((Art. 31 bis 
 
          Potenziamento amministrativo dei comuni e misure 
                a supporto dei comuni del Mezzogiorno 
 
  1. Al solo fine di consentire l'attuazione  dei  progetti  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  i  comuni  che
provvedono  alla  realizzazione  degli  inter-  venti  previsti   dai
predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto  a
tempo  determinato  personale  con  qualifica  non  dirigenziale   in
possesso  di  specifiche  professionalita'  per  un   periodo   anche
superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non  eccedente   la   durata   di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,  nel
limite di una spesa aggiuntiva  non  superiore  al  valore  dato  dal
prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi  tre
rendiconti approvati, considerate  al  netto  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel  bilancio  di  previsione,  per  la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella  1
annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono  subordinate
all'asseverazione da parte  dell'organo  di  revisione  del  rispetto
pluriennale  dell'equilibrio  di  bilancio.  La  spesa  di  personale
derivante dall'applicazione del presente comma,  anche  nel  caso  di
applicazione  del  regime  di  «scavalco  condiviso»  previsto  dalle
vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai  fini  dell'articolo
33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo  1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. In relazione alle esigenze di cui  al  comma  1,  con  specifico
riferimento alle attivita'  di  supporto  riferite  ai  progetti  ivi
indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9,  comma  10,
presso il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti  un  posto  di
funzione dirigenziale di  livello  generale  per  lo  svolgimento  di
attivita' di consulenza, studio e ricerca  e  un  posto  di  funzione
dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di  attivita'
di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento  del  tesoro
del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale
di livello generale per lo svolgimento di  attivita'  di  consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma
5,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con le modalita'
ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari
o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in
dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243,
243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, previa verifica della Commissione per la stabilita'  finanziaria
degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto  testo  unico,
come  ridenominata  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   7,   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  da  effettuare  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  della  richiesta   inoltrata   dai   comuni
interessati. 
  4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e  3  i
comuni possono applicare le disposizioni previste dagli  articoli  1,
comma 3, 3-bis e 3-ter  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  5. Al fine del concorso alla  copertura  dell'onere  sostenuto  dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per  le  assunzioni
previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno, con  una  dotazione  di  30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.  Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori  dei  progetti
previsti dal PNRR  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del  monitoraggio  delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  le  esigenze  di
personale connesse alla carenza delle  professionalita'  strettamente
necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo  non  e'
sostenibile a valere sulle risorse  disponibili  nel  bilancio  degli
enti. Il comune  beneficiario  e'  tenuto  a  riversare  ad  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo
non utilizzato nell'esercizio finanziario. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari  a  30  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine  di
accelerare la definizione e l'attuazione  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione  2014-2020  e  2021-2027,  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione,  di
durata non superiore a trentasei mesi e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2026, con professionisti e personale  in  possesso  di  alta
specializzazione, da destinare  a  supporto  degli  enti  locali  del
Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva  di  67  milioni  di
euro,  a  carico  delle  disponibilita'   del   Programma   operativo
complementare  al  Programma  operativo  nazionale  «  Governance   e
capacita' istituzionale 2014-2020 », di cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  n.
47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del  16  febbraio  2017,  integrato  sul  piano   finanziario   dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020  del  28  luglio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti  di
cui al presente comma non danno in alcun  caso  luogo  a  diritti  in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia. 
  8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato  dall'Agenzia  per
la coesione territoriale con le  modalita'  e  le  procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113.  L'Agenzia,  previa  ricognizione  dei  fabbisogni  degli   enti
beneficiari,  avuto  anche  riguardo  agli  esiti   della   procedura
concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178,  e  a  quanto  previsto  dal  comma  5  del
presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la  Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti
cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo  e
provvede alla relativa contrattualizzazione e  assegnazione  entro  i
successivi sessanta giorni. 
  9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza  tecnica  e
operativa qualificata presso gli enti di assegnazione  e  svolge,  in
particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi
di fattibilita' tecnico-economica  nonche'  degli  ulteriori  livelli
progettuali; analisi e  predisposizione  delle  attivita'  necessarie
alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che
prevedono iniziative per la  valorizzazione  della  cultura  e  della
tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi  nazionali  e
regionali a valere sui fondi strutturali,  nonche'  degli  interventi
finanziati dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione;  verifica,
controllo e monitoraggio  dell'esecuzione  dei  lavori  al  fine  del
rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di
finanziamento. 
  10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno
deliberato il ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dall'articolo  243-bis  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere,  con  oneri  a
carico  dei  propri  bilanci,  all'assunzione  di  collaboratori  con
contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui  all'articolo
90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nell'ultimo rendiconto precedente
alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale.))