((Art. 31 ter 
 
Potenziamento amministrativo del Ministero dell'universita'  e  della
                               ricerca 
 
  1. Dopo il comma 6-ter.1  dell'articolo  64  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente: 
    «6-ter.2.  In  ragione  del  processo  di  riorganizzazione   del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una  maggiore  flessibilita'
gestionale e una piu' efficace realizzazione degli obiettivi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6,
commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  rideterminati
con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  In  ragione
del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  primo  periodo   e'
rideterminata, altresi', la consistenza del fondo per la retribuzione
della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima  e
di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'universita'  e
della ricerca.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  secondo
periodo, pari a 950.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1,  comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
"non dirigenziale" sono soppresse ». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 6-ter.1  dell'articolo  64  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e  in  ragione  del  processo  di
riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca,  per
la   progettazione   e   la    gestione    dell'Anagrafe    nazionale
dell'istruzione   superiore,   istituita   ai   sensi   dell'articolo
62-quinquies del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il  predetto  Ministero  si
avvale  della  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  sulla  base  di   specifica
convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al
primo periodo e' altresi'  disciplinato  l'avvalimento  della  citata
societa' anche ai fini  della  digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
processi organizzativi  e  amministrativi  interni,  nonche'  per  la
gestione giuridica ed economica del personale.))