Art. 33 
 
              Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni 
 
  1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni ((tra  le
amministrazioni)) statali titolari di interventi del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali e'  istituito,
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e  Bolzano,  denominato  «Nucleo  PNRR
Stato-Regioni». 
  2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo  fino  al  31  dicembre
2026. 
  3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il
supporto tecnico per la realizzazione delle attivita'  di  competenza
volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal  PNRR  in
raccordo  con  le  altre  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di
interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a: 
    a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e  gli  enti
locali; 
    b) prestare supporto alle Regioni e  alle  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le  linee  del
PNRR, di un progetto  avente  particolare  rilevanza  strategica  per
ciascuna  Regione  e   Provincia   Autonoma,   denominato   «Progetto
bandiera»; 
    c) prestare attivita' di assistenza agli enti  territoriali,  con
particolare riferimento ai piccoli  comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni  insulari  e
delle zone montane, anche in raccordo  con  le  altre  iniziative  di
supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti; 
    d) condividere con le competenti strutture della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  le  informazioni  raccolte  e   comunicare,
d'intesa con  le  medesime  strutture,  le  attivita'  svolte,  anche
mediante la progettazione e gestione di uno spazio  web  informativo,
dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di
cui alla lettera c). 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'
per le attivita'  di  competenza,  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale,  di  cui
una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il  personale  delle   altre   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30  marzo  2001)),
n.  165,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche  e
((del personale)) del Ministero dell'economia e delle finanze, che e'
collocato in posizione di comando  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente
e' comprensivo delle unita' di per- sonale non  dirigenziale  di  cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione delle unita'  di  personale  non
dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  e  sostituisce  le   unita'
organizzative di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30  luglio  2021,  che  e'
conseguentemente modificato al fine di  definire  compiti  e  assetto
organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni  dirigenziali  di
cui al predetto contingente  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per
le finalita' del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno  degli
anni  dal  2022  al  2026.  Per  il  finanziamento  delle  spese   di
funzionamento del Nucleo di cui al comma 1  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  assegnate   al
predetto Dipartimento. 
  5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o ((i collocamenti  fuori
ruolo)) del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il
31 dicembre 2026. 
  6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate  le  risorse  di  cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1°  gennaio
2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa'  a  prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a
un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per  singolo  incarico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, di comprovata qualificazione  professionale,  entro  il
limite  di  spesa  complessivo  di  euro  300.000.  A  tal  fine   e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  110.437
per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal  2022
al   2026,   si   provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.