Art. 43 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  digitalizzazione  e   servizi
  informatici del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
  sostenibili 
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra  processi  istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi  e
dei  processi   attraverso   interventi   di   consolidamento   delle
infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi   informativi   e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento  (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021  nonche'
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,  il  Ministero  ((delle
infrastrutture e della mobilita')) sostenibili puo'  avvalersi  della
Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali  al  raggiungimento
dei propri obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per  la
realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante
piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi,
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
229 relativamente al monitoraggio dello  stato  di  attuazione  delle
opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono  definiti
mediante apposite convenzioni. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a  500.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  ((2-bis. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro  dell'interno
e  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la   transizione
digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita'  attuative  e
degli strumenti operativi per la trasformazione digitale  della  rete
stradale nazionale (Smart Road), di cui  all'articolo  1,  comma  72,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali
minimi  a  cui  devono  attenersi  gli  operatori  di  settore  e   i
concessionari di  reti  stradali  e  autostradali.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento
della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di  sistemi
di  guida  automatica  e  connessa  nonche'  alla  disciplina   delle
sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a
guida autonoma e connessa, non omologati o  non  omologabili  secondo
l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  e'  istituito,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
tecnico di supporto per le  Smart  Road  e  per  i  veicoli  e  mezzi
innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica,  con
il  compito  di  analizzare  e  promuovere  l'adozione  di  strumenti
metodologici  e  operativi  per  monitorare,   con   idonee   analisi
preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione
delle infrastrutture viarie e  della  sperimentazione  su  strada  di
veicoli  a  guida  autonoma,  di  esprimere  pareri  in  merito  alle
richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida
autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di  trasformazione
digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare
proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in  materia  di
veicoli a guida autonoma.)) 
  ((2-ter. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, e' definita la composizione ed e'  disciplinato
il funzionamento dell'Osservatorio di cui  al  comma  2-bis.  Per  la
partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati.)) 
  ((2-quater.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   per   il
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite  mediche
per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica  sono
svolte: 
  a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36,  comma  3,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; 
  b) presso i gabinetti medici  dove  si  accertano  i  requisiti  di
idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le
scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola  nautica  e  le
sedi dei soggetti di cui alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  che
rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano  accessibili  e
fruibili dalle persone con disabilita', a condizione  che  le  visite
siano svolte da medici in possesso del codice identificativo  per  il
rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  31  gennaio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 
  2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo  3
novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
  «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e  morali
per il conseguimento, la  convalida  e  la  revisione  delle  patenti
nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica,  psichica
o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
nonche' delle modalita'  di  accertamento  e  di  certificazione  dei
predetti requisiti;».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240
          UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  che
          istituisce  uno  strumento   di   sostegno   tecnico),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          18 febbraio 2021, n. L 57. 
              - Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241
          UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  che
          istituisce il dispositivo per la ripresa e  la  resilienza)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          del 18 febbraio 2021, n. L 57. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6
          maggio 2021,  n.  59  (Misure  urgenti  relative  al  Fondo
          complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
          altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101: 
                «Art.  1(Piano   nazionale   per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - (Omissis). 
                7. Ai fini del monitoraggio degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
          collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi  e
          gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di  ripresa
          e resilienza e' utilizzato il sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 1043, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1043,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
                «(Omissis). 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6
          maggio 2021, n. 59, recante  «Misure  urgenti  relative  al
          Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa   e
          resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»
          convertito, con modificazioni dalla legge 1°  luglio  2021,
          n. 101: 
                «Art.  1  (Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - (Omissis). 
                7. Ai fini del monitoraggio degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti nel ((Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza))   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari.  ((Le  informazioni  necessarie
          per l'attuazione degli  investimenti  di  cui  al  presente
          articolo   sono   rilevate   attraverso   il   sistema   di
          monitoraggio di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli  altri  casi  e,
          comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal
          Piano nazionale di ripresa e resilienza  e'  utilizzato  il
          sistema informatico di  cui  all'articolo  1,  comma  1043,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  59  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante  «Codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172»: 
                «Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). -  1.
          Con decreto, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con i Ministri degli affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale,    della    giustizia,    della     difesa,
          dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,    il    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
          e delle attivita' culturali e del  turismo,  della  salute,
          per la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con
          il Ministro per gli affari regionali e previa  acquisizione
          del  parere  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali, modifica la disciplina prevista dal  regolamento
          di attuazione del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  al  fine   di   disciplinare   secondo   criteri   di
          semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
          di seguito indicate: omissis i)  disciplina  dei  requisiti
          soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento,
          la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a
          favore  di  persone  con  disabilita'  fisica,  psichica  o
          sensoriale,     ovvero     con      disturbi      specifici
          dell'apprendimento  (DSA),  nonche'  delle   modalita'   di
          accertamento e di certificazione dei predetti requisiti. 
                (Omissis).».