Art. 31 
 
Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai
  procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento  delle  migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non
e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina
in nessun  caso  la  cancellazione  d'ufficio.  ((Per  gli  incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si  applicano  i  divieti  di  cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.)) 
      7-quater.   I   professionisti    assunti    dalle    pubbliche
amministrazioni ai  sensi  del  ((comma  7-ter)),  possono  mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi  previdenziali  obbligatori  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103.  E'  in  ogni  caso  escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),  nel
caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento  ((dell'iscrizione
alla  cassa  previdenziale))  di  appartenenza.  ((Le  modalita'   di
applicazione del presente comma sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali  di  diritto
privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione»;)) 
    b) all'articolo 3, comma 4-bis,  dopo  la  parola  «((regioni,))»
sono inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e dopo
le parole «Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali»  sono
inserite le seguenti  «e  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le
disabilita'»; 
    c) all'articolo 9, comma  1,  le  parole  «delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  e  degli  enti  locali»  sono
sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano» e le parole «((nel numero massimo)) complessivo  di
mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero  minimo  di
mille unita'», e dopo le parole «per il supporto  ai  predetti  enti»
sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali». 
  ((1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a  250.000  abitanti,
interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di  ripresa
e  resilienza,  al  fine   di   accelerarne   la   programmazione   e
l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette  dipendenze
del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  possono  essere  conferiti  a
esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  incarichi  di
consulenza e collaborazione, fino al numero  massimo  complessivo  di
quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo  massimo  di
30.000 euro lordi annui per singolo  incarico  e  fino  a  una  spesa
complessiva annua di 300.000 euro. Gli  incarichi  hanno  durata  non
superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque  automaticamente  con
la cessazione del mandato amministrativo del conferente  e  non  sono
cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma.
Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo
periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse,  fermo
restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale  di  bilancio.  Agli
incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471,  della
legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e  l'articolo  13,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.))