Art. 35 
 
         Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia 
 
  1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, ((il secondo periodo e' sostituito)) dal seguente:  «  Il  bando
indica in relazione alle  assunzioni  degli  uffici  giudiziari  siti
nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati  al  gruppo  di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al  gruppo  di  lingua
ladina e prevede come requisito per  la  partecipazione  il  possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo  equipollente,  delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  dalla  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. » 
  2. Al fine di incrementare il livello di  efficacia  ed  efficienza
dell'azione del  Ministero  della  giustizia  a  livello  di  singolo
ufficio giudiziario nell'attuazione del  processo  di  riforma  e  di
innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire  un
monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi
conoscitivi di natura statistica, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 3: 
      1)  alla  lettera  b),  le  parole  «anche  informatici»   sono
soppresse; 
      2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.»  sono
sostituite dalle seguenti: « dei beni ad essi relativi;» 
      3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
        « d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi  statistica  e  le  politiche  di  coesione:  gestione  dei
processi e delle risorse connessi alle tecnologie  dell'informazione,
della comunicazione e della  innovazione;  gestione  della  raccolta,
organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; ((attuazione))  delle  procedure
di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo
criteri di completezza,  affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';
monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia  con  particolare
riferimento alle nuove  iscrizioni,  alle  pendenze  e  ai  tempi  di
definizione dei procedimenti negli uffici  giudiziari;  coordinamento
della  programmazione  delle  attivita'  della  politica   regionale,
nazionale e comunitaria e di coesione. »; 
    b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei  compiti  indicati
al  comma  3,  il  Ministero  della  giustizia,  fermo  il   disposto
dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.
24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti
i servizi connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
raccolti dagli uffici giudiziari.»; 
    c) all'articolo 17,  la  parola  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque». 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  2,  con
decorrenza   non   anteriore   al   1°   marzo   2022,    nell'ambito
dell'amministrazione  giudiziaria  e'  istituito  un  posto  di  Capo
dipartimento, un posto di  vice  Capo  dipartimento  e  un  posto  di
funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e'  resa  stabile  la
struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle
politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,
inclusi  i  due  uffici  dirigenziali  di   livello   non   generale.
Conseguentemente, la dotazione organica  del  personale  dirigenziale
dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni  di
livello generale e di tre posizioni di livello non generale. 
  4.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e  per  il  potenziamento
dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non  anteriore  al
1° marzo  2022,  e'  istituita  una  apposita  struttura  di  livello
dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi  e  degli
interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la
dotazione organica del  per-  sonale  dirigenziale  penitenziario  e'
aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario. 
  ((4-bis.  Per  il  potenziamento  funzionale   delle   attribuzioni
demandate  all'amministrazione  della   giustizia   minorile   e   di
comunita', con  decorrenza  non  anteriore  al  1°  luglio  2022,  e'
istituito presso il Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di
comunita'  del  Ministero  della  giustizia  un  ufficio  di  livello
dirigenziale non generale di seconda  fascia  del  comparto  Funzioni
centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per  l'acquisizione
di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e  di
coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei  dirigenti
di  seconda  fascia  della  carriera  amministrativa   del   medesimo
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di
un'unita'.)) 
  5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e
4-bis, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  ((del  presente
decreto)) e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di  organizzazione
del Ministero della giustizia, ivi incluso  quello  degli  uffici  di
diretta collaborazione, e' adottato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. ((Sullo stesso  regolamento))  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. 
  ((6.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per  l'anno  2022,
di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di  euro  1.678.545  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350  per  ciascuno  degli  anni
2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028  e  2029,
di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni  2030  e  2031  e  di  euro
1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a
euro 1.351.521 per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, e, quanto  a  euro  1.674.739  per  l'anno  2023,  a  euro
1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro  1.682.350  per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno  degli
anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno  degli  anni  2030  e
2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere  dall'anno  2032,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
  7. Al fine di conseguire gli  obiettivi  di  complessiva  riduzione
dell'arretrato della Giustizia  amministrativa  stabiliti  dal  Piano
nazionale  per  la  ripresa  e  la  resilienza,  qualora  i  concorsi
espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i  posti
messi a concorso, l'Amministrazione  puo'  coprire  i  posti  rimasti
vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento  delle  graduatorie
dei  candidati  risultati  idonei,  non  vincitori,  anche  di  altro
profilo,    tenuto    conto    dell'effettivo    fabbisogno     delle
professionalita' dei candidati  idonei  presenti  nelle  graduatorie,
oppure mediante una  nuova  procedura  concorsuale  alla  quale  sono
ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda  per
la  procedura  indetta  dal  Segretario  generale   della   Giustizia
amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi
a partecipare alla prova scritta del corrispondente  profilo  perche'
non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del  bando.
Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a  cinque
volte i posti messi a concorso  per  ciascun  profilo.  La  procedura
concorsuale  e'  unica  per   ogni   Ufficio   giudiziario   previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80  del  2021  ed  e'
costituita da una prova scritta.