Art. 43 Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero ((delle infrastrutture e della mobilita')) sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonche' alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.)) ((2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e' definita la composizione ed e' disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.)) ((2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica sono svolte: a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;».))
Riferimenti normativi - Il Regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. - Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. - Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101: «Art. 1(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - (Omissis). 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «(Omissis). 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.». - Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: «Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - (Omissis). 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)) con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. ((Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»: «Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: omissis i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti. (Omissis).».