((Art. 42 bis 
 
                  Disposizioni in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 577, le  parole:  «30  aprile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio»; 
  b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  2. All'articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, le parole: «novanta giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»; 
  b) al comma 5: 
  1) al primo periodo, le parole:  «o  di  mancata  approvazione  dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse; 
  2) al secondo periodo, le parole: «o di  mancata  approvazione  dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse; 
  c) al comma 6: 
  1) il terzo periodo e' soppresso;? 
  2) al quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse. 
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 491 e' inserito il seguente: 
  «491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora  in  fase  di  attuazione
delle disposizioni del comma 491 non  siano  disponibili  i  dati  di
produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di  riparto,
si  procede  sulla  base  dei  valori   e   delle   ultime   evidenze
disponibili». 
  4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 577 e 583 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (omissis). 
              577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020  e,
          per  gli  anni  solari  successivi,  entro  il  31   luglio
          dell'anno  seguente  a  quello   di   riferimento,   l'AIFA
          determina,   con    provvedimento    del    consiglio    di
          amministrazione,  l'ammontare   complessivo   della   spesa
          farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti,
          mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato,  al
          lordo dell'IVA, delle  aziende  farmaceutiche  titolari  di
          AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia
          A e H per acquisti diretti, esclusi i codici  AIC  relativi
          ai vaccini (ATC J07) e i codici  AIC  relativi  ai  farmaci
          innovativi e  ai  farmaci  oncologici  innovativi  di  cui,
          rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo  1  della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232.  Nell'ambito  di  tale
          determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della
          spesa per acquisti diretti di gas medicinali  (ATC  V03AN).
          Dall'ammontare complessivo della spesa vanno  detratti  gli
          importi di cui alle lettere b)  e  c)  del  comma  579  del
          presente articolo. 
              (omissis). 
              583. Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ai  fini  del
          monitoraggio  complessivo  della  spesa  farmaceutica   per
          acquisti diretti si avvale  dei  dati  presenti  nel  Nuovo
          sistema  informativo  sanitario,  di  cui  al  decreto  del
          Ministro della salute  15  luglio  2004,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4  gennaio  2005.  L'AIFA,
          inoltre, fino alla medesima  data  del  31  dicembre  2024,
          rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati
          di cui  al  citato  Nuovo  sistema  informativo  sanitario,
          riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle
          aziende farmaceutiche titolari di AIC. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          10 novembre 2020, n. 150,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.  2  (Commissari  straordinari  degli   enti   del
          Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad  acta
          di cui all'articolo  1,  entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, previa  intesa  con
          la Regione, nonche' con il  rettore  nei  casi  di  aziende
          ospedaliere   universitarie,    nomina    un    Commissario
          straordinario per ogni ente, o anche  per  piu'  enti,  del
          servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa  con  la
          Regione entro il termine perentorio  di  dieci  giorni,  la
          nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute,
          su proposta del Commissario ad acta,  previa  delibera  del
          Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare  il
          Presidente della Giunta regionale con preavviso  di  almeno
          tre giorni. 
              2.  Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,   anche
          nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del
          decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale,  anche   in   quiescenza.   Restano   ferme   le
          disposizioni    in     materia     d'inconferibilita'     e
          incompatibilita',   nonche'   le   preclusioni    di    cui
          all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,   n.   502.   La   nomina   a   Commissario
          straordinario costituisce causa  legittima  di  recesso  da
          ogni  incarico  presso  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario
          straordinario, se dipendente pubblico, ha altresi'  diritto
          all'aspettativa   non    retribuita    con    conservazione
          dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 
              3. L'ente del Servizio sanitario regionale  corrisponde
          al Commissario straordinario il  compenso  stabilito  dalla
          normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi
          enti del  servizio  sanitario.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adottato  di  concerto  col
          Ministro della salute entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  definito  un
          compenso   aggiuntivo   per   l'incarico   di   Commissario
          straordinario, comunque non  superiore  a  euro  50.000  al
          lordo degli  oneri  riflessi  a  carico  del  bilancio  del
          Ministero della  salute.  La  corresponsione  del  compenso
          aggiuntivo di cui al secondo periodo  e'  subordinata  alla
          valutazione positiva nell'ambito della verifica di  cui  al
          comma  6.  Restano  comunque  fermi   i   limiti   di   cui
          all'articolo 23-ter, commi  1  e  2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22  dicembre  2011,  n.  214.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa di euro  75.000  per
          l'anno 2020, di euro 450.000 per  l'anno  2021  e  di  euro
          375.000  per  l'anno  2022.  Alla  relativa  copertura   si
          provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente  utilizzo
          delle  risorse  di  cui  all'articolo  3,  comma   5,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,  per  gli
          anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo
          di parte corrente iscritto nello stato  di  previsione  del
          Ministero della  salute,  ai  sensi  dell'articolo  34-ter,
          comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  4.  Entro
          dodici mesi dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari
          straordinari   adottano   gli   atti   aziendali   di   cui
          all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502
          del 1992, che sono approvati dal Commissario  ad  acta,  al
          fine di garantire il rispetto dei LEA e di  assicurarne  la
          coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel  settore
          sanitario  e  con  i  relativi   programmi   operativi   di
          prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure  di
          controllo  interno.   Nel   medesimo   termine   approvano,
          altresi', i bilanci aziendali relativi agli  esercizi  gia'
          conclusi. 
              5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da
          parte dei Commissari straordinari nel termine previsto  dal
          comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario  ad  acta
          nei successivi trenta giorni. In caso di  mancata  adozione
          degli atti aziendali da parte del Commissario ad  acta  nel
          termine previsto, gli stessi  sono  adottati  dal  Ministro
          della salute nel successivo termine di trenta giorni. 
              6. Il Commissario ad  acta  verifica  periodicamente  e
          comunque   ogni   tre   mesi   l'operato   dei   Commissari
          straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi
          di  cui  al  programma  operativo  2019-2021.  In  caso  di
          valutazione  negativa  del  Commissario  straordinario,  ne
          dispone  la  revoca  dall'incarico,  previa   verifica   in
          contraddittorio. Nei casi di  revoca  di  cui  al  presente
          comma, ai Commissari straordinari  non  e'  corrisposto  il
          compenso aggiuntivo di cui al comma 3. 
              7.    Il     Commissario     straordinario     verifica
          periodicamente,  che  non  sussistano   i   casi   di   cui
          all'articolo  3,  comma  1,  quinto  periodo,  del  decreto
          legislativo  4  agosto   2016,   n.   171,   in   relazione
          all'attivita'  svolta  dai   direttori   amministrativi   e
          sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori
          amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario  li
          sostituisce attingendo dagli elenchi regionali  di  idonei,
          costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo
          3 del decreto legislativo n. 171  del  2016.  Nei  casi  di
          decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli  uffici  di
          direttore sanitario o di direttore  amministrativo,  l'ente
          pubblica nel proprio sito internet istituzionale un  avviso
          finalizzato ad  acquisire  la  disponibilita'  ad  assumere
          l'incarico.  Qualora,  trascorsi  quindici   giorni   dalla
          pubblicazione, non sia pervenuta alcuna  manifestazione  di
          interesse, tale incarico  puo'  essere  conferito  anche  a
          soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4  agosto  2016,
          n. 171,  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 1, comma 4,  lettere  a)  e  b),  del  citato
          decreto legislativo n. 171 del 2016. 
              8. Il Commissario straordinario informa  periodicamente
          e comunque  ogni  tre  mesi  sulle  misure  di  risanamento
          adottate la conferenza dei sindaci di cui  all'articolo  2,
          comma 2-sexies, lettera  e),  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni  sindacali,  che
          possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 
              8-bis.  Per  la  durata  dello   stato   di   emergenza
          epidemiologica da COVID-19, il  Commissario  straordinario,
          d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari,
          informa  mensilmente  la  conferenza  dei   sindaci   sulle
          attivita'  messe  in  atto  al  fine  di   contrastare   la
          diffusione del  contagio  da  COVID-19  e  sullo  stato  di
          avanzamento  del  programma  operativo  per   la   gestione
          dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2.
          La conferenza puo' formulare proposte con riferimento  alle
          azioni volte a integrare la strategia  di  contrasto  della
          diffusione del COVID-19.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  491  e   491-bis
          dell'articolo 1 , della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (omissis). 
              491. Al fine di  salvaguardare  l'appropriatezza  delle
          cure, il diritto alla prossimita' dei servizi,  il  diritto
          di libera scelta del  cittadino,  esercitabile  nell'ambito
          del  quadro  normativo  vigente,  nonche'   gli   equilibri
          economico-finanziari,  nel  rispetto   del   principio   di
          unitarieta' del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto
          del Piano nazionale  per  le  liste  d'attesa,  nonche'  in
          coerenza con quanto convenuto in  sede  di  intesa  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019  sul  nuovo  Patto
          per la salute  2019-2021,  con  particolare  riguardo  alla
          scheda n. 4, anche in relazione  a  quanto  previsto  nella
          scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice
          dei flussi finanziari relativi alla  compensazione  tra  le
          singole  regioni  e  province  autonome  delle  prestazioni
          sanitarie comprese nei  livelli  essenziali  di  assistenza
          (LEA), rese a cittadini  in  ambiti  regionali  diversi  da
          quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati  di
          produzione disponibili con riferimento all'anno  precedente
          oggetto  di  riparto  e  tenuto  conto  dei  controlli   di
          appropriatezza come  comunicati  dalle  singole  regioni  e
          province autonome, su proposta del Ministero della  salute,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          d'intesa con le regioni e con le province autonome in  sede
          di riparto del fabbisogno sanitario standard. 
              491-bis. Negli anni 2021 e 2022,  qualora  in  fase  di
          attuazione delle  disposizioni  del  comma  491  non  siano
          disponibili  i  dati  di   produzione   riferiti   all'anno
          precedente a quello oggetto di riparto,  si  procede  sulla
          base dei valori e delle ultime evidenze disponibili. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11-duodevicies  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge : 
              «Art.  11-duodevicies  (Disposizioni  in   materia   di
          prevenzione     degli     incendi      nelle      strutture
          turistico-ricettive in aria aperta). - 1. (abrogato).».