Art. 41 
 
          Violazione degli obblighi di transizione digitale 
 
  1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche
amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla
realizzazione  degli  obiettivi  fissati  dal  ((Piano  nazionale  di
ripresa  e   resilienza)),   nonche'   garantire   il   coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,
lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale).
- 1. L'AgID esercita  poteri  di  vigilanza,  verifica,  controllo  e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su
segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle
relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la
trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'
punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi
prevista ridotta della meta'. 
    2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,
procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e
documentazione e per chiedere di essere sentito. 
    3.  L'AgID,  ove  accerti   la   sussistenza   delle   violazioni
contestate, assegna al trasgressore un  congruo  termine  perentorio,
proporzionato rispetto al tipo e alla gravita' della violazione,  per
conformare  la  condotta  agli  obblighi  previsti  dalla   normativa
vigente,  segnalando  le  violazioni  all'ufficio  competente  per  i
procedimenti disciplinari di  ciascuna  amministrazione,  nonche'  ai
competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica  le
predette segnalazioni su apposita  area  del  proprio  sito  internet
istituzionale. 
    4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
di violazione degli obblighi previsti dagli articoli ((5, 7, comma 3,
41, commi 2 e 2-bis, 43, comma  1-bis,))  50,  comma  3-ter,  50-ter,
comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente  Codice,  dall'articolo
65, comma 1, del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.  217  e
dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi
all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma  3,
l'AgID irroga la sanzione amministrativa  pecuniaria  nel  minimo  di
euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non
espressamente previsto dal presente  articolo,  la  disciplina  della
legge 24 novembre 1981,  n.  689.  I  proventi  delle  sanzioni  sono
versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento  dell'AgID
e per la  restante  parte  al  Fondo  di  cui  all'articolo  239  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi  di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione  digitale  ((che,  ricevuta  la  segnalazione)),  diffida
ulteriormente  il  soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria
condotta agli obblighi previsti dalla  disciplina  vigente  entro  un
congruo termine perentorio, proporzionato al  tipo  e  alla  gravita'
della  violazione,  avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,
potranno essere esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.  Decorso  inutilmente
il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale,
valutata la gravita' della violazione, puo' nominare  un  commissario
ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario  non
spettano compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o
ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede  all'esercizio
del potere sostitutivo di cui agli ((articoli 117,  quinto  comma,  e
120, secondo comma)), della Costituzione, ai  sensi  dell'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
    7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure  di
contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione. 
    8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.». 
  2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  lo
stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con  cui
le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi  1
e 1-bis.»; 
    b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente: 
      «4-quinquies.  La  violazione  degli  obblighi   previsti   dal
presente articolo e'  accertata  dall'AgID  ed  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
  3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis»;  il  quarto,  il
quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  comma  3  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art. 5 (Attribuzioni del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri). - (Omissis). 
                3.  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
                  (Omissis). 
                  b-bis) promuove, indirizza, coordina  l'azione  del
          Governo    nellematerie    dell'innovazione    tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per la banda ((ultralarga)), della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali  e   della   strategia   nazionale   dei   dati
          pubblici.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33-septies  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 33-septies (Consolidamento e  razionalizzazione
          dei siti e delle  infrastrutture  digitali  del  Paese).  -
          (Omissis). 
                4. L'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale,  con
          proprio regolamento, d'intesa con la  competente  struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  nel  rispetto
          della disciplina introdotta dal decreto-legge 21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n.  133,  stabilisce  i  livelli  minimi  di
          sicurezza, capacita' elaborativa,  risparmio  energetico  e
          affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
          amministrazione, ivi incluse le infrastrutture  di  cui  ai
          commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche  di
          qualita', di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',
          interoperabilita', portabilita' dei servizi  cloud  per  la
          pubblica amministrazione. Con lo  stesso  regolamento  sono
          individuati  i  termini  e  le   modalita'   con   cui   le
          amministrazioni devono effettuare le migrazioni di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis. 
                (Omissis). 
              4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti  dal
          presente articolo e' accertata dall'AgID ed  e'  punita  ai
          sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'Amministrazione  digitale»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale  e
          difensore civico digitale). - (Omissis). 
                1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2.  Il  difensore
          civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
          segnalazione, la trasmette al Direttore generale  dell'AgID
          per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 
                (Omissis).». 
              - Si  riportano  gli  articoli  21  e  55  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art.  21  (Responsabilita'  dirigenziale  (Art.  2l,
          commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993,  come  sostituiti
          prima dall'art. 12  del  d.lgs.  n.  546  del  1993  e  poi
          dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del  1998  e  successivamente
          modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)).  -  1.
          Il  mancato  raggiungimento   degli   obiettivi   accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
                1-bis. Al di fuori dei casi di cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
                2. 
                3. Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» 
                «Art. 55  (Responsabilita',  infrazioni  e  sanzioni,
          procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,
          costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli  effetti
          degli articoli 1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile, e  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'articolo   2,   comma   2,   alle   dipendenze    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2.
          La violazione dolosa o colposa delle suddette  disposizioni
          costituisce illecito disciplinare  in  capo  ai  dipendenti
          preposti alla loro applicazione. 
                2. Ferma la disciplina in materia di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si  applica  l'articolo  2106  del
          codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro. 
                3. La contrattazione collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
                4. Fermo quanto previsto  nell'articolo  21,  per  le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          articolo  55-bis,  ma  le  determinazioni  conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi  dell'articolo  19,
          comma 3.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   239   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19»  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica  e  la
          digitalizzazione). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro  per  l'anno
          2020, per l'innovazione tecnologica e la  digitalizzazione,
          destinato  alla  copertura  delle  spese  per   interventi,
          acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia  di
          condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico
          a  fini  istituzionali,  della  diffusione   dell'identita'
          digitale,   del   domicilio   digitale   e   delle    firme
          elettroniche,  della  realizzazione  e  dell'erogazione  di
          servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le
          piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e
          64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
          per   i   servizi   e   le    attivita'    di    assistenza
          tecnico-amministrativa  necessarie.  Le  suddette  risorse,
          sono trasferite al bilancio autonomo della  Presidenza  del
          consiglio dei ministri per  essere  assegnate  al  Ministro
          delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e     la
          digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
          risorse. 
                2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione  tecnologica  e  la   digitalizzazione   sono
          individuati gli interventi a cui sono destinate le  risorse
          di cui al comma 1, tenendo conto  degli  aspetti  correlati
          alla sicurezza cibernetica.  Con  i  predetti  decreti,  le
          risorse di cui al comma 1  possono  essere  trasferite,  in
          tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  a),  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per  la  realizzazione  di
          progetti  di  trasformazione  digitale  coerenti   con   le
          finalita' di cui al comma 1. 
                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno   2003,   n.   131,   recante   «Disposizioni    per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: 
              «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. 
                Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il
          Presidente della Giunta regionale della Regione interessata
          al provvedimento. 
                2. Qualora  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  si
          renda necessario al fine di porre rimedio  alla  violazione
          della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
          cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
                3. Fatte salve le competenze delle Regioni a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
                4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
                5.  I   provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
                6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.».