((Art. 34 ter 
 
Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero
  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  degli
  obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 
  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e  i  traguardi
in materia di lavoro e politiche  sociali  previsti  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di fornire  supporto
all'unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  8,  comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali,  in  aggiunta  al   contingente   gia'   previsto
dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, e' autorizzato ad assumere un ulteriore contingente  di
dieci unita' di personale non dirigenziale con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, con decorrenza  1°  gennaio  2022-31
dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione  economica  F1,
nel profilo professionale giuridico, da reclutare  tramite  selezione
pubblica o mediante  utilizzo  di  graduatorie  vigenti.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  per  il  personale
assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e  5,
e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono  incrementate
rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e  di  36.016  euro.
Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157.))