetti termini si applicano  anche  alle
          richieste   di   autorizzazione   per    l'esecuzione    di
          attraversamenti e parallelismi  su  porti,  interporti,aree
          del demanio  idrico,  marittimo,  forestale  e  altri  beni
          immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni,  agli  enti
          locali e agli altri enti pubblici ivi  compreso  il  sedime
          ferroviario e autostradale.  Decorsi  i  suddetti  termini,
          l'amministrazione procedente  comunica,  entro  il  termine
          perentorio di  sette  giorni,  l'attestazione  di  avvenuta
          autorizzazione,   scaduto   il   quale    e'    sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente. 
                7-bis. (Abrogato). 
                (Omissis). 
                9. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  7,  la
          conferenza di servizi deve  concludersi  entro  il  termine
          perentorio  massimo  di  novanta  giorni  dalla   data   di
          presentazione dell'istanza.  Fatti  salvi  i  casi  in  cui
          disposizioni del  diritto  dell'Unione  europea  richiedono
          l'adozione   di   provvedimenti   espressi,   la    mancata
          comunicazione   della   determinazione   decisoria    della
          conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad
          accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso
          un   dissenso,   congruamente   motivato,   da   parte   di
          un'Amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale  o  dei  beni   culturali.   Nei
          predetti casi di dissenso congruamente  motivato,  ove  non
          sia stata adottata la determinazione decisoria  finale  nel
          termine di cui al primo periodo, si applica  l'articolo  2,
          comma  9-ter,  della  legge  7   agosto   1990,   n.   241.
          L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli
          atti  di  assenso,  comunque  denominati  e  necessari  per
          l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere  civili
          indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni,
          degli enti  e  dei  gestori  di  beni  o  servizi  pubblici
          interessati e vale altresi' come dichiarazione di  pubblica
          utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche  ai
          sensi  degli  articoli  12  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327.  Della
          convocazione   e   dell'esito   della   conferenza    viene
          tempestivamente informato il Ministero. Decorso il  termine
          di  cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione  procedente
          comunica, entro il  termine  perentorio  di  sette  giorni,
          l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale
          e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 
              9-bis. Per i progetti gia'  autorizzati  ai  sensi  del
          presente articolo, sia  in  presenza  di  un  provvedimento
          espresso, sia in  caso  di  accoglimento  dell'istanza  per
          decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma  9,
          per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino
          al dieci per cento delle infrastrutture  e  degli  elementi
          accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica
          la  variazione  all'amministrazione   procedente   che   ha
          ricevuto l'istanza originaria e a tutte le  amministrazioni
          e gli enti coinvolti, con un preavviso di  almeno  quindici
          giorni,   allegando   una    documentazione    cartografica
          dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia
          il  lavoro  se,  entro  quindici  giorni  dalla   data   di
          comunicazione della  variazione,  i  soggetti  e  gli  enti
          coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
          Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa nel rispetto  delle
          disposizioni stabilite dal presente articolo. 
                (Omissis).» 
                «Art. 91 (Limitazioni  legali  della  proprieta').  -
          (Omissis). 
              2-bis. Il proprietario o l'inquilino,  in  qualita'  di
          utente finale di un servizio di comunicazione  elettronica,
          deve   consentire   all'operatore   di   comunicazione   di
          effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico  della
          rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e
          dell'efficienza  energetica.  Tale   adeguamento   non   si
          configura come attivita' avente carattere commerciale e non
          costituisce  modifica  delle  condizioni  contrattuali  per
          l'utente  finale,  purche'  consenta  a   quest'ultimo   di
          continuare a fruire di servizi funzionalmente  equivalenti,
          alle  medesime  condizioni  economiche  gia'  previste  dal
          contratto in essere.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  22
          febbraio  2001,  n.  36,  recante   «Legge   quadro   sulla
          protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici
          ed elettromagnetici»: 
                «Art.  14  (Controlli).  -  1.   Le   amministrazioni
          provinciali e comunali, al fine di esercitare  le  funzioni
          di controllo e di  vigilanza  sanitaria  e  ambientale  per
          l'attuazione della presente legge, utilizzano le  strutture
          delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
          cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  21  gennaio  1994,  n.  61.
          Restano ferme le competenze in  materia  di  vigilanza  nei
          luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. 
                2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali  per  la
          protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai  fini
          di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  provinciali  e
          comunali si avvalgono  del  supporto  tecnico  dell'Agenzia
          nazionale per  la  protezione  dell'ambiente,  dei  presidi
          multizonali di prevenzione (PMP),  dell'Istituto  superiore
          per la prevenzione e la sicurezza  sul  lavoro  (ISPESL)  e
          degli   ispettori   territoriali   del   Ministero    delle
          comunicazioni, nel  rispetto  delle  specifiche  competenze
          attribuite dalle disposizioni vigenti. 
                3. Il controllo all'interno degli  impianti  fissi  o
          mobili destinati alle attivita' istituzionali  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco  e'
          disciplinato dalla specifica normativa  di  settore.  Resta
          fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
          di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23,  comma  4,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni. 
                4.   Il   personale   incaricato    dei    controlli,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di  controllo,
          puo' accedere agli  impianti  che  costituiscono  fonte  di
          emissioni elettromagnetiche e  richiedere,  in  conformita'
          alle disposizioni della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e  i
          documenti  necessari  per  l'espletamento   delle   proprie
          funzioni.  Tale  personale  e'  munito  di   documento   di
          riconoscimento dell'ente di appartenenza.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2,  comma  9-ter,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 
                9-ter. Tale soggetto, in caso  di  ritardo,  comunica
          senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
          valutazione  dell'avvio  del   procedimento   disciplinare,
          secondo le  disposizioni  del  proprio  ordinamento  e  dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro,  e,  in  caso  di
          mancata ottemperanza alle disposizioni del presente  comma,
          assume la  sua  medesima  responsabilita'  oltre  a  quella
          propria.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter
          e 14 quater della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
                2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre
          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la
          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata
          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla
          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da
          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia
          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di
          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la
          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
                3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
                4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.» 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
          svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo  47
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico  e  specificano  sesono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. 
                L'amministrazione  procedente  trasmette  alle  altre
          amministrazioni   coinvolte   le   eventuali   osservazioni
          presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto  articolo  e
          procede  ai  sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale  mancato
          accoglimento  di  tali   osservazioni   e'   data   ragione
          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della
          conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza in modalita' sincrona,  ai  sensi  dell'articolo
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.» 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera
          d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi  dell'articolo
          14-bis, comma 7, con  la  partecipazione  contestuale,  ove
          possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
          amministrazioni competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei
          beni culturali e della salute dei cittadini, il termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto. 
                Ferma   restando   l'attribuzione   del   potere   di
          rappresentanza   al   suddetto   soggetto,    le    singole
          amministrazioni statali  possono  comunque  intervenire  ai
          lavori  della  conferenza  in  funzione  di  supporto.   Le
          amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma  1,
          prima  della  conclusione  dei  lavori  della   conferenza,
          possono esprimere al  suddetto  rappresentante  il  proprio
          dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.» 
                «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di
          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
                2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti
          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela  ai  sensi  dell'articolo   21-nonies.   Possono
          altresi' sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche
          per il tramite del rappresentante di cui ai  commi  4  e  5
          dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
          espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via  di
          autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 
                3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
                4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.» 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «(Omissis). 
              831-bis. Gli operatori  che  forniscono  i  servizi  di
          pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione
          elettronica  di   cui   al   codice   delle   comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e che non rientrano  nella  previsione  di  cui  al
          comma 831 sono soggetti a un canone pari  a  800  euro  per
          ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il
          canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso
          non e' applicabile alcun altro tipo di  onere  finanziario,
          reale  o  contributo,  comunque  denominato,  di  qualsiasi
          natura  e  per  qualsiasi  ragione  o  a  qualsiasi  titolo
          richiesto,  ai   sensi   dell'articolo   93   del   decreto
          legislativo n.  259  del  2003.  I  relativi  importi  sono
          rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei  prezzi
          al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
          versamento del canone e' effettuato entro il 30  aprile  di
          ciascun anno in unica soluzione attraverso  la  piattaforma
          di  cui  all'articolo  5  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».